La tesi di Dottorato riguarda il debito e la responsabilità del legatario. Il settore di interesse è il diritto successorio. Nel diritto civile italiano la successione può essere legale o testamentaria. Il testatore può istituire un successore, che diviene erede universale o un legatario. La regola generale è che solo l’erede risponde dei debiti del de cuius; il legatario no. Il legatario risponde, se il testatore gli ha imposto il pagamento di un debito. Ma il legatario risponde sempre entro i limiti di quanto ricevuto (responsabilità intra vires). Ugualmente risponde limitatamente, se il bene ricevuto è gravato da ipoteca e il legatario subisce l’esecuzione forzata. In ogni caso, di regola, il creditore deve rivolgersi all’erede, non al legatario (che non ha una legittimazione passiva per i debiti del de cuius). Tuttavia, ci sono casi nei quali il legatario deve restituire la cosa ricevuta, quando l’asse ereditario non è sufficiente a soddisfare i creditori ereditari (separazione dei beni, accettazione con beneficio di inventario). Così i creditori ereditari possono agire in via di regresso contro il legatario, il quale subisce la pretesa, sebbene non abbia un debito. Si deve allora rimeditare il principio generale che il legatario non risponde dei debiti ereditari, perché ci sono casi di responsabilità senza debito. Al riguardo può essere molto utile la risalente teoria tedesca sulla responsabilità senza debito. Oggi questa teoria è, almeno in Italia, del tutto minoritaria. Tuttavia la distinzione dei due elementi dell’obbligazione (debito e responsabilità) è utile per descrivere e giustificare le vicende dell’obbligazione e l’allocazione finale del “dovere”. Per quanto riguarda il legatario, la sua posizione rispetto alle obbligazioni o ai pesi dell’eredità può essere varia, perché è eterogeneo il panorama delle possibili obbligazioni che il legatario può, eccezionalmente, subire. Le ipotesi di “responsabilità” del legatario vengono suddivise in quattro aree: 1) obbligazioni del legatario (modus, sub-legato, autonomia testamentaria di imposizione di debiti, oneri gravanti sulla cosa legata): distinguendo tra obbligazioni del legatario e successione del legatario nei debiti ereditarî, la soggezione a tali pesi è sancita dalle regole successorie. Nei casi di modus e sub-legato il legatario non paga né un debito del testatore, né un debito (in senso tecnico) dell’eredità. Infine nel caso dell’art. 668 cod. civ. non si tratta di debiti o pesi dell’eredità, ma di pesi gravanti sull’oggetto del bene legato. 2) distinzione tra rispondere e subire i pesi ereditarî (azione di riduzione, assegno vitalizio a favore di figlio naturale non riconoscibile, separazione dei beni del defunto, eredità giacente, accettazione con beneficio di inventario). Nel caso della separazione dei beni e del b.i., poi, il legatario non ha alcun debito, ma la sua posizione è assimilabile a quella di un acquirente di un bene gravato da un vincolo reale. 3) garanzia patrimoniale del legatario (azione ipotecaria e scoperta di testamento). Si ritiene di mantenere l’autonomia concettuale di queste fattispecie, poiché l’azione ipotecaria è assimilabile al vincolo reale che si realizza con la separazione dei beni, ma rimane diversa, poiché con l’ipoteca si attua uno specifico vincolo causalmente collegato ad un determinato credito. Con l’ipoteca la responsabilità tende ad una astrazione, pur rimanendo causalmente legata a quel determinato credito. Evidenziando il carattere accessorio e non autonomo del diritto di garanzia, si richiama l’attenzione sulla configurabilità di un’ipotesi di responsabilità senza debito. Quand’anche non si volesse accedere a tale teoria (avendo dato atto che tale teoria è oggi minoritaria, se pur non del tutto abbandonata), sul legatario incomberebbe una garanzia patrimoniale, diversa e più specifica rispetto a quella vista nella seconda macro-area. Per quanto riguarda l’azione di regresso nel caso di b.i., essa è tale: il legatario non succede in alcun debito del testatore, ma in senso ampio subisce un peso dell’eredità pari al suo. 4) debito e responsabilità eterodeterminati (legato di azienda, di partecipazione societaria, di mezzadria, di usufrutto, successione nel rapporto di condominio, nel contratto di locazione e nelle società cooperative). In questi casi la fonte del debito e della responsabilità si fonda su regole non successorie, ma sullo statuto del rapporto nel quale il legatario subentra. Dunque, la posizione del legatario rispetto ai pesi ereditarî può essere varia e complessa. Tuttavia, per quanto riguarda l’aspetto specifico della successione nei debiti ereditari i principi generali (generale non responsabilità per debiti, eccezionalmente intra vires) rimangono validi. In ultima analisi, quindi, la summa divisio giace sulla distinzione tra obbligazioni successorie e obbligazioni eterodeterminate.
La posizione del legatario in rapporto al passivo e ai pesi ereditari: debito e responsabilità del legatario
BENNI DE SENA, ALESSANDRO
2013
Abstract
La tesi di Dottorato riguarda il debito e la responsabilità del legatario. Il settore di interesse è il diritto successorio. Nel diritto civile italiano la successione può essere legale o testamentaria. Il testatore può istituire un successore, che diviene erede universale o un legatario. La regola generale è che solo l’erede risponde dei debiti del de cuius; il legatario no. Il legatario risponde, se il testatore gli ha imposto il pagamento di un debito. Ma il legatario risponde sempre entro i limiti di quanto ricevuto (responsabilità intra vires). Ugualmente risponde limitatamente, se il bene ricevuto è gravato da ipoteca e il legatario subisce l’esecuzione forzata. In ogni caso, di regola, il creditore deve rivolgersi all’erede, non al legatario (che non ha una legittimazione passiva per i debiti del de cuius). Tuttavia, ci sono casi nei quali il legatario deve restituire la cosa ricevuta, quando l’asse ereditario non è sufficiente a soddisfare i creditori ereditari (separazione dei beni, accettazione con beneficio di inventario). Così i creditori ereditari possono agire in via di regresso contro il legatario, il quale subisce la pretesa, sebbene non abbia un debito. Si deve allora rimeditare il principio generale che il legatario non risponde dei debiti ereditari, perché ci sono casi di responsabilità senza debito. Al riguardo può essere molto utile la risalente teoria tedesca sulla responsabilità senza debito. Oggi questa teoria è, almeno in Italia, del tutto minoritaria. Tuttavia la distinzione dei due elementi dell’obbligazione (debito e responsabilità) è utile per descrivere e giustificare le vicende dell’obbligazione e l’allocazione finale del “dovere”. Per quanto riguarda il legatario, la sua posizione rispetto alle obbligazioni o ai pesi dell’eredità può essere varia, perché è eterogeneo il panorama delle possibili obbligazioni che il legatario può, eccezionalmente, subire. Le ipotesi di “responsabilità” del legatario vengono suddivise in quattro aree: 1) obbligazioni del legatario (modus, sub-legato, autonomia testamentaria di imposizione di debiti, oneri gravanti sulla cosa legata): distinguendo tra obbligazioni del legatario e successione del legatario nei debiti ereditarî, la soggezione a tali pesi è sancita dalle regole successorie. Nei casi di modus e sub-legato il legatario non paga né un debito del testatore, né un debito (in senso tecnico) dell’eredità. Infine nel caso dell’art. 668 cod. civ. non si tratta di debiti o pesi dell’eredità, ma di pesi gravanti sull’oggetto del bene legato. 2) distinzione tra rispondere e subire i pesi ereditarî (azione di riduzione, assegno vitalizio a favore di figlio naturale non riconoscibile, separazione dei beni del defunto, eredità giacente, accettazione con beneficio di inventario). Nel caso della separazione dei beni e del b.i., poi, il legatario non ha alcun debito, ma la sua posizione è assimilabile a quella di un acquirente di un bene gravato da un vincolo reale. 3) garanzia patrimoniale del legatario (azione ipotecaria e scoperta di testamento). Si ritiene di mantenere l’autonomia concettuale di queste fattispecie, poiché l’azione ipotecaria è assimilabile al vincolo reale che si realizza con la separazione dei beni, ma rimane diversa, poiché con l’ipoteca si attua uno specifico vincolo causalmente collegato ad un determinato credito. Con l’ipoteca la responsabilità tende ad una astrazione, pur rimanendo causalmente legata a quel determinato credito. Evidenziando il carattere accessorio e non autonomo del diritto di garanzia, si richiama l’attenzione sulla configurabilità di un’ipotesi di responsabilità senza debito. Quand’anche non si volesse accedere a tale teoria (avendo dato atto che tale teoria è oggi minoritaria, se pur non del tutto abbandonata), sul legatario incomberebbe una garanzia patrimoniale, diversa e più specifica rispetto a quella vista nella seconda macro-area. Per quanto riguarda l’azione di regresso nel caso di b.i., essa è tale: il legatario non succede in alcun debito del testatore, ma in senso ampio subisce un peso dell’eredità pari al suo. 4) debito e responsabilità eterodeterminati (legato di azienda, di partecipazione societaria, di mezzadria, di usufrutto, successione nel rapporto di condominio, nel contratto di locazione e nelle società cooperative). In questi casi la fonte del debito e della responsabilità si fonda su regole non successorie, ma sullo statuto del rapporto nel quale il legatario subentra. Dunque, la posizione del legatario rispetto ai pesi ereditarî può essere varia e complessa. Tuttavia, per quanto riguarda l’aspetto specifico della successione nei debiti ereditari i principi generali (generale non responsabilità per debiti, eccezionalmente intra vires) rimangono validi. In ultima analisi, quindi, la summa divisio giace sulla distinzione tra obbligazioni successorie e obbligazioni eterodeterminate.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/111039
URN:NBN:IT:UNIPD-111039