Il presente lavoro si svolge nell’ambito della tutela dei diritti focalizzandosi sulla tutela del minore maltrattato, con l’ approfondimento e l’analisi delle principali criticità che emergono dal punto di vista giuridico. In questo campo infatti vengono in evidenza diverse problematiche: questo lavoro prende in considerazione e si prefigge di analizzare la questione del conflitto tra esigenze di giustizia e tutela della salute che può nascere quando ci si trova di fronte ad un caso di maltrattamento e/o abuso su minore. La tutela della salute del bambino, che in via di principio è sancita come diritto primario, fondamentale e inviolabile (art 32 Cost.), nella prassi viene drasticamente ridotta da necessità procedurali legate alla ricerca del colpevole del reato e delle relative prove. Questo accade perchè sullo stesso scenario s’interseca l’attività di diversi attori, titolari di diverse competenze e soprattutto titolari di diversi interessi legittimi: da un lato l’Autorità Giudiziaria (PM) che esercita l’azione penale e persegue le ricerca del colpevole (e nello specifico della prova dell’abuso o del maltrattamento), dall’altro i medici che prendono in carico il minore e sono preposti alla tutela della salute dello stesso. Dall’intersezione di tali attività e posizioni ne può scaturire un conflitto di difficile risoluzione. Quale interesse deve prevalere? Può l’esigenza di giustizia comprimere la tutela della salute del minore? In quale responsabilità incorre il medico che non ottemperi all’ordine dell’Autorità Giudiziaria? Questi interrogativi, privi di una riposta chiara ed univoca, dimostrano che si è alla presenza di un vuoto legislativo che porta come conseguenza situazioni di paralisi dei Servizi operanti nello stesso scenario. Il limite estremo di tale situazione è dato dall’ ipotesi del “bambino esca”: un minore, già vittima di violenza accertata e diagnosticata, viene reinserito su ordine dell’AG nel luogo dove è avvenuto il maltrattamento esponendolo consapevolmente al rischio di nuovo abuso, al fine di ottenere la prova del reato ed individuare il colpevole. Unitamente a questa grande problematica (bambino esca) il lavoro analizza altre questioni dibattute, quali il problema del consenso da parte del genitore maltrattante, il coordinamento tra Procura e Tribunale minorile e l’inerzia di quest’ultimo, nell’ottica di valutare quale tutela effettiva sia offerta al minore e quali possibili alternative si possano sviluppare per fare in modo che la salute e la protezione del minore vengano sempre garantite modo pieno ed efficace. Il materiale di studio è dato, in primo luogo, dallo studio di una coorte prospettica dei bambini presi in carico dal Centro Regionale per la Diagnostica del Bambino Maltrattato del Dipartimento di Pediatria dell’Università di Padova : si tratta di uno studio effettuato tramite una preliminare revisione di casistica con esame di 250 casi. Inoltre vengono presi in esame alcuni (4) casi paradigmatici rispetto alle problematiche oggetto del presente studio; la struttura di riferimento è il Centro per la Diagnostica del bambino maltrattato. Il metodo di lavoro passa attraverso diversi fasi: Inquadramento giuridico, sia con riferimento alla normativa vigente si in riferimento agli orientamenti giurisprudenziali, che in questa materia sono di fondamentale per supplire alle carenza legislative; Analisi dei casi; Evidenza delle criticità e delle lacune normative e applicazione degli orientamenti giurisprudenziali; Studio di possibili nuove soluzioni e prospettive; Presentazione dei risultati e delle nuove prassi. Il lavoro si sviluppa partendo dall’inquadramento del problema “maltrattamento” con la definizione e presentazione delle principali forme di maltrattamento; prosegue quindi con’analisi del panorama legislativo nazionale ed europeo, e con l’esame dei tipi di tutela previsti. In particolare viene analizzato in che modo il maltrattamento sia preso in considerazione nel codice civile e penale, quali soluzioni e strumenti giuridici siano offerti dal nostro ordinamento, e quali siano le principali lacune legislative. L’esame dei casi clinici porta alla luce con piena evidenza la sussistenza di vuoti normativi e di come la tutela del minore maltrattato non sia garantita appieno. Emergono quindi con piena evidenza nelle conclusioni del lavoro le alcune e le criticità del sistema attuale, con conseguente ricaduta sulla tutela dei minori vittime di abuso e/o maltrattamento. Un primo problema riguarda l’inerzia del Tribunale per i Minorenni, che troppo spesso, di fronte ad una segnalazione e ad una diagnosi certa di maltrattamento, non prende provvedimenti nei confronti di genitori, in attesa di sviluppi da parte delle Procura che svolge le indagini. Questo è un punto cruciale: il Tribunale del Minorenni dovrebbe attivarsi tempestivamente per la tutela , in modo indipendente rispetto alle indagini volte alla ricerca del colpevole, che peraltro seguono i lunghi tempi della giustizia e dei processo. Il lavoro della Procura e del Tribunale Minori, dovrebbe rimanere su due piani distinti, in quanto le finalità degli stessi sono distinte, e la tutela del minore, in presenza di una diagnosi certa di abuso/maltrattamento, non può essere fatta dipendere dalla ricerca del colpevole. Il fatto poi che il Tribunale per i Minori non intervenga con provvedimenti temporanei nei confronti dei genitori (nel momento in cui si ha la certezza che il maltrattamento sia avvenuto in casa) ha una ricaduta anche sul piano operativo della presa in carico da parte dei sanitari. Spesso infatti i medici che devono svolgere visite, esami diagnostici, o comunque trattamenti sanitari sulla piccola vittima si trovano a dover chiedere il consenso informato al genitore maltrattante, a cui ancora compete la piena potestà . E’ di immediata comprensione la situazione di paralisi in cui possano venire a trovarsi i sanitari, che hanno necessità di curare il minore e si possono invece trovare di fronte al diniego del consenso da parte del genitore maltrattante. La manifestazione più eclatante infine delle lacune di tutela si ha nel caso in cui il minore maltrattato venga ricollocato nella casa familiare dove è avvenuto il maltrattamento, addirittura talvolta proprio allo specifico fine di assicurare il colpevole alla giustizia (bambino esca), o “semplicemente “ a causa di un mancata individuazione del colpevole e quindi, mancanza di provvedimenti nei confronti dei genitori. Questo appare non solo non condivisibile ma addirittura non ammissibile in uno stato di diritto che si occupa di tutte le garanzie del cittadino, in cui a questioni come la privacy viene data importanza fondamentale. Il progetto di lavoro, al fine di studiare e presentare nuove possibili prassi, individua come punto focale il “principio della prova sufficiente”. Ciò che si vuole portare alla luce è che la tutela del bambino e la ricerca dell’ autore del maltrattamento devono rimanere su pianti distinti e una tutela effettiva non può essere fatta dipendere dall’andamento delle indagini penali. Si parla di “prova sufficiente” perché, di fronte ad una diagnosi certa di abuso/maltrattamento questo deve essere di per sè sufficiente per attivare e garantire la piena protezione del minore, senza incertezze o tantomeno senza mettere il minore già maltrattato in situazione di ulteriore rischio. In presenza di una certezza clinica individuare il colpevole è senz’ altro fondamentale ma deve essere comunque secondario rispetto alla vita e alla salute del bambino. La certezza che il maltrattamento è avvenuto è il dato che deve far attivare tutto il sistema di protezione nei confronti del minore. Per questo è di fondamentale importanza che il Tribunale dei Minorenni mantenga la sua indipendenza rispetto al Tribunale ordinario /Procura, e adotti in maniera tempestiva i provvedimenti urgenti e necessari, che possono peraltro consentire una effettiva presa in carico del minore da parte degli operatori. Il nostro ordinamento e le legislazioni internazionali sanciscono in modo chiaro la primaria importanza della tutela dell’infanzia, e ciò deve essere garantito ancor più da parte delle Istituzioni laddove il bambino subisca violenza proprio da chi sarebbe deputato a proteggerlo: la famiglia

Il maltrattamento minorile: i bambini vittime di violenza tra esigenze di giustizia e tutela della salute. Child abuse: chidren victime of violence between the need for justice and health protection

FEDETTO, REBECCA
2014

Abstract

Il presente lavoro si svolge nell’ambito della tutela dei diritti focalizzandosi sulla tutela del minore maltrattato, con l’ approfondimento e l’analisi delle principali criticità che emergono dal punto di vista giuridico. In questo campo infatti vengono in evidenza diverse problematiche: questo lavoro prende in considerazione e si prefigge di analizzare la questione del conflitto tra esigenze di giustizia e tutela della salute che può nascere quando ci si trova di fronte ad un caso di maltrattamento e/o abuso su minore. La tutela della salute del bambino, che in via di principio è sancita come diritto primario, fondamentale e inviolabile (art 32 Cost.), nella prassi viene drasticamente ridotta da necessità procedurali legate alla ricerca del colpevole del reato e delle relative prove. Questo accade perchè sullo stesso scenario s’interseca l’attività di diversi attori, titolari di diverse competenze e soprattutto titolari di diversi interessi legittimi: da un lato l’Autorità Giudiziaria (PM) che esercita l’azione penale e persegue le ricerca del colpevole (e nello specifico della prova dell’abuso o del maltrattamento), dall’altro i medici che prendono in carico il minore e sono preposti alla tutela della salute dello stesso. Dall’intersezione di tali attività e posizioni ne può scaturire un conflitto di difficile risoluzione. Quale interesse deve prevalere? Può l’esigenza di giustizia comprimere la tutela della salute del minore? In quale responsabilità incorre il medico che non ottemperi all’ordine dell’Autorità Giudiziaria? Questi interrogativi, privi di una riposta chiara ed univoca, dimostrano che si è alla presenza di un vuoto legislativo che porta come conseguenza situazioni di paralisi dei Servizi operanti nello stesso scenario. Il limite estremo di tale situazione è dato dall’ ipotesi del “bambino esca”: un minore, già vittima di violenza accertata e diagnosticata, viene reinserito su ordine dell’AG nel luogo dove è avvenuto il maltrattamento esponendolo consapevolmente al rischio di nuovo abuso, al fine di ottenere la prova del reato ed individuare il colpevole. Unitamente a questa grande problematica (bambino esca) il lavoro analizza altre questioni dibattute, quali il problema del consenso da parte del genitore maltrattante, il coordinamento tra Procura e Tribunale minorile e l’inerzia di quest’ultimo, nell’ottica di valutare quale tutela effettiva sia offerta al minore e quali possibili alternative si possano sviluppare per fare in modo che la salute e la protezione del minore vengano sempre garantite modo pieno ed efficace. Il materiale di studio è dato, in primo luogo, dallo studio di una coorte prospettica dei bambini presi in carico dal Centro Regionale per la Diagnostica del Bambino Maltrattato del Dipartimento di Pediatria dell’Università di Padova : si tratta di uno studio effettuato tramite una preliminare revisione di casistica con esame di 250 casi. Inoltre vengono presi in esame alcuni (4) casi paradigmatici rispetto alle problematiche oggetto del presente studio; la struttura di riferimento è il Centro per la Diagnostica del bambino maltrattato. Il metodo di lavoro passa attraverso diversi fasi: Inquadramento giuridico, sia con riferimento alla normativa vigente si in riferimento agli orientamenti giurisprudenziali, che in questa materia sono di fondamentale per supplire alle carenza legislative; Analisi dei casi; Evidenza delle criticità e delle lacune normative e applicazione degli orientamenti giurisprudenziali; Studio di possibili nuove soluzioni e prospettive; Presentazione dei risultati e delle nuove prassi. Il lavoro si sviluppa partendo dall’inquadramento del problema “maltrattamento” con la definizione e presentazione delle principali forme di maltrattamento; prosegue quindi con’analisi del panorama legislativo nazionale ed europeo, e con l’esame dei tipi di tutela previsti. In particolare viene analizzato in che modo il maltrattamento sia preso in considerazione nel codice civile e penale, quali soluzioni e strumenti giuridici siano offerti dal nostro ordinamento, e quali siano le principali lacune legislative. L’esame dei casi clinici porta alla luce con piena evidenza la sussistenza di vuoti normativi e di come la tutela del minore maltrattato non sia garantita appieno. Emergono quindi con piena evidenza nelle conclusioni del lavoro le alcune e le criticità del sistema attuale, con conseguente ricaduta sulla tutela dei minori vittime di abuso e/o maltrattamento. Un primo problema riguarda l’inerzia del Tribunale per i Minorenni, che troppo spesso, di fronte ad una segnalazione e ad una diagnosi certa di maltrattamento, non prende provvedimenti nei confronti di genitori, in attesa di sviluppi da parte delle Procura che svolge le indagini. Questo è un punto cruciale: il Tribunale del Minorenni dovrebbe attivarsi tempestivamente per la tutela , in modo indipendente rispetto alle indagini volte alla ricerca del colpevole, che peraltro seguono i lunghi tempi della giustizia e dei processo. Il lavoro della Procura e del Tribunale Minori, dovrebbe rimanere su due piani distinti, in quanto le finalità degli stessi sono distinte, e la tutela del minore, in presenza di una diagnosi certa di abuso/maltrattamento, non può essere fatta dipendere dalla ricerca del colpevole. Il fatto poi che il Tribunale per i Minori non intervenga con provvedimenti temporanei nei confronti dei genitori (nel momento in cui si ha la certezza che il maltrattamento sia avvenuto in casa) ha una ricaduta anche sul piano operativo della presa in carico da parte dei sanitari. Spesso infatti i medici che devono svolgere visite, esami diagnostici, o comunque trattamenti sanitari sulla piccola vittima si trovano a dover chiedere il consenso informato al genitore maltrattante, a cui ancora compete la piena potestà . E’ di immediata comprensione la situazione di paralisi in cui possano venire a trovarsi i sanitari, che hanno necessità di curare il minore e si possono invece trovare di fronte al diniego del consenso da parte del genitore maltrattante. La manifestazione più eclatante infine delle lacune di tutela si ha nel caso in cui il minore maltrattato venga ricollocato nella casa familiare dove è avvenuto il maltrattamento, addirittura talvolta proprio allo specifico fine di assicurare il colpevole alla giustizia (bambino esca), o “semplicemente “ a causa di un mancata individuazione del colpevole e quindi, mancanza di provvedimenti nei confronti dei genitori. Questo appare non solo non condivisibile ma addirittura non ammissibile in uno stato di diritto che si occupa di tutte le garanzie del cittadino, in cui a questioni come la privacy viene data importanza fondamentale. Il progetto di lavoro, al fine di studiare e presentare nuove possibili prassi, individua come punto focale il “principio della prova sufficiente”. Ciò che si vuole portare alla luce è che la tutela del bambino e la ricerca dell’ autore del maltrattamento devono rimanere su pianti distinti e una tutela effettiva non può essere fatta dipendere dall’andamento delle indagini penali. Si parla di “prova sufficiente” perché, di fronte ad una diagnosi certa di abuso/maltrattamento questo deve essere di per sè sufficiente per attivare e garantire la piena protezione del minore, senza incertezze o tantomeno senza mettere il minore già maltrattato in situazione di ulteriore rischio. In presenza di una certezza clinica individuare il colpevole è senz’ altro fondamentale ma deve essere comunque secondario rispetto alla vita e alla salute del bambino. La certezza che il maltrattamento è avvenuto è il dato che deve far attivare tutto il sistema di protezione nei confronti del minore. Per questo è di fondamentale importanza che il Tribunale dei Minorenni mantenga la sua indipendenza rispetto al Tribunale ordinario /Procura, e adotti in maniera tempestiva i provvedimenti urgenti e necessari, che possono peraltro consentire una effettiva presa in carico del minore da parte degli operatori. Il nostro ordinamento e le legislazioni internazionali sanciscono in modo chiaro la primaria importanza della tutela dell’infanzia, e ciò deve essere garantito ancor più da parte delle Istituzioni laddove il bambino subisca violenza proprio da chi sarebbe deputato a proteggerlo: la famiglia
30-gen-2014
Italiano
maltrattamento minorile/child abuse
Università degli studi di Padova
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/110764
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIPD-110764