Il cosiddetto doppio volto dello stato di necessità rompe l’impostazione dogmatica unitaria, in quanto esso, da un lato, si presenta come causa di giustificazione, trovando il proprio fondamento nel bilanciamento di interessi, dall’altro, si manifesta nella veste di scusante soggettiva che poggia la propria legittimazione sull’impossibilità di esigere dall’agente, in particolari situazioni di pericolo, un comportamento differente rispetto a quello posto in essere. Da qui la critica al concetto unitario di stato di necessità e la presa d’atto del contrasto insanabile tra una parte della dottrina che considera questa causa di esclusione del reato una mera causa di giustificazione o causa oggettiva di esclusione del reato, ed una altra parte che ritiene che si tratti, viceversa, di una scusante ovvero di una causa soggettiva di esclusione del reato. Inutile rimarcare la differenza tra i precipitati applicativi che seguono l’aderire ad una o all’altra concezione dello stato di necessità, così come impossibile distinguere in questa sede le diverse sottoricostruzioni italiane e straniere, compiute principalmente dalla dottrina più che dalla giurisprudenza, non solo di civil law ma anche di common law.

Lo stato di necessità scusante

2016

Abstract

Il cosiddetto doppio volto dello stato di necessità rompe l’impostazione dogmatica unitaria, in quanto esso, da un lato, si presenta come causa di giustificazione, trovando il proprio fondamento nel bilanciamento di interessi, dall’altro, si manifesta nella veste di scusante soggettiva che poggia la propria legittimazione sull’impossibilità di esigere dall’agente, in particolari situazioni di pericolo, un comportamento differente rispetto a quello posto in essere. Da qui la critica al concetto unitario di stato di necessità e la presa d’atto del contrasto insanabile tra una parte della dottrina che considera questa causa di esclusione del reato una mera causa di giustificazione o causa oggettiva di esclusione del reato, ed una altra parte che ritiene che si tratti, viceversa, di una scusante ovvero di una causa soggettiva di esclusione del reato. Inutile rimarcare la differenza tra i precipitati applicativi che seguono l’aderire ad una o all’altra concezione dello stato di necessità, così come impossibile distinguere in questa sede le diverse sottoricostruzioni italiane e straniere, compiute principalmente dalla dottrina più che dalla giurisprudenza, non solo di civil law ma anche di common law.
31-mar-2016
Italiano
VIGNUDELLI ALJS
CASTRONUOVO DONATO
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/142896
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIMORE-142896