Si osserva come in materia di appalti la disciplina delle obbligazioni solidali va fatta risalire all’esigenza di precostituire idonee garanzie per l’assolvimento, da parte dei soggetti operanti nella filiera degli appalti, degli obblighi relativi. Queste le ragioni che hanno spinto il Legislatore a creare nel tempo una fitta rete di protezione dei lavoratori impiegati all’interno degli appalti. La garanzia dei crediti di lavoro negli appalti ha subito, nel corso degli anni, importanti modifiche e si è oggi calcificata nei gangli di due norme fondamentali, l’art. 1676 c.c. e l’art. 29, c. 2, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dalla l. 28 giugno 2012 n. 92. Tali norme, attraverso il riconoscimento in capo a committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori di diverse forme di responsabilità solidale relative ai crediti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, spiegano il complessivo effetto di rafforzare la sfera patrimoniale dei lavoratori, la quale risulta garantita oltre che dal datore di lavoro-appaltatore, anche dal committente e da tutti quanti assumano la veste di subappaltanti nella filiera contrattuale. La responsabilità solidale svolge, qui, l’importante funzione di trasformare alcune posizioni debitorie che il committente ha verso l’appaltatore «in obbligazioni soggettivamente complesse» a garanzia dei crediti di lavoro. È divenuto fondamentale, quindi, rintracciare modalità operative che assicurino ai soggetti coinvolti di non incorrere nel rischio di essere chiamati a rispondere solidalmente e, in tal senso, il legislatore ha oggi rinvenuto nelle parti sociali i soggetti che, attraverso la contrattazione collettiva, potrebbero intervenire nella direzione delineata, fornendo soluzioni adeguate.

La nuova disciplina degli appalti e la tutela del lavoratore

FUSO, Maria Addolorata
2013

Abstract

Si osserva come in materia di appalti la disciplina delle obbligazioni solidali va fatta risalire all’esigenza di precostituire idonee garanzie per l’assolvimento, da parte dei soggetti operanti nella filiera degli appalti, degli obblighi relativi. Queste le ragioni che hanno spinto il Legislatore a creare nel tempo una fitta rete di protezione dei lavoratori impiegati all’interno degli appalti. La garanzia dei crediti di lavoro negli appalti ha subito, nel corso degli anni, importanti modifiche e si è oggi calcificata nei gangli di due norme fondamentali, l’art. 1676 c.c. e l’art. 29, c. 2, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dalla l. 28 giugno 2012 n. 92. Tali norme, attraverso il riconoscimento in capo a committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori di diverse forme di responsabilità solidale relative ai crediti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, spiegano il complessivo effetto di rafforzare la sfera patrimoniale dei lavoratori, la quale risulta garantita oltre che dal datore di lavoro-appaltatore, anche dal committente e da tutti quanti assumano la veste di subappaltanti nella filiera contrattuale. La responsabilità solidale svolge, qui, l’importante funzione di trasformare alcune posizioni debitorie che il committente ha verso l’appaltatore «in obbligazioni soggettivamente complesse» a garanzia dei crediti di lavoro. È divenuto fondamentale, quindi, rintracciare modalità operative che assicurino ai soggetti coinvolti di non incorrere nel rischio di essere chiamati a rispondere solidalmente e, in tal senso, il legislatore ha oggi rinvenuto nelle parti sociali i soggetti che, attraverso la contrattazione collettiva, potrebbero intervenire nella direzione delineata, fornendo soluzioni adeguate.
5-mar-2013
Italiano
Università degli studi di Bergamo
Bergamo
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