L'argomento di questo studio concerne i riferimenti alla religione e alla cultura religiosa presenti nei nuovi statuti delle Regioni Italiane, emanati dopo le riforme approvate con le leggi costituzionali n. 1 del 1999, che ha introdotto l'elezione diretta del Presidente della Regione, e n. 3 del 2001, che invece ha affrontato i rapporti tra Stato e Regioni nel quadro di una riforma complessiva del Titolo V della Costituzione Italiana. Il primo capitolo è dedicato allo studio e all'analisi letterale delle nuove disposizioni, delle quali viene ricostruito il contesto storico, politico e culturale, prendendo in considerazione la Costituzione – alla luce del dibattito svoltosi nell'Assemblea Costituente – e gli Statuti Regionali precedenti, oltre a quelli degli altri enti locali, come Province e Comuni. Il secondo capitolo affronta il problema dell'efficacia giuridica delle norme che formano l'oggetto di questo studio, confrontandosi sul punto con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, in particolare con le sentenze 372, 378 e 379 del 2004 che, scegliendo un'argomentazione identica per trattare le dichiarazioni di principio presenti negli statuti toscano, umbro ed emiliano-romagnolo, ha stabilito che le “proclamazioni di obiettivi e di impegni [...] implicano una funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa”. Nello svolgimento di questo capitolo crediamo di riuscire a dimostrare con sufficiente chiarezza che le sentenze citate non si applicano necessariamente alle norme che riguardano il fatto religioso, di modo che l'efficacia di queste non ne è messa in discussione. Infine nel terzo e ultimo capitolo viene preso in considerazione il tema del rapporto tra ordinamento e i valori sottesi alla cultura religiosa, in particolare quella cristiana, in relazione ai principi costituzionali rappresentati dalla libertà religiosa e dalla laicità dello stato. In particolare si considererà come le norme considerate possano esprimere un'apertura esplicita da parte delle Regioni rispetto ai valori e alla tradizione culturale delle comunità che rappresentano. Si vedrà come è possibile trovare un'interpretazione di questi riferimenti pienamente compatibile col sistema costituzionale italiano, a meno di non cadere nel rischio – sempre presente – di un'applicazione discriminante nei confronti delle persone appartenenti a culture altre rispetto a quelle citate nelle Carte Statutarie.
LA LIBERTA' E LA CROCE Radici cristiane, valori e identità nei nuovi statuti regionali
MONT D'ARPIZIO, DANIELE
2009
Abstract
L'argomento di questo studio concerne i riferimenti alla religione e alla cultura religiosa presenti nei nuovi statuti delle Regioni Italiane, emanati dopo le riforme approvate con le leggi costituzionali n. 1 del 1999, che ha introdotto l'elezione diretta del Presidente della Regione, e n. 3 del 2001, che invece ha affrontato i rapporti tra Stato e Regioni nel quadro di una riforma complessiva del Titolo V della Costituzione Italiana. Il primo capitolo è dedicato allo studio e all'analisi letterale delle nuove disposizioni, delle quali viene ricostruito il contesto storico, politico e culturale, prendendo in considerazione la Costituzione – alla luce del dibattito svoltosi nell'Assemblea Costituente – e gli Statuti Regionali precedenti, oltre a quelli degli altri enti locali, come Province e Comuni. Il secondo capitolo affronta il problema dell'efficacia giuridica delle norme che formano l'oggetto di questo studio, confrontandosi sul punto con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, in particolare con le sentenze 372, 378 e 379 del 2004 che, scegliendo un'argomentazione identica per trattare le dichiarazioni di principio presenti negli statuti toscano, umbro ed emiliano-romagnolo, ha stabilito che le “proclamazioni di obiettivi e di impegni [...] implicano una funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa”. Nello svolgimento di questo capitolo crediamo di riuscire a dimostrare con sufficiente chiarezza che le sentenze citate non si applicano necessariamente alle norme che riguardano il fatto religioso, di modo che l'efficacia di queste non ne è messa in discussione. Infine nel terzo e ultimo capitolo viene preso in considerazione il tema del rapporto tra ordinamento e i valori sottesi alla cultura religiosa, in particolare quella cristiana, in relazione ai principi costituzionali rappresentati dalla libertà religiosa e dalla laicità dello stato. In particolare si considererà come le norme considerate possano esprimere un'apertura esplicita da parte delle Regioni rispetto ai valori e alla tradizione culturale delle comunità che rappresentano. Si vedrà come è possibile trovare un'interpretazione di questi riferimenti pienamente compatibile col sistema costituzionale italiano, a meno di non cadere nel rischio – sempre presente – di un'applicazione discriminante nei confronti delle persone appartenenti a culture altre rispetto a quelle citate nelle Carte Statutarie.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/108273
URN:NBN:IT:UNIPD-108273