Il lavoro ha ad oggetto lo studio degli atti di destinazione disciplinati dall’art. 2645 ter, inserito nell’impianto codicistico con l’art. 39 novies, d.l. 273/2005, convertito in legge, con modificazioni, con la l. 51/2006. La consacrazione normativa della trascrizione degli atti di destinazione per fini meritevoli si insinua nell’ampia disputa, dottrinale e giurisprudenziale, sull’ammissibilità e trascrivibilità di negozi giuridici che abbiano l’effetto di realizzare una segregazione all’interno del complesso dei beni di titolarità di un unico soggetto, così da creare dei patrimoni che siano, per un verso, vincolati al perseguimento di uno scopo prefissato e, per altro verso, aggredibili soltanto per i debiti assunti dal gestore del patrimonio nell’esercizio delle attività strumentali al perseguimento di quello scopo. L’art. 2645 ter cod. civ. legittima ora la destinazione patrimoniale per la realizzazione di interessi la cui individuazione non è operata ex ante dal legislatore, bensì rimessa all’iniziativa dei soggetti, purché meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322, 2°co cod. civ., così avvalorando l’idea di meritevolezza quale controllo di conformità dell’atto di autonomia all’assetto valoriale dell’ordinamento. Sebbene collocata nella normativa codicistica dedicata alla trascrizione, la norma presenta un’innegabile vocazione sostanziale, sì da imporre all’interprete la ricostruzione della figura negoziale dai “frammenti” di disciplina ivi contenuti. In particolare, il dato normativo consente di individuare nella separazione e nella conformazione dello statuto giuridico del bene vincolato la «minima unità effettuale» dell’atto di destinazione. Il vincolo destinatorio modula il contenuto della situazione giuridica soggettiva proprietaria allo scopo cui si destina il bene, sì da ascrivere ad esso i connotati della realitas. Al contempo, dà luogo ad un patrimonio separato, sottraendo il bene medesimo e i relativi frutti alla garanzia generica dei creditori, potendo su di essi soddisfarsi coattivamente soltanto i creditori cd. di scopo, in deroga al disposto di cui all’art. 2740, comma 1, cod. civ. ed in conformità al successivo secondo comma. La ricostruzione della fattispecie negoziale costitutiva del vincolo apre la strada alla indagine del momento attuativo della destinazione e alla delineazione delle possibili modalità di gestione del “programma destinatorio”, muovendo dalla natura delle situazioni soggettive coinvolte e dalla valorizzazione dell’efficacia conformativa del vincolo, che funzionalizza l’esercizio della situazione dominicale verso la realizzazione dello scopo designato, precludendo forme di esercizio per esso pregiudizievoli e, pertanto, abusive perché “controfunzionali”. L’individuazione delle modalità gestorie del bene vincolato consente allora di rintracciare i possibili rimedi esperibili in caso di inattuazione del vincolo dovuta ad inerzia o mala gestio dell’attuatore, sia esso il disponente o un terzo, mandatario o fiduciario. A tal fine, l’art. 2645 ter cod. civ. legittima, oltre il conferente, qualsiasi interessato ad agire per la «realizzazione» dell’interesse destinatorio. Si consente così di apprestare un apparato rimediale eterogeneo e modulabile in relazione all’interesse di destinazione concretamente messo in evidenza, teso a tutelare l’attuazione del vincolo, sia qualitativa, a fronte dell’inerzia o di condotte abusive dell’attuatore, sia quantitativa, in quanto tesa alla conservazione del patrimonio destinato. [a cura dell'autore]

Atti di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ. : modalità di attuazione e tecniche di tutela

2017

Abstract

Il lavoro ha ad oggetto lo studio degli atti di destinazione disciplinati dall’art. 2645 ter, inserito nell’impianto codicistico con l’art. 39 novies, d.l. 273/2005, convertito in legge, con modificazioni, con la l. 51/2006. La consacrazione normativa della trascrizione degli atti di destinazione per fini meritevoli si insinua nell’ampia disputa, dottrinale e giurisprudenziale, sull’ammissibilità e trascrivibilità di negozi giuridici che abbiano l’effetto di realizzare una segregazione all’interno del complesso dei beni di titolarità di un unico soggetto, così da creare dei patrimoni che siano, per un verso, vincolati al perseguimento di uno scopo prefissato e, per altro verso, aggredibili soltanto per i debiti assunti dal gestore del patrimonio nell’esercizio delle attività strumentali al perseguimento di quello scopo. L’art. 2645 ter cod. civ. legittima ora la destinazione patrimoniale per la realizzazione di interessi la cui individuazione non è operata ex ante dal legislatore, bensì rimessa all’iniziativa dei soggetti, purché meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322, 2°co cod. civ., così avvalorando l’idea di meritevolezza quale controllo di conformità dell’atto di autonomia all’assetto valoriale dell’ordinamento. Sebbene collocata nella normativa codicistica dedicata alla trascrizione, la norma presenta un’innegabile vocazione sostanziale, sì da imporre all’interprete la ricostruzione della figura negoziale dai “frammenti” di disciplina ivi contenuti. In particolare, il dato normativo consente di individuare nella separazione e nella conformazione dello statuto giuridico del bene vincolato la «minima unità effettuale» dell’atto di destinazione. Il vincolo destinatorio modula il contenuto della situazione giuridica soggettiva proprietaria allo scopo cui si destina il bene, sì da ascrivere ad esso i connotati della realitas. Al contempo, dà luogo ad un patrimonio separato, sottraendo il bene medesimo e i relativi frutti alla garanzia generica dei creditori, potendo su di essi soddisfarsi coattivamente soltanto i creditori cd. di scopo, in deroga al disposto di cui all’art. 2740, comma 1, cod. civ. ed in conformità al successivo secondo comma. La ricostruzione della fattispecie negoziale costitutiva del vincolo apre la strada alla indagine del momento attuativo della destinazione e alla delineazione delle possibili modalità di gestione del “programma destinatorio”, muovendo dalla natura delle situazioni soggettive coinvolte e dalla valorizzazione dell’efficacia conformativa del vincolo, che funzionalizza l’esercizio della situazione dominicale verso la realizzazione dello scopo designato, precludendo forme di esercizio per esso pregiudizievoli e, pertanto, abusive perché “controfunzionali”. L’individuazione delle modalità gestorie del bene vincolato consente allora di rintracciare i possibili rimedi esperibili in caso di inattuazione del vincolo dovuta ad inerzia o mala gestio dell’attuatore, sia esso il disponente o un terzo, mandatario o fiduciario. A tal fine, l’art. 2645 ter cod. civ. legittima, oltre il conferente, qualsiasi interessato ad agire per la «realizzazione» dell’interesse destinatorio. Si consente così di apprestare un apparato rimediale eterogeneo e modulabile in relazione all’interesse di destinazione concretamente messo in evidenza, teso a tutelare l’attuazione del vincolo, sia qualitativa, a fronte dell’inerzia o di condotte abusive dell’attuatore, sia quantitativa, in quanto tesa alla conservazione del patrimonio destinato. [a cura dell'autore]
27-lug-2017
Italiano
Destinazione
Separazione
Conformazione
Preterossi, Geminello
Federico, Andrea
Università degli Studi di Salerno
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/128914
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNISA-128914