La legge 108 del 1996 ha trasfigurato il volto del delitto di usura introdotto dal Codice Rocco, nel quale si raffigurava perfettamente l’idealtipo criminologico dello «strozzino». Il nuovo art. 644 c.p., laddove contempla la modalità «presunta» di usura, prescinde, infatti, dal tradizionale binomio approfittamento-stato di bisogno, per fondare la punibilità su di un tasso-soglia individuato mediante elementi normativi giuridici e modulato sulle condizioni di mercato. L'usura è così trasformata in reato a presidio di una regolamentazione pubblicistica del mercato del credito, in buona parte demandata al Ministro dell'economia e delle finanze e, per suo tramite, alla Banca d'Italia, attraverso la definizione in concreto degli «interessi usurari» (art. 2 l. 108). Oggetto immediato della tutela penale non è più, pertanto, il patrimonio della vittima, ma – secondo uno schema diffuso nella legislazione penale complementare, specie in materia economica, ed espressione di uno Stato interventista – una «funzione» amministrativa di controllo del mercato del credito. Un tale modello di incriminazione, mutuato dalla legislazione francese, consente certo di superare le difficoltà probatorie che contribuivano all’ineffettività della precedente disciplina, a fronte di un fenomeno criminale dilagante; non si giustifica, però, in chiave di tutela anticipata della libertà patrimoniale del soggetto passivo, alla stregua dei criteri costituzionali di legittimazione dell'intervento penale (offensività/ragionevolezza). Ne deriva un reato di mero scopo, dove lo scopo dovrebbe esser quello – comune alla «legislazione dell’emergenza» – di contrastare l’infiltrazione della criminalità organizzata nei circuiti finanziari ufficiali, con i conseguenti effetti distorsivi sull'economia lecita. Sicché, ancor più inaccettabili si rivelano le ripercussioni della funzionalizzazione dell'offesa sulle ulteriori istanze di garanzia che contribuiscono a delineare lo statuto costituzionale dell'illecito penale. Direttamente violata – malgrado la contraria opinione della Suprema Corte – è la riserva di legge, da un meccanismo di integrazione del precetto penale che lascia all'Autorità amministrativa l’incombenza di definire compiutamente l'assetto e i confini della tutela degli interessi in gioco. Ma in una fattispecie per tal modo disegnata con forti connotati di antigiuridicità speciale, pure la tenuta del principio della responsabilità penale personale è a rischio, a causa del consolidato orientamento giurisprudenziale – del resto, già confermatosi in tema di usura – che di fatto esclude qualsiasi efficacia scusante dell'errore su legge extrapenale. D'altra parte, gli stessi vantaggi che la figura presunta assicura in termini di determinatezza (e correlativamente, di colpevolezza) restano vanificati dalla previsione – in funzione antielusiva – di un'ipotesi sussidiaria di usura, detta «in concreto», poiché restituisce il giudizio di usurarietà alla discrezionalità giudiziaria e altresì ripropone il fattore soggettivo delle «condizioni di difficoltà economica o finanziaria» della vittima, che pare tuttavia svolgere, ora, il diverso ruolo di condizione obiettiva di punibilità. Ai fini della presente ricerca, peraltro, rileva principalmente l’effetto di «normalizzazione criminologica» del tipo d’autore, prodotto dall’opzione politico-criminale della riforma, ossia l’equiparazione allo strozzino dell'operatore legale del credito, usuraio allo stesso modo di quello; anzi di più, perché agisce nell'esercizio di un'attività bancaria o di intermediazione finanziaria e perciò commette necessariamente un'usura aggravata, rischiando una pena che – per effetto del recente aumento dei limiti edittali, con valore evidentemente simbolico, e senza nemmeno considerare il possibile concorso di ulteriori aggravanti speciali, pur concepite per l’usura «criminale» – può arrivare fino ai quindici anni di reclusione. Nell’usura per così dire «bancaria» si palesa, dunque, un ulteriore profilo di irragionevolezza della fattispecie, derivante da un trattamento sanzionatorio del tutto sproporzionato – com’è confermato dal raffronto comparatistico con la legge francese, la quale per il reato di usura prevede una pena che non supera i due anni di detenzione, cui piuttosto si aggiungono, coerentemente, sanzioni penali all’impresa. In ogni caso, non desta quindi scalpore la notizia che esponenti anche apicali dei più importanti istituti creditizi del nostro Paese siano indagati o imputati per usura. Quel che sconcerta, invece, è che a fondamento degli addebiti stia la parziale disapplicazione della disciplina amministrativa di integrazione della fattispecie di usura (presunta), con sostituzione di criteri normativi di fonte giudiziale. In effetti, i decreti trimestrali non sono conformi a legge, nella parte in cui, sulla scorta delle Istruzioni della Banca d'Italia, in violazione del quarto comma dell'art. 644, escludono dal tasso effettivo globale medio, relativo ai rapporti di affidamento in conto corrente bancario, alcune componenti del costo del credito, tra cui, soprattutto, la commissione di massimo scoperto. Ma siccome illegittimi, decreti e Istruzioni dovrebbero essere integralmente disapplicati dal giudice penale, con la conseguente inapplicabilità della norma incriminatrice, per la mancata integrazione di alcuni requisiti di fattispecie. Ogni operazione di ortopedia interpretativa sulla ridetta normativa secondaria – alla quale soltanto la legge rinvia per la definizione in concreto degli interessi usurari – si rivela, infatti, ancor più illegittima, poiché viola la riserva di legge in materia penale; emblematico è il procedimento sostanzialmente analogico con cui, nella celebre sentenza 1732/2007 del Tribunale di Palmi, alla C.M.S. è attribuita rilevanza attraverso l'enucleazione di una condizione di usurarietà presunta autonoma rispetto al T.E.G.(M.) di marca amministrativa. Si tradisce nondimeno la logica, prima dei principi, quando, in altre decisioni, il giudizio di usurarietà del tasso praticato dalla banca, (ri)calcolato secondo criteri giurisprudenziali per lo più di matrice peritale, assume comunque a parametro il T.E.G.M. riportato nei decreti trimestrali e rilevato in base alle illegittime Istruzioni della Banca d'Italia. Dalla molteplicità delle metodologie elaborate in ambito peritale deriva, poi, uno scenario di intollerabile incertezza per gli operatori del credito, che palesa l'assoluta indeterminatezza della fattispecie, in mancanza di una scelta vincolante dell'Amministrazione, perciò proprio prevista dalla legge. Decisivi, peraltro, sono i riflessi sul piano della colpevolezza della disapplicazione-sostituzione giudiziale dei criteri stabiliti dalla normativa amministrativa: anche a voler ritenere che l'errore sulla determinazione dell'interesse usurario, in cui incorre l'esponente bancario che abbia confidato sulle Istruzioni di Bankitalia, cada sul precetto e non sul fatto, esso non potrebbe che ritenersi in questo caso inevitabile, quindi scusabile ex art. 5 c.p., quantomeno perché ingenerato dalle stesse Autorità alle quali la legge demanda di integrare il precetto penale. Non è la prima volta che la magistratura, anche di fronte al deludente controllo esercitato dalle competenti Autorità garanti, piega le proprie interpretazioni alle esigenze di tutela della clientela contro lo strapotere del sistema bancario – fin troppo noto è l’overulling giurisprudenziale sulla legittimità dell’anatocismo. Si comprende, allora, quanto la nuova fattispecie di usura, che tanto facilmente si presta a strumento per rivendicazioni di natura contrattuale, possa indurre in tentazione la giurisprudenza – mentre il Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura ha finito per incentivare denunce pretestuose. Come nella precedente vicenda dell’usura sopravvenuta, è così dovuto intervenire il Legislatore; ma la l. 2/2009 risolve solo parzialmente la questione, che rimane aperta riguardo alle ulteriori voci escluse dal T.E.G.M., tra cui la stessa capitalizzazione degli interessi. Nondimeno in punto di condotta, la recente giurisprudenza in materia di usura bancaria si è lasciata andare a interpretazioni assai poco rispettose della tipicità, quando ha senz'altro ravvisato il delitto nel caso in cui, per effetto dell'esercizio del jus variandi, il tasso praticato a un rapporto di apertura di credito in conto corrente sia stato fissato dalla banca in una misura che supera il tasso-soglia di riferimento. Il fatto di reato è per tal modo ridotto alla mera contabilizzazione di interessi usurari. Ma, in mancanza di una promessa dei più alti interessi richiesti, per mezzo di una specifica accettazione delle nuove condizioni economiche da parte del cliente, la norma incriminatrice pretende un'effettiva dazione degli stessi e, pertanto, l'accertamento di una congrua rimessa sul conto, a seguito della variazione unilaterale del tasso. Qui, però, la giurisprudenza cade su un terreno reso ancor più scivoloso dalla stessa dottrina, la quale muove da un'interpretazione riduttiva della formula legislativa «si fa dare o promettere», per arrivare, attraverso la norma sulla prescrizione dell'art. 644 ter, a ricostruire il delitto di usura come reato permanente, dove la condotta finisce per dissolversi in un comportamento di pura attesa del pagamento degli interessi usurari. Il dato tipico, invece, colloca la condotta del reato nella fase di determinazione degli interessi, attribuendole un contenuto di pretesa, che oltretutto consente un parziale recupero in termini di extrema ratio dell'intervento penale, rispetto alla pena privata del secondo comma dell'art. 1815 c.c. In definitiva, la l. 108 è il frutto dell'ennesima illusione del diritto penale post-moderno: di poter esso prevenire l'usura mediante la moralizzazione del mercato del credito. Il risultato è una disciplina, non solo fortemente compromessa sul piano della legittimità costituzionale, sotto ogni profilo (dalla offensività/ragionevolezza alla sussidiarietà, dalla legalità alla colpevolezza), ma addirittura, controproducente rispetto all'obiettivo perseguito, in quanto – costringendo i circuiti ufficiali del credito col tasso-soglia – contribuisce al razionamento dei soggetti più deboli e così favorisce il mercato illegale; e a parte rimane l'ulteriore irrigidimento causato da certe applicazioni giurisprudenziali. La verità è che la difesa contro l'usura non può affidarsi completamente al diritto penale, richiedendo, piuttosto, un'adeguata politica economica e sociale, che incida sulle cause del fenomeno criminale. E tali cause stanno, in primo luogo, proprio nell'inefficienza del sistema creditizio, che la nuova configurazione del delitto ha finito per aggravare. Una seria politica antiusura dovrebbe, dunque, anzitutto impegnarsi nell'assicurare l'accesso (e il mantenimento) al credito legale dei soggetti meritevoli, anche proseguendo lungo una strada appena imboccata dalla l. 108, con la creazione del fondo di prevenzione dell'usura e con le modifiche al regime dei protesti. Qualcosa, di recente, si è fatto, con i diversi provvedimenti per la competitività o con il protocollo di intesa A.B.I. del 2003; ma è ancora troppo poco. In ogni caso, la fattispecie di usura presunta dev'essere eliminata, quantomeno in ambito bancario e finanziario, dove restano ipotizzabili meccanismi di controllo in via amministrativo e magari penale, in chiave preventiva, contro indebiti approfittamenti, ma con la dovuta precisione e adeguatezza nell'individuazione delle condotte antigiuridiche; e soprattutto, andrebbe rafforzato il regime di vigilanza, per impedire ogni strumentalizzazione da parte della criminalità usuraia (specialmente quella organizzata).
Il delitto di usura "bancaria"
CAPOTI, PAOLO
2010
Abstract
La legge 108 del 1996 ha trasfigurato il volto del delitto di usura introdotto dal Codice Rocco, nel quale si raffigurava perfettamente l’idealtipo criminologico dello «strozzino». Il nuovo art. 644 c.p., laddove contempla la modalità «presunta» di usura, prescinde, infatti, dal tradizionale binomio approfittamento-stato di bisogno, per fondare la punibilità su di un tasso-soglia individuato mediante elementi normativi giuridici e modulato sulle condizioni di mercato. L'usura è così trasformata in reato a presidio di una regolamentazione pubblicistica del mercato del credito, in buona parte demandata al Ministro dell'economia e delle finanze e, per suo tramite, alla Banca d'Italia, attraverso la definizione in concreto degli «interessi usurari» (art. 2 l. 108). Oggetto immediato della tutela penale non è più, pertanto, il patrimonio della vittima, ma – secondo uno schema diffuso nella legislazione penale complementare, specie in materia economica, ed espressione di uno Stato interventista – una «funzione» amministrativa di controllo del mercato del credito. Un tale modello di incriminazione, mutuato dalla legislazione francese, consente certo di superare le difficoltà probatorie che contribuivano all’ineffettività della precedente disciplina, a fronte di un fenomeno criminale dilagante; non si giustifica, però, in chiave di tutela anticipata della libertà patrimoniale del soggetto passivo, alla stregua dei criteri costituzionali di legittimazione dell'intervento penale (offensività/ragionevolezza). Ne deriva un reato di mero scopo, dove lo scopo dovrebbe esser quello – comune alla «legislazione dell’emergenza» – di contrastare l’infiltrazione della criminalità organizzata nei circuiti finanziari ufficiali, con i conseguenti effetti distorsivi sull'economia lecita. Sicché, ancor più inaccettabili si rivelano le ripercussioni della funzionalizzazione dell'offesa sulle ulteriori istanze di garanzia che contribuiscono a delineare lo statuto costituzionale dell'illecito penale. Direttamente violata – malgrado la contraria opinione della Suprema Corte – è la riserva di legge, da un meccanismo di integrazione del precetto penale che lascia all'Autorità amministrativa l’incombenza di definire compiutamente l'assetto e i confini della tutela degli interessi in gioco. Ma in una fattispecie per tal modo disegnata con forti connotati di antigiuridicità speciale, pure la tenuta del principio della responsabilità penale personale è a rischio, a causa del consolidato orientamento giurisprudenziale – del resto, già confermatosi in tema di usura – che di fatto esclude qualsiasi efficacia scusante dell'errore su legge extrapenale. D'altra parte, gli stessi vantaggi che la figura presunta assicura in termini di determinatezza (e correlativamente, di colpevolezza) restano vanificati dalla previsione – in funzione antielusiva – di un'ipotesi sussidiaria di usura, detta «in concreto», poiché restituisce il giudizio di usurarietà alla discrezionalità giudiziaria e altresì ripropone il fattore soggettivo delle «condizioni di difficoltà economica o finanziaria» della vittima, che pare tuttavia svolgere, ora, il diverso ruolo di condizione obiettiva di punibilità. Ai fini della presente ricerca, peraltro, rileva principalmente l’effetto di «normalizzazione criminologica» del tipo d’autore, prodotto dall’opzione politico-criminale della riforma, ossia l’equiparazione allo strozzino dell'operatore legale del credito, usuraio allo stesso modo di quello; anzi di più, perché agisce nell'esercizio di un'attività bancaria o di intermediazione finanziaria e perciò commette necessariamente un'usura aggravata, rischiando una pena che – per effetto del recente aumento dei limiti edittali, con valore evidentemente simbolico, e senza nemmeno considerare il possibile concorso di ulteriori aggravanti speciali, pur concepite per l’usura «criminale» – può arrivare fino ai quindici anni di reclusione. Nell’usura per così dire «bancaria» si palesa, dunque, un ulteriore profilo di irragionevolezza della fattispecie, derivante da un trattamento sanzionatorio del tutto sproporzionato – com’è confermato dal raffronto comparatistico con la legge francese, la quale per il reato di usura prevede una pena che non supera i due anni di detenzione, cui piuttosto si aggiungono, coerentemente, sanzioni penali all’impresa. In ogni caso, non desta quindi scalpore la notizia che esponenti anche apicali dei più importanti istituti creditizi del nostro Paese siano indagati o imputati per usura. Quel che sconcerta, invece, è che a fondamento degli addebiti stia la parziale disapplicazione della disciplina amministrativa di integrazione della fattispecie di usura (presunta), con sostituzione di criteri normativi di fonte giudiziale. In effetti, i decreti trimestrali non sono conformi a legge, nella parte in cui, sulla scorta delle Istruzioni della Banca d'Italia, in violazione del quarto comma dell'art. 644, escludono dal tasso effettivo globale medio, relativo ai rapporti di affidamento in conto corrente bancario, alcune componenti del costo del credito, tra cui, soprattutto, la commissione di massimo scoperto. Ma siccome illegittimi, decreti e Istruzioni dovrebbero essere integralmente disapplicati dal giudice penale, con la conseguente inapplicabilità della norma incriminatrice, per la mancata integrazione di alcuni requisiti di fattispecie. Ogni operazione di ortopedia interpretativa sulla ridetta normativa secondaria – alla quale soltanto la legge rinvia per la definizione in concreto degli interessi usurari – si rivela, infatti, ancor più illegittima, poiché viola la riserva di legge in materia penale; emblematico è il procedimento sostanzialmente analogico con cui, nella celebre sentenza 1732/2007 del Tribunale di Palmi, alla C.M.S. è attribuita rilevanza attraverso l'enucleazione di una condizione di usurarietà presunta autonoma rispetto al T.E.G.(M.) di marca amministrativa. Si tradisce nondimeno la logica, prima dei principi, quando, in altre decisioni, il giudizio di usurarietà del tasso praticato dalla banca, (ri)calcolato secondo criteri giurisprudenziali per lo più di matrice peritale, assume comunque a parametro il T.E.G.M. riportato nei decreti trimestrali e rilevato in base alle illegittime Istruzioni della Banca d'Italia. Dalla molteplicità delle metodologie elaborate in ambito peritale deriva, poi, uno scenario di intollerabile incertezza per gli operatori del credito, che palesa l'assoluta indeterminatezza della fattispecie, in mancanza di una scelta vincolante dell'Amministrazione, perciò proprio prevista dalla legge. Decisivi, peraltro, sono i riflessi sul piano della colpevolezza della disapplicazione-sostituzione giudiziale dei criteri stabiliti dalla normativa amministrativa: anche a voler ritenere che l'errore sulla determinazione dell'interesse usurario, in cui incorre l'esponente bancario che abbia confidato sulle Istruzioni di Bankitalia, cada sul precetto e non sul fatto, esso non potrebbe che ritenersi in questo caso inevitabile, quindi scusabile ex art. 5 c.p., quantomeno perché ingenerato dalle stesse Autorità alle quali la legge demanda di integrare il precetto penale. Non è la prima volta che la magistratura, anche di fronte al deludente controllo esercitato dalle competenti Autorità garanti, piega le proprie interpretazioni alle esigenze di tutela della clientela contro lo strapotere del sistema bancario – fin troppo noto è l’overulling giurisprudenziale sulla legittimità dell’anatocismo. Si comprende, allora, quanto la nuova fattispecie di usura, che tanto facilmente si presta a strumento per rivendicazioni di natura contrattuale, possa indurre in tentazione la giurisprudenza – mentre il Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura ha finito per incentivare denunce pretestuose. Come nella precedente vicenda dell’usura sopravvenuta, è così dovuto intervenire il Legislatore; ma la l. 2/2009 risolve solo parzialmente la questione, che rimane aperta riguardo alle ulteriori voci escluse dal T.E.G.M., tra cui la stessa capitalizzazione degli interessi. Nondimeno in punto di condotta, la recente giurisprudenza in materia di usura bancaria si è lasciata andare a interpretazioni assai poco rispettose della tipicità, quando ha senz'altro ravvisato il delitto nel caso in cui, per effetto dell'esercizio del jus variandi, il tasso praticato a un rapporto di apertura di credito in conto corrente sia stato fissato dalla banca in una misura che supera il tasso-soglia di riferimento. Il fatto di reato è per tal modo ridotto alla mera contabilizzazione di interessi usurari. Ma, in mancanza di una promessa dei più alti interessi richiesti, per mezzo di una specifica accettazione delle nuove condizioni economiche da parte del cliente, la norma incriminatrice pretende un'effettiva dazione degli stessi e, pertanto, l'accertamento di una congrua rimessa sul conto, a seguito della variazione unilaterale del tasso. Qui, però, la giurisprudenza cade su un terreno reso ancor più scivoloso dalla stessa dottrina, la quale muove da un'interpretazione riduttiva della formula legislativa «si fa dare o promettere», per arrivare, attraverso la norma sulla prescrizione dell'art. 644 ter, a ricostruire il delitto di usura come reato permanente, dove la condotta finisce per dissolversi in un comportamento di pura attesa del pagamento degli interessi usurari. Il dato tipico, invece, colloca la condotta del reato nella fase di determinazione degli interessi, attribuendole un contenuto di pretesa, che oltretutto consente un parziale recupero in termini di extrema ratio dell'intervento penale, rispetto alla pena privata del secondo comma dell'art. 1815 c.c. In definitiva, la l. 108 è il frutto dell'ennesima illusione del diritto penale post-moderno: di poter esso prevenire l'usura mediante la moralizzazione del mercato del credito. Il risultato è una disciplina, non solo fortemente compromessa sul piano della legittimità costituzionale, sotto ogni profilo (dalla offensività/ragionevolezza alla sussidiarietà, dalla legalità alla colpevolezza), ma addirittura, controproducente rispetto all'obiettivo perseguito, in quanto – costringendo i circuiti ufficiali del credito col tasso-soglia – contribuisce al razionamento dei soggetti più deboli e così favorisce il mercato illegale; e a parte rimane l'ulteriore irrigidimento causato da certe applicazioni giurisprudenziali. La verità è che la difesa contro l'usura non può affidarsi completamente al diritto penale, richiedendo, piuttosto, un'adeguata politica economica e sociale, che incida sulle cause del fenomeno criminale. E tali cause stanno, in primo luogo, proprio nell'inefficienza del sistema creditizio, che la nuova configurazione del delitto ha finito per aggravare. Una seria politica antiusura dovrebbe, dunque, anzitutto impegnarsi nell'assicurare l'accesso (e il mantenimento) al credito legale dei soggetti meritevoli, anche proseguendo lungo una strada appena imboccata dalla l. 108, con la creazione del fondo di prevenzione dell'usura e con le modifiche al regime dei protesti. Qualcosa, di recente, si è fatto, con i diversi provvedimenti per la competitività o con il protocollo di intesa A.B.I. del 2003; ma è ancora troppo poco. In ogni caso, la fattispecie di usura presunta dev'essere eliminata, quantomeno in ambito bancario e finanziario, dove restano ipotizzabili meccanismi di controllo in via amministrativo e magari penale, in chiave preventiva, contro indebiti approfittamenti, ma con la dovuta precisione e adeguatezza nell'individuazione delle condotte antigiuridiche; e soprattutto, andrebbe rafforzato il regime di vigilanza, per impedire ogni strumentalizzazione da parte della criminalità usuraia (specialmente quella organizzata).| File | Dimensione | Formato | |
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