Il fine della ricerca consiste nell'approfondire una tematica inerente al fenomeno migratorio. In particolare l'obiettivo è quello di analizzare la portata del principio di non refoulement e il suo ambito di applicazione attuale e potenziale. Il divieto di refoulement, che costituisce il nucleo essenziale del diritto d'asilo, nasce come istituto di carattere convenzionale e viene inizialmente affermato all'art. 33 par. 1 nella Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951. Un aspetto problematico riguardante il principio in esame ed oggetto di costante dibattito dottrinale, concerne l'estensione applicativa del divieto di refoulement anche alle ipotesi di respingimento alla frontiera di chi fugga da un paese in cui la sua vita e la sua libertà sarebbero in pericolo e che ancora non sia presente sul territorio dello Stato verso cui è diretto. La questione si presenta principalmente in caso di flussi migratori via mare, in cui la percentuale di richiedenti asilo e di rifugiati è notevolmente superiore a quella riscontrabile nei flussi via terra o aria. La presenza di migranti rientranti nelle categorie internazionalmente protette solleva specifici interrogativi circa la compatibilità della gestione dei suddetti flussi migratori adottata dagli Stati e l'obbligo internazionale di non respingimento gravante sugli stessi. In più occasioni gli Stati, per eludere il rispetto del suddetto obbligo hanno provveduto al respingimento di imbarcazioni di migranti irregolari in alto mare, ovvero in un'area in cui gli stessi non esercitano la giurisdizione. La sovranità dello Stato in mare infatti è integrale ed esclusiva solo entro il mare territoriale. Alcuni Paesi, facendo leva sul fatto che la Convenzione di Ginevra non contiene una disposizione generale che delimita ratione loci la sua applicazione, hanno ritenuto che al di fuori del mare territoriale si configuri una sorta di vuoto giuridico nel quale gli stati sarebbero svincolati dal rispetto degli obblighi (tra cui quello di non respingimento) che li legano al proprio territorio. La ricerca si è concentrata sull'analisi della portata applicativa del principio di non respingimento in relazione alle recenti tendenze delle politiche migratorie di molti Stati, che volgono verso la extra-territorializzazione dei controlli sui flussi migratori. Inoltre, è stato oggetto di verifica l'incidenza e la funzionalità del principio in relazione alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo anche nell'ottica di individuare le basi per la configurazione ed il riconoscimento di un diritto di ingresso del migrante in Stati diversi da quello di origine. Dopo un excursus storico circa l'origine e l'evoluzione dell'istituto dell'asilo e del rifugio, si è quindi proceduto allo studio ed all'analisi della normativa internazionale vigente in materia, della prassi adottata dai singoli membri della Comunità Internazionale, delle pronunce dei principali organismi rappresentativi della medesima, nonché delle decisioni ed orientamenti assunti dalla giurisprudenza internazionale.
Il principio di non refoulement e sua applicabilità extraterritoriale nei flussi migratori via mare
2019
Abstract
Il fine della ricerca consiste nell'approfondire una tematica inerente al fenomeno migratorio. In particolare l'obiettivo è quello di analizzare la portata del principio di non refoulement e il suo ambito di applicazione attuale e potenziale. Il divieto di refoulement, che costituisce il nucleo essenziale del diritto d'asilo, nasce come istituto di carattere convenzionale e viene inizialmente affermato all'art. 33 par. 1 nella Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951. Un aspetto problematico riguardante il principio in esame ed oggetto di costante dibattito dottrinale, concerne l'estensione applicativa del divieto di refoulement anche alle ipotesi di respingimento alla frontiera di chi fugga da un paese in cui la sua vita e la sua libertà sarebbero in pericolo e che ancora non sia presente sul territorio dello Stato verso cui è diretto. La questione si presenta principalmente in caso di flussi migratori via mare, in cui la percentuale di richiedenti asilo e di rifugiati è notevolmente superiore a quella riscontrabile nei flussi via terra o aria. La presenza di migranti rientranti nelle categorie internazionalmente protette solleva specifici interrogativi circa la compatibilità della gestione dei suddetti flussi migratori adottata dagli Stati e l'obbligo internazionale di non respingimento gravante sugli stessi. In più occasioni gli Stati, per eludere il rispetto del suddetto obbligo hanno provveduto al respingimento di imbarcazioni di migranti irregolari in alto mare, ovvero in un'area in cui gli stessi non esercitano la giurisdizione. La sovranità dello Stato in mare infatti è integrale ed esclusiva solo entro il mare territoriale. Alcuni Paesi, facendo leva sul fatto che la Convenzione di Ginevra non contiene una disposizione generale che delimita ratione loci la sua applicazione, hanno ritenuto che al di fuori del mare territoriale si configuri una sorta di vuoto giuridico nel quale gli stati sarebbero svincolati dal rispetto degli obblighi (tra cui quello di non respingimento) che li legano al proprio territorio. La ricerca si è concentrata sull'analisi della portata applicativa del principio di non respingimento in relazione alle recenti tendenze delle politiche migratorie di molti Stati, che volgono verso la extra-territorializzazione dei controlli sui flussi migratori. Inoltre, è stato oggetto di verifica l'incidenza e la funzionalità del principio in relazione alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo anche nell'ottica di individuare le basi per la configurazione ed il riconoscimento di un diritto di ingresso del migrante in Stati diversi da quello di origine. Dopo un excursus storico circa l'origine e l'evoluzione dell'istituto dell'asilo e del rifugio, si è quindi proceduto allo studio ed all'analisi della normativa internazionale vigente in materia, della prassi adottata dai singoli membri della Comunità Internazionale, delle pronunce dei principali organismi rappresentativi della medesima, nonché delle decisioni ed orientamenti assunti dalla giurisprudenza internazionale.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/141035
URN:NBN:IT:UNIMORE-141035