La domanda di ricerca è la seguente: alla luce delle evoluzioni del diritto sovranazionale e costituzionale in tema di "materia penale" sussiste ancora una legittimazione giuridica e di politica del diritto per la conservazione di un sistema sanzionatorio amministrativo? La risposta a tale quesito prende le mosse dalla ricostruzione del principio giuridico d'efficacia. Nel primo capitolo si cercano di individuare fondamento e contenuti di un principio giuridico d'efficacia quale fonte di un giudizio d'efficacia/inefficacia applicabile ad una norma o ad un complesso di norme. Per questa via si cercano d'elaborare una serie di "regole dell'efficacia". Nel secondo capitolo si propone una lettura dell'evoluzione del sistema sanzionatorio amministrativo alla luce del principio d'efficacia mostrando come l'obbligo proveniente dal diritto europeo di prevedere sanzioni "effettive, dissuasive e proporzionate" conformi in termini del tutto nuovi la discrezionalità del legislatore in materia punitiva. La depenalizzazione, in quest'ottica, non può più essere considerata uno strumento liberamente utilizzabile per la deflazione del contenzioso penale (giungendo così, per altra via, a conclusioni simili a quelle proposte dalla Corte EDU). Viene proposta, dunque, una riflessione sulle politiche del diritto in tema di sistema sanzionatorio amministrativo praticabili alla luce del principio d'efficacia. Nel terzo capitolo della tesi il principio d'efficacia è applicato al procedimento sanzionatorio amministrativo: quest'operazione si risolve essenzialmente in una riflessione sulla doverosità dell'azione amministrativa. In opposizione al concetto di obbligatorietà dell'azione penale, quindi, si elabora un concetto di doverosità dell'azione sanzionatoria amministrativa. Tale dovere risulta condizionato nei suoi presupposti dalle scelte politico-organizzative compiute attraverso atti amministrativi generali. Questa lettura, imperniata sull'idea che un dovere per essere efficace debba essere condizionato a specifici presupposti, consente di trasformare una discrezionalità di fatto in una discrezionalità disciplinata dal diritto permettendo l'attivazione di canali di responsabilizzazione capaci di contrastare fenomeni di cattiva amministrazione. Nel quarto capitolo viene mostrato come questa la riflessione sull'efficacia del potere punitivo non si risolve in una svalutazione delle garanzie della persona. Il fatto d'attribuire rilevanza esterna alle scelte politico-organizzative della pubblica amministrazione, infatti, consente un approfondimento del sindacato giurisdizionale sulla sanzione amministrativa specie con riferimento al controllo del carattere non discriminatorio della sanzione. Efficacia, dunque, significa anche applicazione della sanzione giusta e questo aspetto si apprezza particolarmente nell'ambito delle sanzioni amministrative previste in base a regolamenti di enti locali, e quindi sottratte al controllo di costituzionalità, e sovente applicate sulla base di direttive politiche. Nel complesso, l'opinione di chi scrive è che il principio d'efficacia imponga la conservazione di un sistema sanzionatorio amministrativo alternativo a quello penale sono tuttavia necessarie riforme nella direzione dalla smart regulation e una concezione della doverosità dell'azione sanzionatoria amministrativa che non può identificarsi con l'obbligatorietà dell'azione penale.
L'efficacia del sistema sanzionatorio amministrativo
2020
Abstract
La domanda di ricerca è la seguente: alla luce delle evoluzioni del diritto sovranazionale e costituzionale in tema di "materia penale" sussiste ancora una legittimazione giuridica e di politica del diritto per la conservazione di un sistema sanzionatorio amministrativo? La risposta a tale quesito prende le mosse dalla ricostruzione del principio giuridico d'efficacia. Nel primo capitolo si cercano di individuare fondamento e contenuti di un principio giuridico d'efficacia quale fonte di un giudizio d'efficacia/inefficacia applicabile ad una norma o ad un complesso di norme. Per questa via si cercano d'elaborare una serie di "regole dell'efficacia". Nel secondo capitolo si propone una lettura dell'evoluzione del sistema sanzionatorio amministrativo alla luce del principio d'efficacia mostrando come l'obbligo proveniente dal diritto europeo di prevedere sanzioni "effettive, dissuasive e proporzionate" conformi in termini del tutto nuovi la discrezionalità del legislatore in materia punitiva. La depenalizzazione, in quest'ottica, non può più essere considerata uno strumento liberamente utilizzabile per la deflazione del contenzioso penale (giungendo così, per altra via, a conclusioni simili a quelle proposte dalla Corte EDU). Viene proposta, dunque, una riflessione sulle politiche del diritto in tema di sistema sanzionatorio amministrativo praticabili alla luce del principio d'efficacia. Nel terzo capitolo della tesi il principio d'efficacia è applicato al procedimento sanzionatorio amministrativo: quest'operazione si risolve essenzialmente in una riflessione sulla doverosità dell'azione amministrativa. In opposizione al concetto di obbligatorietà dell'azione penale, quindi, si elabora un concetto di doverosità dell'azione sanzionatoria amministrativa. Tale dovere risulta condizionato nei suoi presupposti dalle scelte politico-organizzative compiute attraverso atti amministrativi generali. Questa lettura, imperniata sull'idea che un dovere per essere efficace debba essere condizionato a specifici presupposti, consente di trasformare una discrezionalità di fatto in una discrezionalità disciplinata dal diritto permettendo l'attivazione di canali di responsabilizzazione capaci di contrastare fenomeni di cattiva amministrazione. Nel quarto capitolo viene mostrato come questa la riflessione sull'efficacia del potere punitivo non si risolve in una svalutazione delle garanzie della persona. Il fatto d'attribuire rilevanza esterna alle scelte politico-organizzative della pubblica amministrazione, infatti, consente un approfondimento del sindacato giurisdizionale sulla sanzione amministrativa specie con riferimento al controllo del carattere non discriminatorio della sanzione. Efficacia, dunque, significa anche applicazione della sanzione giusta e questo aspetto si apprezza particolarmente nell'ambito delle sanzioni amministrative previste in base a regolamenti di enti locali, e quindi sottratte al controllo di costituzionalità, e sovente applicate sulla base di direttive politiche. Nel complesso, l'opinione di chi scrive è che il principio d'efficacia imponga la conservazione di un sistema sanzionatorio amministrativo alternativo a quello penale sono tuttavia necessarie riforme nella direzione dalla smart regulation e una concezione della doverosità dell'azione sanzionatoria amministrativa che non può identificarsi con l'obbligatorietà dell'azione penale.I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14242/139002
URN:NBN:IT:SSSUP-139002