Il pluralismo giuridico è una teoria che postula la coesistenza di due o più ordini giuridici all’interno di un medesimo spazio sociale: la dimensione normativa della teoria consiste nel fatto che tali ordini, oltre a coesistere, interagiscono e si legittimano riconoscendosi reciprocamente il carattere giuridico. Tradizionalmente il pluralismo è ricondotto alla matrice giuridica antiformalistica del primo Novecento e alla genesi della sociologia del diritto: in tali ambienti si manifestò, in varie forme, una rivolta contro “il feticismo della legge” tesa a recuperare il carattere irriducibilmente sociale e anti-statuale del fenomeno giuridico. Alcune decadi dopo il modello pluralistico è stato poi applicato anche dall’antropologia giuridica ai contesti (post-)coloniali e, più recentemente, alle dinamiche delle società multiculturali: esso, ammettendo la legittimità di uno ‘spazio per la differenza’, mette in crisi i postulati tradizionali del centralismo giuridico quali l’unità e l’esclusività dell’ordinamento. Nella riflessione contemporanea, con l’affermazione della globalizzazione e con l’emersione di ordini giuridici di fonte non statuale, il pluralismo rappresenta una lente privilegiata per l’osservazione degli sviluppi del diritto oltre lo stato: in particolare esso costituisce una risorsa esplicativa particolarmente utile per leggere i fenomeni di integrazione regionale, la frammentazione del diritto internazionale e l’insieme di ciò che una grande quantità di external players produce e che è ormai diffusamente denominato “diritto globale”. Il diritto internazionale, in particolare, tradizionalmente agito solo dagli stati, ha cominciato a produrre effetti rilevanti anche per i singoli individui, ai quali, mediante convenzioni e trattati, riconosce diritti che gli stati sono chiamati a rispettare. Questi processi, ponendo in primo piano nuove autorità jurisgenerative, dimostrano come l’identificazione tra ‘diritto’ e ‘stato’ è una semplice contingenza e non una necessità concettuale. La sovranità statuale appare, dunque, vincolata ab extra da norme e principi che rivendicano il rango di una lex superior: il costituzionalismo, storicamente sviluppatosi nel contesto delle arene nazionali, è costretto a ripensare le sue funzioni e a proiettarle in spazi sprovvisti di “centro” e di stabili gerarchie. Sviluppi simili caratterizzano anche contesti sovranazionali giuridicamente integrati in sistemi c.d. ‘multilivello’, come l’Unione Europea, che superano la metafora verticale della piramide kelseniana ed inverano quella orizzontale o eterarchica della ‘rete’. I vari ordini giuridici, dotati di grammatiche e imperativi particolari, sono quindi indotti a ricercare strumenti di comunicazioni che consentano la protezione dei diritti fondamentali, del rule of law e dei valori liberali. Ciò inevitabilmente comporta, da parte dell’interprete, l’assunzione di un’attitudine metodologica e di un impegno intellettuale che, superando le gabbie della tradizione, favoriscano l’articolazione di un pensiero post-positivistico adeguato alle sfide del mondo contemporaneo.
Il pluralismo giuridico. Dalla pluralità delle fonti al rapporto tra ordinamenti
2019
Abstract
Il pluralismo giuridico è una teoria che postula la coesistenza di due o più ordini giuridici all’interno di un medesimo spazio sociale: la dimensione normativa della teoria consiste nel fatto che tali ordini, oltre a coesistere, interagiscono e si legittimano riconoscendosi reciprocamente il carattere giuridico. Tradizionalmente il pluralismo è ricondotto alla matrice giuridica antiformalistica del primo Novecento e alla genesi della sociologia del diritto: in tali ambienti si manifestò, in varie forme, una rivolta contro “il feticismo della legge” tesa a recuperare il carattere irriducibilmente sociale e anti-statuale del fenomeno giuridico. Alcune decadi dopo il modello pluralistico è stato poi applicato anche dall’antropologia giuridica ai contesti (post-)coloniali e, più recentemente, alle dinamiche delle società multiculturali: esso, ammettendo la legittimità di uno ‘spazio per la differenza’, mette in crisi i postulati tradizionali del centralismo giuridico quali l’unità e l’esclusività dell’ordinamento. Nella riflessione contemporanea, con l’affermazione della globalizzazione e con l’emersione di ordini giuridici di fonte non statuale, il pluralismo rappresenta una lente privilegiata per l’osservazione degli sviluppi del diritto oltre lo stato: in particolare esso costituisce una risorsa esplicativa particolarmente utile per leggere i fenomeni di integrazione regionale, la frammentazione del diritto internazionale e l’insieme di ciò che una grande quantità di external players produce e che è ormai diffusamente denominato “diritto globale”. Il diritto internazionale, in particolare, tradizionalmente agito solo dagli stati, ha cominciato a produrre effetti rilevanti anche per i singoli individui, ai quali, mediante convenzioni e trattati, riconosce diritti che gli stati sono chiamati a rispettare. Questi processi, ponendo in primo piano nuove autorità jurisgenerative, dimostrano come l’identificazione tra ‘diritto’ e ‘stato’ è una semplice contingenza e non una necessità concettuale. La sovranità statuale appare, dunque, vincolata ab extra da norme e principi che rivendicano il rango di una lex superior: il costituzionalismo, storicamente sviluppatosi nel contesto delle arene nazionali, è costretto a ripensare le sue funzioni e a proiettarle in spazi sprovvisti di “centro” e di stabili gerarchie. Sviluppi simili caratterizzano anche contesti sovranazionali giuridicamente integrati in sistemi c.d. ‘multilivello’, come l’Unione Europea, che superano la metafora verticale della piramide kelseniana ed inverano quella orizzontale o eterarchica della ‘rete’. I vari ordini giuridici, dotati di grammatiche e imperativi particolari, sono quindi indotti a ricercare strumenti di comunicazioni che consentano la protezione dei diritti fondamentali, del rule of law e dei valori liberali. Ciò inevitabilmente comporta, da parte dell’interprete, l’assunzione di un’attitudine metodologica e di un impegno intellettuale che, superando le gabbie della tradizione, favoriscano l’articolazione di un pensiero post-positivistico adeguato alle sfide del mondo contemporaneo.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/141027
URN:NBN:IT:UNIMORE-141027