Il pegno “anomalo”: pegno senza spossessamento e pegno di valore Il presente studio si è occupato della figura, nell’ordinamento giuridico italiano, del pegno “anomalo”, caratterizzato dalla mancanza di spossessamento del debitore-costituente la garanzia e dalla presenza della c.d. clausola di rotatività. Dopo un capitolo introduttivo di carattere comparatistico sulle principali fattispecie di pegno mobiliare senza spossessamento in Europa (Francia, Spagna, Gran Bretagna, Germania) e negli U.S.A., è stata ripercorsa la disciplina codicistica del pegno mobiliare, per poi procedere allo studio del pegno “anomalo”. Quanto al profilo dello spossessamento, il contratto di pegno tradizionale è, per la dottrina maggioritaria, un contratto reale che si perfeziona con la consegna della cosa. Si è posto il problema dell’ammissibilità di un pegno, quale quello “anomalo”, che non prevede la consegna della res vincolata. Lo studio è proceduto, quindi, con l’analisi di quale sia la concreta finalità della traditio e se tale finalità sia perseguibile anche con modalità alternative a quella tipica (spossessamento). Quanto, invece, alla clausola di rotatività, è stato analizzato il suo sviluppo dal punto di vista dottrinale e giurisprudenziale, con particolare riferimento alle problematiche di ordine fallimentare e di esatta individuazione del concetto di “parità di valore” che la sostituibilità nel tempo del bene pone. Dopo aver affrontato le principali fattispecie di pegno anomalo di fonte convenzionale e legislativa, il capitolo II° contiene un approfondimento del pegno sui titoli dematerializzati, che costituisce la prima fattispecie codificata di pegno senza spossessamento con clausola di rotatività. L’introduzione nel nostro Paese del sistema di gestione accentrata dematerializzata dei titoli ha posto il problema della sopravvivenza o meno della posizione giuridica reale sui titoli medesimi. Sono, quindi, state prese in esame sul punto le due principali posizioni dottrinali contrapposte, l’una che conclude qualificando il pegno sui titoli dematerializzati come pegno su crediti, l’altra come pegno su res. Nell’analisi di quest’ultima impostazione, infine, ci si è occupati dell’applicabilità in concreto della tradizionale disciplina del pegno mobiliare ai titoli dematerializzati in relazione ai profili di spossessamento, inteso come “indisponibilità”, di opponibilità a terzi e di diritto di prelazione.
Il pegno "anomalo": pegno senza spossessamento e pegno di valore
BORILE, DEBORA
2010
Abstract
Il pegno “anomalo”: pegno senza spossessamento e pegno di valore Il presente studio si è occupato della figura, nell’ordinamento giuridico italiano, del pegno “anomalo”, caratterizzato dalla mancanza di spossessamento del debitore-costituente la garanzia e dalla presenza della c.d. clausola di rotatività. Dopo un capitolo introduttivo di carattere comparatistico sulle principali fattispecie di pegno mobiliare senza spossessamento in Europa (Francia, Spagna, Gran Bretagna, Germania) e negli U.S.A., è stata ripercorsa la disciplina codicistica del pegno mobiliare, per poi procedere allo studio del pegno “anomalo”. Quanto al profilo dello spossessamento, il contratto di pegno tradizionale è, per la dottrina maggioritaria, un contratto reale che si perfeziona con la consegna della cosa. Si è posto il problema dell’ammissibilità di un pegno, quale quello “anomalo”, che non prevede la consegna della res vincolata. Lo studio è proceduto, quindi, con l’analisi di quale sia la concreta finalità della traditio e se tale finalità sia perseguibile anche con modalità alternative a quella tipica (spossessamento). Quanto, invece, alla clausola di rotatività, è stato analizzato il suo sviluppo dal punto di vista dottrinale e giurisprudenziale, con particolare riferimento alle problematiche di ordine fallimentare e di esatta individuazione del concetto di “parità di valore” che la sostituibilità nel tempo del bene pone. Dopo aver affrontato le principali fattispecie di pegno anomalo di fonte convenzionale e legislativa, il capitolo II° contiene un approfondimento del pegno sui titoli dematerializzati, che costituisce la prima fattispecie codificata di pegno senza spossessamento con clausola di rotatività. L’introduzione nel nostro Paese del sistema di gestione accentrata dematerializzata dei titoli ha posto il problema della sopravvivenza o meno della posizione giuridica reale sui titoli medesimi. Sono, quindi, state prese in esame sul punto le due principali posizioni dottrinali contrapposte, l’una che conclude qualificando il pegno sui titoli dematerializzati come pegno su crediti, l’altra come pegno su res. Nell’analisi di quest’ultima impostazione, infine, ci si è occupati dell’applicabilità in concreto della tradizionale disciplina del pegno mobiliare ai titoli dematerializzati in relazione ai profili di spossessamento, inteso come “indisponibilità”, di opponibilità a terzi e di diritto di prelazione.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/110724
URN:NBN:IT:UNIPD-110724