abstract Italiano Il diritto internazionale trae origine dalla storia e dalla cultura giuridica occidentale. Se questo è un dato assodato, una ricerca sul contributo del diritto di matrice islamica alla costruzione dei principi generali di diritto in diritto internazionale, richiede la considerazione di una tradizione culturale e giuridica altra da quella occidentale e quindi per estensione, altra da quella che ha informato il fenomeno giuridico internazionale. L’esigenza di una tale considerazione è svolta quindi sotto diversi profili: innanzitutto sotto un profilo metodologico, per appurare se la metodologia giuridica in diritto internazionale sia anch’essa nel complesso da ascriversi alla tradizione giuridica occidentale o se sia dato rinvenire un approccio metodologico di matrice islamica allo studio del diritto internazionale. Di qui sono quindi tratteggiati i principali tratti distintivi della teoria politica e del sistema giuridico della tradizione islamica. Un secondo piano d’analisi, è svolto sull’elaborazione dottrinale tra la fine del XIX e la prima metà del XX secolo, per inquadrare quale fosse la concezione della comunità internazionale dell’epoca, in rapporto all’allora recente fenomeno dell’affacciarsi nella comunità delle Nazioni, di Stati con un sostrato culturale, giuridico e religioso, diverso da quello in cui si riconoscevano gli Stati di tradizione occidentale. Se il principio della sovrana uguaglianza degli Stati non è formalmente messo in discussione, le tradizioni giuridiche di diritto interno diverse da quelle improntate alla tradizione giuridica europea, vengono considerate un ostacolo al pieno riconoscimento degli Stati in diritto internazionale. Ne conseguiva che l’adeguamento del diritto interno a degli standard europei, fosse considerato dalla dottrina una condizione necessaria al fine del pieno riconoscimento della soggettività internazionale. Tali considerazioni dottrinali sono svolte con particolare riferimento all’Impero ottomano, uno Stato quindi di tradizione islamica. Le diverse tradizioni giuridiche, culturali e religiose di cui sono portatori gli Stati, paiono essere assorbite in diritto internazionale in quello che può essere definito come un “ordine neutro”, vale a dire la tradizione giuridica, culturale e religiosa occidentale. Un tentativo di superamento di tale impostazione, si affermerà in dottrina solo nella seconda metà del XX secolo. Il discorso sul contributo del diritto di matrice islamica alla costruzione dei principi generali di diritto in diritto internazionale, è dunque incardinato in questo contesto. Dal momento della formalizzazione prima dei principi generali di diritto nell’articolo 38. 1 c) dello Statuto della Corte permanente di giustizia internazionale, secondo cui la Corte applica “i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”, la rilevazione dei principi generali è avvenuta per lo più seguendo una tecnica di rilevazione assiomatica, ossia senza una verifica dell’operatività dei principi richiamati nei diversi sistemi giuridici del mondo. Una simile modalità di rilevazione era plausibile in una comunità internazionale sostanzialmente omogenea quanto ai sistemi di riferimento di diritto interno. Quando la base della società internazionale si è allargata a partire dalla seconda metà del XX secolo, includendo quindi Stati con tradizioni giuridiche diverse da quella occidentale, una rilevazione assiomatica dei principi generali non si sarebbe più dovuta considerare plausibile e i principi generali di diritto si sarebbero dovuti rilevare a partire da un’indagine di diritto comparato. Se tale esigenza è avvertita dalla dottrina a partire dagli anni sessanta del secolo scorso, va rilevato che il diritto interno degli Stati di tradizione islamica è escluso dall’analisi comparatistica. Se sono pochi gli esempi della prassi in cui si rinvengono in termini generali dei riferimenti alla tradizione giuridica dell’Islam, un maggior interesse della dottrina internazionalistica verso il sistema di diritto islamico, si è potuto osservare, per una serie di fattori convergenti, all’indomani della fine della politica dei blocchi. Sotto un profilo teorico la rilevazione dei principi di diritto interno degli Stati di tradizione islamica rivela una particolare complessità dovuta al fatto che si tratta di sistemi misti, in cui cioè coesistono sia elementi di diritto di derivazione europea che elementi di diritto islamico. Una preliminare sintesi tra questi due fattori dovrebbe essere la condizione necessaria per la rilevazione dei principi generali di diritto in diritto internazionale, che consideri anche gli ordinamenti degli Stati di tradizione islamica, non potendo assumere che i principi di diritto islamico debbano rilevarsi a partire dal diritto musulmano classico che è solo una delle componenti degli ordinamenti degli Stati di tradizione islamica contemporanei. Ulteriori considerazioni sono svolte su quella che si ritiene essere la natura dei principi generali di diritto, nella fase precedente e nella fase successiva all’adozione della Carta delle Nazioni Unite. La parte conclusiva, dedicata alla ricognizione dei diversi strumenti di diritto internazionale in cui sono formalizzati i principi generali, approfondisce alcuni aspetti dello Statuto di Roma, rilevanti ai fini della rilevazione dei principi generali anche a partire dal sistema di diritto islamico.
SUL CONTRIBUTO DEL DIRITTO DI MATRICE ISLAMICA ALLA COSTRUZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO NELL' ORDINAMENTO INTERNAZIONALE
PIRATTI, MARIANELLA
2016
Abstract
abstract Italiano Il diritto internazionale trae origine dalla storia e dalla cultura giuridica occidentale. Se questo è un dato assodato, una ricerca sul contributo del diritto di matrice islamica alla costruzione dei principi generali di diritto in diritto internazionale, richiede la considerazione di una tradizione culturale e giuridica altra da quella occidentale e quindi per estensione, altra da quella che ha informato il fenomeno giuridico internazionale. L’esigenza di una tale considerazione è svolta quindi sotto diversi profili: innanzitutto sotto un profilo metodologico, per appurare se la metodologia giuridica in diritto internazionale sia anch’essa nel complesso da ascriversi alla tradizione giuridica occidentale o se sia dato rinvenire un approccio metodologico di matrice islamica allo studio del diritto internazionale. Di qui sono quindi tratteggiati i principali tratti distintivi della teoria politica e del sistema giuridico della tradizione islamica. Un secondo piano d’analisi, è svolto sull’elaborazione dottrinale tra la fine del XIX e la prima metà del XX secolo, per inquadrare quale fosse la concezione della comunità internazionale dell’epoca, in rapporto all’allora recente fenomeno dell’affacciarsi nella comunità delle Nazioni, di Stati con un sostrato culturale, giuridico e religioso, diverso da quello in cui si riconoscevano gli Stati di tradizione occidentale. Se il principio della sovrana uguaglianza degli Stati non è formalmente messo in discussione, le tradizioni giuridiche di diritto interno diverse da quelle improntate alla tradizione giuridica europea, vengono considerate un ostacolo al pieno riconoscimento degli Stati in diritto internazionale. Ne conseguiva che l’adeguamento del diritto interno a degli standard europei, fosse considerato dalla dottrina una condizione necessaria al fine del pieno riconoscimento della soggettività internazionale. Tali considerazioni dottrinali sono svolte con particolare riferimento all’Impero ottomano, uno Stato quindi di tradizione islamica. Le diverse tradizioni giuridiche, culturali e religiose di cui sono portatori gli Stati, paiono essere assorbite in diritto internazionale in quello che può essere definito come un “ordine neutro”, vale a dire la tradizione giuridica, culturale e religiosa occidentale. Un tentativo di superamento di tale impostazione, si affermerà in dottrina solo nella seconda metà del XX secolo. Il discorso sul contributo del diritto di matrice islamica alla costruzione dei principi generali di diritto in diritto internazionale, è dunque incardinato in questo contesto. Dal momento della formalizzazione prima dei principi generali di diritto nell’articolo 38. 1 c) dello Statuto della Corte permanente di giustizia internazionale, secondo cui la Corte applica “i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”, la rilevazione dei principi generali è avvenuta per lo più seguendo una tecnica di rilevazione assiomatica, ossia senza una verifica dell’operatività dei principi richiamati nei diversi sistemi giuridici del mondo. Una simile modalità di rilevazione era plausibile in una comunità internazionale sostanzialmente omogenea quanto ai sistemi di riferimento di diritto interno. Quando la base della società internazionale si è allargata a partire dalla seconda metà del XX secolo, includendo quindi Stati con tradizioni giuridiche diverse da quella occidentale, una rilevazione assiomatica dei principi generali non si sarebbe più dovuta considerare plausibile e i principi generali di diritto si sarebbero dovuti rilevare a partire da un’indagine di diritto comparato. Se tale esigenza è avvertita dalla dottrina a partire dagli anni sessanta del secolo scorso, va rilevato che il diritto interno degli Stati di tradizione islamica è escluso dall’analisi comparatistica. Se sono pochi gli esempi della prassi in cui si rinvengono in termini generali dei riferimenti alla tradizione giuridica dell’Islam, un maggior interesse della dottrina internazionalistica verso il sistema di diritto islamico, si è potuto osservare, per una serie di fattori convergenti, all’indomani della fine della politica dei blocchi. Sotto un profilo teorico la rilevazione dei principi di diritto interno degli Stati di tradizione islamica rivela una particolare complessità dovuta al fatto che si tratta di sistemi misti, in cui cioè coesistono sia elementi di diritto di derivazione europea che elementi di diritto islamico. Una preliminare sintesi tra questi due fattori dovrebbe essere la condizione necessaria per la rilevazione dei principi generali di diritto in diritto internazionale, che consideri anche gli ordinamenti degli Stati di tradizione islamica, non potendo assumere che i principi di diritto islamico debbano rilevarsi a partire dal diritto musulmano classico che è solo una delle componenti degli ordinamenti degli Stati di tradizione islamica contemporanei. Ulteriori considerazioni sono svolte su quella che si ritiene essere la natura dei principi generali di diritto, nella fase precedente e nella fase successiva all’adozione della Carta delle Nazioni Unite. La parte conclusiva, dedicata alla ricognizione dei diversi strumenti di diritto internazionale in cui sono formalizzati i principi generali, approfondisce alcuni aspetti dello Statuto di Roma, rilevanti ai fini della rilevazione dei principi generali anche a partire dal sistema di diritto islamico.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/110065
URN:NBN:IT:UNIPD-110065