L’attuale realtà istituzionale si caratterizza per il clima di straordinaria conflittualità che caratterizza i rapporti tra i poteri dello Stato. Nell’ambito di tale contesto di scontro si inserisce il fenomeno, amplificato dalla “cassa di risonanza” mass-mediatica, delle pubbliche esternazioni poste in essere da magistrati le quali concernano questioni giudiziarie, politiche o comunque inerenti alle funzioni di cui siano titolari. Con il presente lavoro si intende indagare quali siano le limitazioni che i soggetti appartenenti all’ordine giudiziario possano incontrare nell’esercizio del diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del pensiero in ragione del peculiare status che la Costituzione riconosce loro, caratterizzato da un lato dalle peculiari garanzie della subordinazione del giudice soltanto alla legge e dalla riserva di legge stabilita dalla Costituzione in materia di ordinamento giudiziario, dall’altro lato dal dovere di imparzialità nell’esercizio della giurisdizione sancito dall’art. 111 Cost.. Si tratta pertanto di individuare il punto di bilanciamento dei valori in gioco maggiormente compatibile con l’architettura della nostra Costituzione, in particolar modo alla luce delle recenti iniziative riformatrici con le quali il legislatore è ripetutamente intervenuto i materia di ordinamento giudiziario: il decreto legislativo n. 109 del 2006 (c.d. “riforma Castelli”), la legge n. 269 del 2006, il decreto legislativo n. 111 del 2007 (c.d. “riforma Mastella”).

La manifestazione del pensiero per i magistrati: un funambolico equilibrismo sospeso tra il legittimo esercizio di un diritto costituzionale inalienabile e le insidie tese dalla strumentalizzazione massmediatica.

PERRONE, FRANCESCO
2008

Abstract

L’attuale realtà istituzionale si caratterizza per il clima di straordinaria conflittualità che caratterizza i rapporti tra i poteri dello Stato. Nell’ambito di tale contesto di scontro si inserisce il fenomeno, amplificato dalla “cassa di risonanza” mass-mediatica, delle pubbliche esternazioni poste in essere da magistrati le quali concernano questioni giudiziarie, politiche o comunque inerenti alle funzioni di cui siano titolari. Con il presente lavoro si intende indagare quali siano le limitazioni che i soggetti appartenenti all’ordine giudiziario possano incontrare nell’esercizio del diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del pensiero in ragione del peculiare status che la Costituzione riconosce loro, caratterizzato da un lato dalle peculiari garanzie della subordinazione del giudice soltanto alla legge e dalla riserva di legge stabilita dalla Costituzione in materia di ordinamento giudiziario, dall’altro lato dal dovere di imparzialità nell’esercizio della giurisdizione sancito dall’art. 111 Cost.. Si tratta pertanto di individuare il punto di bilanciamento dei valori in gioco maggiormente compatibile con l’architettura della nostra Costituzione, in particolar modo alla luce delle recenti iniziative riformatrici con le quali il legislatore è ripetutamente intervenuto i materia di ordinamento giudiziario: il decreto legislativo n. 109 del 2006 (c.d. “riforma Castelli”), la legge n. 269 del 2006, il decreto legislativo n. 111 del 2007 (c.d. “riforma Mastella”).
20-ago-2008
Italiano
manifestazione del pensiero magistrati ordine giudiziario libertà di espresione art. 21 costituzione cost.
Università degli studi di Padova
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/110667
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIPD-110667