Le pagine che seguono intendono offrire una rilettura dell’interesse sociale alla luce degli strumenti con i quali le più recenti riforme legislative hanno voluto consentire il coinvolgimento dei finanziatori nel governo della società dalla fase di start up a quella di crisi. Il primo capitolo opera una ricostruzione storica e comparata della contrapposizione tra le due scuole di pensiero che tradizionalmente si misurano sulla nozione di società e di interesse sociale: istituzionalismo e contrattualismo. L’intento è fare emergere come questi due moduli interpretativi, sebbene appaiano destinati ad una divergenza insuperabile perché radicata in ultima analisi su approcci politici profondamente configgenti sui fondamenti stessi del diritto societario, in un’altra prospettiva e specificamente nel contesto dell’assetto normativo attuale, necessitano viceversa d’essere conciliati in un quadro unitario. Ciò quantomeno perché le ragioni tradizionalmente addotte a fondamento del divario interpretativo hanno per la più parte perso aderenza al dato normativo dopo che questo è stato ridisegnato dalla riforma componendo in una diversa pluralità di forme le relazioni contrattuali inerenti alla società. La teoria della primazia dei soci – la quale ravvisa nella società una proprietà degli azionisti e nella massimizzazione della ricchezza di questi ultimi l’interesse in funzione del quale la società deve essere amministrata - non è soddisfacente sul piano descrittivo, in particolare perché negando ogni considerazione alle istanze dei non soci si mostra incoerente con il ruolo attivo che il legislatore ha consentito ai creditori nella stessa corporate governance. L’osservazione di questo nuovo elemento sposta dunque il baricentro dell’indagine sulla relazione tra la complessità della struttura finanziaria della società e la titolarità di diritti di controllo sulla stessa. La relativa analisi è condotta nel capitolo secondo, che muove dalla considerazione per cui i contratti tra i vari finanziatori e la società soffrono di un’incompletezza resa inevitabile dagli alti costi di transazione associati alla pretesa di disciplinare in sede negoziale ogni possibile evenienza. Gli strumenti ibridi di partecipazione trovano collocazione in questo contesto in quanto meccanismo legale innovativo di promozione dell’efficienza economica connessa alle istanze di competitività nell’accesso al finanziamento della piccola o media impresa. Un’efficienza, questa auspicata, da valutarsi soprattutto con riguardo al dibattito sul fondamento legale o contrattuale delle tutele da riconoscere agli investitori non azionisti, la ricostruzione del quale dimostra anzitutto che né il contratto di finanziamento né la tutela giudiziale successiva possono considerarsi strumenti perfetti, e in secondo luogo che il contesto normativo riformato impone di porre in discussione molti dei presupposti sui quali è tracciata la distinzione in punto di tutela tra azionisti e non azionisti. Rileva in tal senso l’argomento dottrinale secondo il quale le società dovrebbero massimizzare il valore per i soli azionisti perché così facendo – in considerazione delle pretese residuali di cui tale categoria è referente – otterrebbe di massimizzare il valore per l’intero ente. Ebbene, tale assunto è oggi posto in discussione dalla diversificazione degli strumenti di finanziamento, che sollecita a ridefinire la relazione tra proprietà e controllo nonché la nozione stessa di “residual claimant”, e supporta l’idea che anche l’interesse sociale, così come il controllo sociale, si presti ad essere determinato in via negoziale. Questa conclusione, a sua volta, induce a valutare la posizione dei finanziatori con poteri di voice in termini di controllo sulla società e, di conseguenza, ad esaminare l’ampio tema della responsabilità dei creditori nella prospettiva che il contratto di finanziamento sia veicolo non solo di diritti ma anche di oneri di condotta. Così procedendo, il terzo capitolo si prefigge di fare luce, anzitutto, sulle implicazioni che l’attribuzione ai finanziatori del potere di influenzare o controllare il processo decisionale della società esercita in tema di responsabilità e, sotto un secondo profilo, sull’opportunità di riferire ai portatori di strumenti partecipativi la disciplina recentemente dettata in seno al corpo normativo delle s.r.l. con riguardo alla responsabilità patrimoniale e gestionale dei soci. Premesso che raramente è da ritenere che i finanziatori istituzionali possano trovare conforme ai loro interessi alterare in sede contrattuale il principio residuale di primazia degli azionisti per svolgere in luogo di questi ultimi un ruolo attivo nella governance della società, ciononostante non è da escludere che in determinati contesti – e in specie in quello di crisi - le valutazioni di convenienza possano essere diverse. Potrebbe quindi essere rilevante trovare nella responsabilità (e nell’efficacia dell’intervento giudiziale) un bilanciamento tra la rinnovata fiducia nell’autonomia contrattuale e l’opportunità di prendere in considerazione anche i creditori privi di capacità di conseguire in sede di negoziazione un livello idoneo di tutela (cd. finanziatori “outsider”): ciò soprattutto in quanto il modello dominante in dottrina evidenzia che le politiche di debito assunte dalle società in stato di crisi svantaggiano sistematicamente la massa non organizzata dei creditori, che si trovano pertanto esposti a comportamenti strategici del debitore o degli investitori istituzionali. D’altro canto proprio la leva della responsabilità potrebbe dissuadere le banche dall’investire negli strumenti ibridi di finanziamento, così vanificando l’innovazione legislativa e con essa gli intenti di garantire maggiore competitività al nostro ordinamento. In considerazione di questi diversi elementi, il quarto capitolo si volge allo studio della recente riforma fallimentare, per valutare la profittabilità delle nuove tecniche finanziarie nella fase di crisi. In particolare, l’attenzione è riposta sulle soluzioni concordate alla crisi dell’impresa e sul relativo impatto sul sistema di governance. Per un verso emerge come evitare la procedura fallimentare nel più dei casi significhi sottrarsi dall’essere convenuti in azioni di responsabilità; per altro verso si delinea come ricorrendo a clausole contrattuali attributive di diritti di controllo i creditori ottengano di indirizzare non solo le politiche di investimento ma anche quelle di risanamento delle società finanziate, e con ciò dunque di poter contenere il rischio dell’attivarsi delle responsabilità da eterogestione. Se si considera come l’opzione per le soluzioni pre-fallimentari possa avvantaggiare l’intera massa dei creditori, si è indotti a ritenere che l’efficienza economica degli ibridi finanziari trovi realizzazione solo nell’intersezione di molteplici prospettive, legate alla privatizzazione dell’insolvenza, al mercato del controllo delle società, al coinvolgimento dei creditori negli assetti di governo delle società finanziate. La comprensione unitaria di tali dinamiche, legate al contempo alla solvenza e all’insolvenza, si pone quindi come momento essenziale per l’interpretazione degli equilibri di governance in relazione al complesso atteggiarsi dell’interesse sociale in relazione alle istanze di finanziamento.
Interesse sociale e finanziatori insider: l'esperienza statunitense sui conflitti e le prospettive del diritto italiano.
MIOTTO, LINDA
2009
Abstract
Le pagine che seguono intendono offrire una rilettura dell’interesse sociale alla luce degli strumenti con i quali le più recenti riforme legislative hanno voluto consentire il coinvolgimento dei finanziatori nel governo della società dalla fase di start up a quella di crisi. Il primo capitolo opera una ricostruzione storica e comparata della contrapposizione tra le due scuole di pensiero che tradizionalmente si misurano sulla nozione di società e di interesse sociale: istituzionalismo e contrattualismo. L’intento è fare emergere come questi due moduli interpretativi, sebbene appaiano destinati ad una divergenza insuperabile perché radicata in ultima analisi su approcci politici profondamente configgenti sui fondamenti stessi del diritto societario, in un’altra prospettiva e specificamente nel contesto dell’assetto normativo attuale, necessitano viceversa d’essere conciliati in un quadro unitario. Ciò quantomeno perché le ragioni tradizionalmente addotte a fondamento del divario interpretativo hanno per la più parte perso aderenza al dato normativo dopo che questo è stato ridisegnato dalla riforma componendo in una diversa pluralità di forme le relazioni contrattuali inerenti alla società. La teoria della primazia dei soci – la quale ravvisa nella società una proprietà degli azionisti e nella massimizzazione della ricchezza di questi ultimi l’interesse in funzione del quale la società deve essere amministrata - non è soddisfacente sul piano descrittivo, in particolare perché negando ogni considerazione alle istanze dei non soci si mostra incoerente con il ruolo attivo che il legislatore ha consentito ai creditori nella stessa corporate governance. L’osservazione di questo nuovo elemento sposta dunque il baricentro dell’indagine sulla relazione tra la complessità della struttura finanziaria della società e la titolarità di diritti di controllo sulla stessa. La relativa analisi è condotta nel capitolo secondo, che muove dalla considerazione per cui i contratti tra i vari finanziatori e la società soffrono di un’incompletezza resa inevitabile dagli alti costi di transazione associati alla pretesa di disciplinare in sede negoziale ogni possibile evenienza. Gli strumenti ibridi di partecipazione trovano collocazione in questo contesto in quanto meccanismo legale innovativo di promozione dell’efficienza economica connessa alle istanze di competitività nell’accesso al finanziamento della piccola o media impresa. Un’efficienza, questa auspicata, da valutarsi soprattutto con riguardo al dibattito sul fondamento legale o contrattuale delle tutele da riconoscere agli investitori non azionisti, la ricostruzione del quale dimostra anzitutto che né il contratto di finanziamento né la tutela giudiziale successiva possono considerarsi strumenti perfetti, e in secondo luogo che il contesto normativo riformato impone di porre in discussione molti dei presupposti sui quali è tracciata la distinzione in punto di tutela tra azionisti e non azionisti. Rileva in tal senso l’argomento dottrinale secondo il quale le società dovrebbero massimizzare il valore per i soli azionisti perché così facendo – in considerazione delle pretese residuali di cui tale categoria è referente – otterrebbe di massimizzare il valore per l’intero ente. Ebbene, tale assunto è oggi posto in discussione dalla diversificazione degli strumenti di finanziamento, che sollecita a ridefinire la relazione tra proprietà e controllo nonché la nozione stessa di “residual claimant”, e supporta l’idea che anche l’interesse sociale, così come il controllo sociale, si presti ad essere determinato in via negoziale. Questa conclusione, a sua volta, induce a valutare la posizione dei finanziatori con poteri di voice in termini di controllo sulla società e, di conseguenza, ad esaminare l’ampio tema della responsabilità dei creditori nella prospettiva che il contratto di finanziamento sia veicolo non solo di diritti ma anche di oneri di condotta. Così procedendo, il terzo capitolo si prefigge di fare luce, anzitutto, sulle implicazioni che l’attribuzione ai finanziatori del potere di influenzare o controllare il processo decisionale della società esercita in tema di responsabilità e, sotto un secondo profilo, sull’opportunità di riferire ai portatori di strumenti partecipativi la disciplina recentemente dettata in seno al corpo normativo delle s.r.l. con riguardo alla responsabilità patrimoniale e gestionale dei soci. Premesso che raramente è da ritenere che i finanziatori istituzionali possano trovare conforme ai loro interessi alterare in sede contrattuale il principio residuale di primazia degli azionisti per svolgere in luogo di questi ultimi un ruolo attivo nella governance della società, ciononostante non è da escludere che in determinati contesti – e in specie in quello di crisi - le valutazioni di convenienza possano essere diverse. Potrebbe quindi essere rilevante trovare nella responsabilità (e nell’efficacia dell’intervento giudiziale) un bilanciamento tra la rinnovata fiducia nell’autonomia contrattuale e l’opportunità di prendere in considerazione anche i creditori privi di capacità di conseguire in sede di negoziazione un livello idoneo di tutela (cd. finanziatori “outsider”): ciò soprattutto in quanto il modello dominante in dottrina evidenzia che le politiche di debito assunte dalle società in stato di crisi svantaggiano sistematicamente la massa non organizzata dei creditori, che si trovano pertanto esposti a comportamenti strategici del debitore o degli investitori istituzionali. D’altro canto proprio la leva della responsabilità potrebbe dissuadere le banche dall’investire negli strumenti ibridi di finanziamento, così vanificando l’innovazione legislativa e con essa gli intenti di garantire maggiore competitività al nostro ordinamento. In considerazione di questi diversi elementi, il quarto capitolo si volge allo studio della recente riforma fallimentare, per valutare la profittabilità delle nuove tecniche finanziarie nella fase di crisi. In particolare, l’attenzione è riposta sulle soluzioni concordate alla crisi dell’impresa e sul relativo impatto sul sistema di governance. Per un verso emerge come evitare la procedura fallimentare nel più dei casi significhi sottrarsi dall’essere convenuti in azioni di responsabilità; per altro verso si delinea come ricorrendo a clausole contrattuali attributive di diritti di controllo i creditori ottengano di indirizzare non solo le politiche di investimento ma anche quelle di risanamento delle società finanziate, e con ciò dunque di poter contenere il rischio dell’attivarsi delle responsabilità da eterogestione. Se si considera come l’opzione per le soluzioni pre-fallimentari possa avvantaggiare l’intera massa dei creditori, si è indotti a ritenere che l’efficienza economica degli ibridi finanziari trovi realizzazione solo nell’intersezione di molteplici prospettive, legate alla privatizzazione dell’insolvenza, al mercato del controllo delle società, al coinvolgimento dei creditori negli assetti di governo delle società finanziate. La comprensione unitaria di tali dinamiche, legate al contempo alla solvenza e all’insolvenza, si pone quindi come momento essenziale per l’interpretazione degli equilibri di governance in relazione al complesso atteggiarsi dell’interesse sociale in relazione alle istanze di finanziamento.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/110995
URN:NBN:IT:UNIPD-110995