La progressiva erosione della sovranità nazionale, veicolata attraverso le diverse forme di cooperazione economica e giuridica a livello internazionale, incontra resistenze di carattere ideologico, prima che giuridico, nella volontà dei singoli Stati di autodeterminarsi in ordine allo regolamentazione giuridica dell’illecito. Il diritto punitivo persevera in percorsi di sviluppo squisitamente nazionali. Il fenomeno mal si concilia con una esigenza, condivisibile, di uniformazione delle tutele su scala sovranazionale. In tempi recenti, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha rilanciato il dibattito sulla portata estensiva ed intensiva del principio del ne bis in idem, adottando una nozione sostanzialistica della nozione di materia penale idonea a trascendere le categorie giuridiche nazionali, in nome di un principio egualitario nella applicazione della sanzione; in ciò, alimentando il dibattito scientifico sulla legittimità dei sistemi punitivi nazionali articolati sul concorso di sanzioni penali e amministrative in astratto irrogabili a fronte della commissione di un medesimo illecito giuridico. L’elaborato tenta di risolvere il trade off sotteso al concorso tra sistemi sanzionatori, riducibile al confronto tra tradizione giuridica e principio di evoluzione (formalizzazione astratta del rapporto tra certezza del diritto e giustizia sostanziale), attraverso una riflessione critica dei singoli punti logici seguiti dalla Corte Europea nelle sentenze sul principio del ne bis in idem. Di là da preoccupanti scenari di doppia impunità, il travalicamento delle categorie interne predicato dalla Corte Europea determina una eterogenesi dei fini: l’effetto preclusivo connesso alla definitività di un provvedimento giudiziale, apprezzato in meri termini temporali e a prescindere dalla ratio decidendi su cui si fonda l’accertamento pretorio, determina, a fronte di una eguaglianza formale del sistema CEDU complessivamente considerato, una diseguaglianza sostanziale, eziologicamente connessa alla diversa efficienza dei singoli Uffici giudiziari. Premessa una discussione critica sulla riconducibilità, operata dalla Corte Europea, del principio del ne bis in idem alla sola materia penale, si isolano alcune tematiche fondamentali, qui sinteticamente formulate in forma interrogativa e nel testo svolte con approccio metodologico unitario: i) qual è il fondamento logico da utilizzare per la definizione dell’idem? Occorre assumere come parametro la classificazione legale dell’illecito oppure la medesimezza fattuale della fattispecie (idem legale vs idem factum)? ii) il requisito soggettivo del principio in esame ricorre anche nelle forme di dissociazione formale tra autore dell’illecito e soggetto passivo di imposta nel cui interesse l’illecito è stato compiuto? iii) che cosa si intende per giudizio definitivo, condizione di operatività della preclusione del ne bis in idem? Come si pone, rispetto alla garanzia convenzionale, la possibile definizione stragiudiziale della sanzione amministrativa? iv) come deve essere interpretato l’overruling pretorio realizzatosi nella formulazione del close connection test? v) il principio del ne bis in idem opera a livello sostanziale, oppure anche a livello processuale? vi) il principio ha portata esclusivamente domestica oppure anche internazionale? Previa dimostrazione della divergenza concettuale tra accezione interna ed accezione convenzionale del ne bis in idem, la dissertazione dimostra la infondatezza della tesi che ritiene lesivo del principio in esame il sistema interno di reazione all’illecito tributario.

Il principio del ne bis in idem in diritto tributario

2019

Abstract

La progressiva erosione della sovranità nazionale, veicolata attraverso le diverse forme di cooperazione economica e giuridica a livello internazionale, incontra resistenze di carattere ideologico, prima che giuridico, nella volontà dei singoli Stati di autodeterminarsi in ordine allo regolamentazione giuridica dell’illecito. Il diritto punitivo persevera in percorsi di sviluppo squisitamente nazionali. Il fenomeno mal si concilia con una esigenza, condivisibile, di uniformazione delle tutele su scala sovranazionale. In tempi recenti, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha rilanciato il dibattito sulla portata estensiva ed intensiva del principio del ne bis in idem, adottando una nozione sostanzialistica della nozione di materia penale idonea a trascendere le categorie giuridiche nazionali, in nome di un principio egualitario nella applicazione della sanzione; in ciò, alimentando il dibattito scientifico sulla legittimità dei sistemi punitivi nazionali articolati sul concorso di sanzioni penali e amministrative in astratto irrogabili a fronte della commissione di un medesimo illecito giuridico. L’elaborato tenta di risolvere il trade off sotteso al concorso tra sistemi sanzionatori, riducibile al confronto tra tradizione giuridica e principio di evoluzione (formalizzazione astratta del rapporto tra certezza del diritto e giustizia sostanziale), attraverso una riflessione critica dei singoli punti logici seguiti dalla Corte Europea nelle sentenze sul principio del ne bis in idem. Di là da preoccupanti scenari di doppia impunità, il travalicamento delle categorie interne predicato dalla Corte Europea determina una eterogenesi dei fini: l’effetto preclusivo connesso alla definitività di un provvedimento giudiziale, apprezzato in meri termini temporali e a prescindere dalla ratio decidendi su cui si fonda l’accertamento pretorio, determina, a fronte di una eguaglianza formale del sistema CEDU complessivamente considerato, una diseguaglianza sostanziale, eziologicamente connessa alla diversa efficienza dei singoli Uffici giudiziari. Premessa una discussione critica sulla riconducibilità, operata dalla Corte Europea, del principio del ne bis in idem alla sola materia penale, si isolano alcune tematiche fondamentali, qui sinteticamente formulate in forma interrogativa e nel testo svolte con approccio metodologico unitario: i) qual è il fondamento logico da utilizzare per la definizione dell’idem? Occorre assumere come parametro la classificazione legale dell’illecito oppure la medesimezza fattuale della fattispecie (idem legale vs idem factum)? ii) il requisito soggettivo del principio in esame ricorre anche nelle forme di dissociazione formale tra autore dell’illecito e soggetto passivo di imposta nel cui interesse l’illecito è stato compiuto? iii) che cosa si intende per giudizio definitivo, condizione di operatività della preclusione del ne bis in idem? Come si pone, rispetto alla garanzia convenzionale, la possibile definizione stragiudiziale della sanzione amministrativa? iv) come deve essere interpretato l’overruling pretorio realizzatosi nella formulazione del close connection test? v) il principio del ne bis in idem opera a livello sostanziale, oppure anche a livello processuale? vi) il principio ha portata esclusivamente domestica oppure anche internazionale? Previa dimostrazione della divergenza concettuale tra accezione interna ed accezione convenzionale del ne bis in idem, la dissertazione dimostra la infondatezza della tesi che ritiene lesivo del principio in esame il sistema interno di reazione all’illecito tributario.
12-set-2019
Italiano
IUS/12
PACILLO VINCENZO
TURCHI ALESSANDRO
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/141491
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIMORE-141491