La riflessione sulla determinazione del prezzo nella contrattazione d’impresa coinvolge ampi e variegati profili della teoria generale del contratto. Preliminarmente, occorre verificare la praticabilità di una opzione ermeneutica tendente a configurare una distinta classe contrattuale in riferimento ai contratti tra imprese rispetto alla contrattazione in generale. All’indomani dell’unificazione del codice civile e di commercio all’interno della codificazione del 1942, si è prospettata la necessità di reintrodurre i c.d. contratti d’impresa, in luogo dei precedenti contratti commerciali. Si tratterebbe di una categoria incentrata sulla considerazione dell’esistenza di alcune figure contrattuali che risultano caratterizzate non soltanto dalla partecipazione ad esse dell’imprenditore, ma anche dal fatto che, attraverso queste, si esplica e realizza la specifica e oggettivamente qualificante attività d’impresa. Tali contratti presenterebbero caratteristiche comuni, peculiari rispetto al loro raggruppamento e riferibili a tutte le figure contrattuali che in esso rientrano, tali da giustificare esigenze di configurazione e disciplina comuni. La formula contratti d’impresa rappresenta, tuttavia, una categoria convenzionale, priva di utilità e, soprattutto, non supportata da specifici dati normativi. Il comune riferimento all’impresa, inoltre, quale parte del rapporto giuridico, è troppo generica e onnicomprensiva per fondare su di essa una categoria concettuale unitaria, che sia significativa sotto il profilo ermeneutico per l’identità di ratio ispiratrice delle norme che ad essa dovrebbero fare riferimento. Il ricorso a categorie precostituite e astratte non sembra poter trovare accoglimento. Ciascun contratto possiede caratteristiche funzionali e strutturali peculiari, distinte rispetto a quelle degli altri contratti. Di qui, la necessità di stabilire, volta per volta, la disciplina più congrua da applicare in riferimento al singolo caso concreto. Così ragionando, è possibile rintracciare una pluralità di norme, regole e princípi all’interno del complesso ordinamento italo- comunitario delle fonti, in modo da stabilire un collegamento tra le singole discipline e i valori contenuti nella Costituzione. Quanto alla riflessione sulla determinazione del prezzo nel contratto, si rivela preminente delineare gli esatti confini entro i quali esso si colloca, quale elemento essenziale nei contratti di scambio a titolo oneroso. Il prezzo manca di una sua esatta collocazione e di una disciplina unitaria che stabilisca le conseguenze giuridiche da ricollegare a una sua eventuale mancanza. Di qui, la necessità di analizzare cos’è il prezzo, in quanto parte dell’oggetto del contratto, e le conseguenze della sua mancata determinazione. La disamina dei meccanismi di determinazione del prezzo nella disciplina del contratto in generale rivela come in caso di mancata determinazione espressa del prezzo, soccorrano i criteri suppletivi, elencati nell’articolo 1474 c.c., del prezzo abitualmente praticato, del prezzo di mercato, del “giusto prezzo”. Essi rispondono all’esigenza di evitare la declaratoria di nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto e favorire il mantenimento del vincolo contrattuale: anche qualora non vi sia accordo tra le parti e manchino i criteri di successiva determinazione è sempre possibile stabilire l’entità del corrispettivo, attraverso il riferimento al “giusto prezzo”. Alla sanzione della nullità per indeterminatezza dell’ oggetto, sub specie prezzo, è da preferire una valutazione del contratto in termini di incompletezza. La tecnica del contratto «incompleto» rappresenta, in questo senso, uno strumento duttile per le parti, soprattutto quando esse siano costituite da imprese, in grado di preservare la stabilità del rapporto, lasciando a una successiva futura determinazione l’individuazione di altri aspetti del contenuto contrattuale, in un’ottica di favor alla conservazione del rapporto. In tali casi il contratto non è in fase di formazione, ma già concluso. Né si potrebbe obiettare che esso sia invalido per mancanza di uno dei suoi elementi strutturali. Il contratto è concluso, ma incompleto, in quanto manca di un elemento essenziale - il prezzo -, che potrà essere in sèguito specificato. L’applicazione del principio di conservazione del contratto è ancora più stringente in rapporto alla contrattazione d’impresa: l’unica strada per garantire stabilità al rapporto è, infatti, la non previsione iniziale di un prezzo che potrebbe subire alterazioni nel prosieguo dello stesso. [a cura dell'autore]
La determinazione del prezzo nella contrattazione d'impresa
2013
Abstract
La riflessione sulla determinazione del prezzo nella contrattazione d’impresa coinvolge ampi e variegati profili della teoria generale del contratto. Preliminarmente, occorre verificare la praticabilità di una opzione ermeneutica tendente a configurare una distinta classe contrattuale in riferimento ai contratti tra imprese rispetto alla contrattazione in generale. All’indomani dell’unificazione del codice civile e di commercio all’interno della codificazione del 1942, si è prospettata la necessità di reintrodurre i c.d. contratti d’impresa, in luogo dei precedenti contratti commerciali. Si tratterebbe di una categoria incentrata sulla considerazione dell’esistenza di alcune figure contrattuali che risultano caratterizzate non soltanto dalla partecipazione ad esse dell’imprenditore, ma anche dal fatto che, attraverso queste, si esplica e realizza la specifica e oggettivamente qualificante attività d’impresa. Tali contratti presenterebbero caratteristiche comuni, peculiari rispetto al loro raggruppamento e riferibili a tutte le figure contrattuali che in esso rientrano, tali da giustificare esigenze di configurazione e disciplina comuni. La formula contratti d’impresa rappresenta, tuttavia, una categoria convenzionale, priva di utilità e, soprattutto, non supportata da specifici dati normativi. Il comune riferimento all’impresa, inoltre, quale parte del rapporto giuridico, è troppo generica e onnicomprensiva per fondare su di essa una categoria concettuale unitaria, che sia significativa sotto il profilo ermeneutico per l’identità di ratio ispiratrice delle norme che ad essa dovrebbero fare riferimento. Il ricorso a categorie precostituite e astratte non sembra poter trovare accoglimento. Ciascun contratto possiede caratteristiche funzionali e strutturali peculiari, distinte rispetto a quelle degli altri contratti. Di qui, la necessità di stabilire, volta per volta, la disciplina più congrua da applicare in riferimento al singolo caso concreto. Così ragionando, è possibile rintracciare una pluralità di norme, regole e princípi all’interno del complesso ordinamento italo- comunitario delle fonti, in modo da stabilire un collegamento tra le singole discipline e i valori contenuti nella Costituzione. Quanto alla riflessione sulla determinazione del prezzo nel contratto, si rivela preminente delineare gli esatti confini entro i quali esso si colloca, quale elemento essenziale nei contratti di scambio a titolo oneroso. Il prezzo manca di una sua esatta collocazione e di una disciplina unitaria che stabilisca le conseguenze giuridiche da ricollegare a una sua eventuale mancanza. Di qui, la necessità di analizzare cos’è il prezzo, in quanto parte dell’oggetto del contratto, e le conseguenze della sua mancata determinazione. La disamina dei meccanismi di determinazione del prezzo nella disciplina del contratto in generale rivela come in caso di mancata determinazione espressa del prezzo, soccorrano i criteri suppletivi, elencati nell’articolo 1474 c.c., del prezzo abitualmente praticato, del prezzo di mercato, del “giusto prezzo”. Essi rispondono all’esigenza di evitare la declaratoria di nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto e favorire il mantenimento del vincolo contrattuale: anche qualora non vi sia accordo tra le parti e manchino i criteri di successiva determinazione è sempre possibile stabilire l’entità del corrispettivo, attraverso il riferimento al “giusto prezzo”. Alla sanzione della nullità per indeterminatezza dell’ oggetto, sub specie prezzo, è da preferire una valutazione del contratto in termini di incompletezza. La tecnica del contratto «incompleto» rappresenta, in questo senso, uno strumento duttile per le parti, soprattutto quando esse siano costituite da imprese, in grado di preservare la stabilità del rapporto, lasciando a una successiva futura determinazione l’individuazione di altri aspetti del contenuto contrattuale, in un’ottica di favor alla conservazione del rapporto. In tali casi il contratto non è in fase di formazione, ma già concluso. Né si potrebbe obiettare che esso sia invalido per mancanza di uno dei suoi elementi strutturali. Il contratto è concluso, ma incompleto, in quanto manca di un elemento essenziale - il prezzo -, che potrà essere in sèguito specificato. L’applicazione del principio di conservazione del contratto è ancora più stringente in rapporto alla contrattazione d’impresa: l’unica strada per garantire stabilità al rapporto è, infatti, la non previsione iniziale di un prezzo che potrebbe subire alterazioni nel prosieguo dello stesso. [a cura dell'autore]I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14242/143782
URN:NBN:IT:UNISA-143782