L’aspirazione illuministica di poter confinare l’attività interpretativa ad un’interpretazione esclusivamente di tipo “oggettivo” può essere rinvenuta nelle moderne teorie di legistica e di informatica giuridica. Tali teorie si sono spinte ad auspicare, rispettivamente, l’utilizzo di linguaggi formalizzati e di sistemi informatici esperti all’esperienza giuridica finanche in ambito giudiziale. Al di là di quest’ultima estrema ipotesi, va rilevato che, nell’ultimo trentennio, gli studiosi di informatica giuridica e di legistica hanno strettamente collaborato per cercare di creare sistemi di produzione legislativa il più possibile scevri da “difetti” (si vedano i lavori della Commissione Barettoni Arleri), al fine di escludere vaghezze ed ambiguità tali da lasciare spazi interpretativi troppo ampi. Premesso ciò, obiettivo del presente lavoro è stato quello di capire se tali tentativi potessero davvero rappresentare, da soli, un argine all’arbitrio dell’interprete oppure se fossero semplicemente strumenti, e neanche i più efficaci, per ricondurre la norma giuridica ricavata dalla disposizione giuridica in un alveo di validità sociale. Si ritiene, senza nulla voler togliere all’ottimo lavoro svolto finora dalla legistica e ai brillanti risultati raggiunti anche in tema di riordino del sistema normativo, che siano però altri gli strumenti per rendere adeguata la norma alle aspettative sociali, e che gli obiettivi della certezza e dell’efficienza si possano raggiungere, e meglio, attraverso un’interpretazione di tipo adeguatrice: un’interpretazione capace di adattarsi all’evoluzione sociale, al cambiare delle istanze sociali nel tempo e nello spazio, mentre la disposizione legislativa, per sua stessa natura, rimane fissata lì nel modo e nel tempo in cui è stata emanata, comunicata. In definitiva, si è cercato di legare il diritto a un’idea di un diritto fluido e vivente, la cui presenza implica una diversa concezione della certezza del diritto, che ritrovi il proprio fulcro non già nella centralità della disposizione legislativa, bensì nel suo essere adeguato, attraverso l’opera dell’interprete, ad una realtà sociale pluralistica e in perenne divenire
Interpretazione della legge e legistica
FOSCHINI, FEDERICA
2013
Abstract
L’aspirazione illuministica di poter confinare l’attività interpretativa ad un’interpretazione esclusivamente di tipo “oggettivo” può essere rinvenuta nelle moderne teorie di legistica e di informatica giuridica. Tali teorie si sono spinte ad auspicare, rispettivamente, l’utilizzo di linguaggi formalizzati e di sistemi informatici esperti all’esperienza giuridica finanche in ambito giudiziale. Al di là di quest’ultima estrema ipotesi, va rilevato che, nell’ultimo trentennio, gli studiosi di informatica giuridica e di legistica hanno strettamente collaborato per cercare di creare sistemi di produzione legislativa il più possibile scevri da “difetti” (si vedano i lavori della Commissione Barettoni Arleri), al fine di escludere vaghezze ed ambiguità tali da lasciare spazi interpretativi troppo ampi. Premesso ciò, obiettivo del presente lavoro è stato quello di capire se tali tentativi potessero davvero rappresentare, da soli, un argine all’arbitrio dell’interprete oppure se fossero semplicemente strumenti, e neanche i più efficaci, per ricondurre la norma giuridica ricavata dalla disposizione giuridica in un alveo di validità sociale. Si ritiene, senza nulla voler togliere all’ottimo lavoro svolto finora dalla legistica e ai brillanti risultati raggiunti anche in tema di riordino del sistema normativo, che siano però altri gli strumenti per rendere adeguata la norma alle aspettative sociali, e che gli obiettivi della certezza e dell’efficienza si possano raggiungere, e meglio, attraverso un’interpretazione di tipo adeguatrice: un’interpretazione capace di adattarsi all’evoluzione sociale, al cambiare delle istanze sociali nel tempo e nello spazio, mentre la disposizione legislativa, per sua stessa natura, rimane fissata lì nel modo e nel tempo in cui è stata emanata, comunicata. In definitiva, si è cercato di legare il diritto a un’idea di un diritto fluido e vivente, la cui presenza implica una diversa concezione della certezza del diritto, che ritrovi il proprio fulcro non già nella centralità della disposizione legislativa, bensì nel suo essere adeguato, attraverso l’opera dell’interprete, ad una realtà sociale pluralistica e in perenne divenireFile | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/110435
URN:NBN:IT:UNIPD-110435