Dopo una lunga stagione in cui la necessità di riordino del sistema-giustizia si è tradotta in molteplici leggi di depenalizzazione, l'esigenza persistente di rinnovamento del sistema penale sembra richiedere qualcosa di diverso dalla semplice elisione, in radice, della risposta sanzionatoria penale, ossia degli strumenti attraverso cui adeguare la risposta dell'ordinamento penale alla peculiarità del fatto tipico nella sua concreta realizzazione. Abbiamo così voluto appurare, in primo luogo, se nella logica di un sistema penale ispirato al principio della necessaria offensività, in forza del quale il reato deve sostanziarsi nell'offesa del bene giuridico, fosse comunque possibile ritagliare un margine significativo di operatività all'istituto dell'irrilevanza penale del fatto. Lo studio delle clausole di irrilevanza già previste nel nostro ordinamento penale, nel processo minorile e nel rito avanti il giudice di pace, nonché delle soluzioni adottate in altri ordinamenti europei, ha permesso di svolgere un'analisi critica della nuova causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta nel codice penale. La nuova causa di non punibilità ha trovato collocazione in un contesto certamente caratterizzato dall'offensività, salvo il successivo esonero punitivo da parte del giudice. L'esiguità del fatto-reato viene così assunta come criterio di selezione in concreto dei fatti non meritevoli di risposta sanzionatoria. La ricerca si è dunque di seguito rivolta all'analisi dei vari indici di esiguità che caratterizzano il fatto come bagatellare, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Si è rilevato dunque come i fili del reato bagatellare e del fatto irrilevante si intrecciano nella logica, appunto, di introdurre nel sistema penale degli istituti che individuino nella scarsa gravità in concreto dell'illecito penale la ragione di rinuncia all'applicazione della sanzione attraverso meccanismi di estinzione della punibilità. L'indagine, anche attraverso un approccio comparato, si è poi estesa ad esaminare l'incidenza delle condotte riparatorie post-factum sulla portata offensiva del reato, pervenendo ad individuare nella pressoché inesistente valorizzazione di tali condotte, l'elemento più carente dell'attuale disciplina normativa. Un'occasione mancata per dare spazio ad una giustizia penale conciliativa e riparativa concepita ormai come la frontiera più avanzata per una risposta adeguata ai reati di lieve e media gravità, in grado di ovviare all'inflazione penalistica e di valorizzare una concezione gradualistica del reato, nonché la dimensione dell' esiguità penale.
Tutela penale e soglia dell'offensività: il regime del " reato bagatellare" e del "fatto irrilevante"
CADAMURO, ELENA
2017
Abstract
Dopo una lunga stagione in cui la necessità di riordino del sistema-giustizia si è tradotta in molteplici leggi di depenalizzazione, l'esigenza persistente di rinnovamento del sistema penale sembra richiedere qualcosa di diverso dalla semplice elisione, in radice, della risposta sanzionatoria penale, ossia degli strumenti attraverso cui adeguare la risposta dell'ordinamento penale alla peculiarità del fatto tipico nella sua concreta realizzazione. Abbiamo così voluto appurare, in primo luogo, se nella logica di un sistema penale ispirato al principio della necessaria offensività, in forza del quale il reato deve sostanziarsi nell'offesa del bene giuridico, fosse comunque possibile ritagliare un margine significativo di operatività all'istituto dell'irrilevanza penale del fatto. Lo studio delle clausole di irrilevanza già previste nel nostro ordinamento penale, nel processo minorile e nel rito avanti il giudice di pace, nonché delle soluzioni adottate in altri ordinamenti europei, ha permesso di svolgere un'analisi critica della nuova causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta nel codice penale. La nuova causa di non punibilità ha trovato collocazione in un contesto certamente caratterizzato dall'offensività, salvo il successivo esonero punitivo da parte del giudice. L'esiguità del fatto-reato viene così assunta come criterio di selezione in concreto dei fatti non meritevoli di risposta sanzionatoria. La ricerca si è dunque di seguito rivolta all'analisi dei vari indici di esiguità che caratterizzano il fatto come bagatellare, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Si è rilevato dunque come i fili del reato bagatellare e del fatto irrilevante si intrecciano nella logica, appunto, di introdurre nel sistema penale degli istituti che individuino nella scarsa gravità in concreto dell'illecito penale la ragione di rinuncia all'applicazione della sanzione attraverso meccanismi di estinzione della punibilità. L'indagine, anche attraverso un approccio comparato, si è poi estesa ad esaminare l'incidenza delle condotte riparatorie post-factum sulla portata offensiva del reato, pervenendo ad individuare nella pressoché inesistente valorizzazione di tali condotte, l'elemento più carente dell'attuale disciplina normativa. Un'occasione mancata per dare spazio ad una giustizia penale conciliativa e riparativa concepita ormai come la frontiera più avanzata per una risposta adeguata ai reati di lieve e media gravità, in grado di ovviare all'inflazione penalistica e di valorizzare una concezione gradualistica del reato, nonché la dimensione dell' esiguità penale.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/111142
URN:NBN:IT:UNIPD-111142