Una regola di antica origine prevede che uno Stato non possa essere sottoposto alla giurisdizione civile di fronte ai tribunali di uno Stato estero. Inizialmente tale norma si considerava dotata di carattere assoluto, tuttavia, dalla metà del XIX secolo, a seguito di un cambio di tendenza inaugurato dalla giurisprudenza, il carattere dell’immunità da assoluto è divenuto relativo. Secondo la tesi dell’immunità relativa uno Stato gode dell’immunità dalla giurisdizione di uno Stato straniero solo ed esclusivamente per gli atti che sono espressione della sua potestà di imperio, i c.d. acta iure imperii; viceversa, ogni qualvolta uno Stato pone in essere atti di natura privatistica, i c.d. acta iure gestionis, è sottoponibile alla giurisdizione civile di uno Stato straniero. Se la tesi dell’immunità ristretta appare, ormai, consolidata, esistono ancora dei profili relativi all’immunità dai contorni incerti. In particolare, nel corso degli anni, si è messo in luce il problematico rapporto che intercorre tra norma immunitaria e diritti umani fondamentali. La storia, infatti, ha consegnato numerosi casi in cui i diritti fondamentali di una persona sono stati violati da uno Stato diverso da quello di cittadinanza. In questi casi gli individui che hanno visti lesi i propri diritti hanno la facoltà di rivolgersi allo Stato autore delle violazioni per ottenere il risarcimento dei danni. Tuttavia, come la prassi attesta, dubbia è l’efficacia della tutela offerta dagli Stati ritenuti responsabili. A fronte dell’eventuale mancata garanzia dei propri diritti da parte dello Stato straniero che li ha lesi, gli individui hanno la possibilità di rivolgersi alle proprie corti nazionali per ottenere il risarcimento del danno, convenendo in giudizio lo Stato straniero responsabile delle violazioni. I ricorsi presentati dinanzi ai tribunali nazionali hanno dovuto, però, fin da subito “fare i conti” con la norma consuetudinaria che prevede l’immunità relativa. Di conseguenza, per anni, la giurisprudenza e la dottrina si sono interrogate sulla vexata questio: è possibile che uno Stato eserciti la giurisdizione civile nei confronti di uno Stato estero per la violazione di diritti fondamentali dell’individuo quando tali violazioni derivino dalla commissione di acta iure imperii? Obiettivo del lavoro sarà presentare le diverse teorie che sono state elaborate dagli autori e dalle corti fino ad analizzare la tesi proposta dalla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012. Il secondo aspetto di cui si darà conto sarà l’esecuzione della sentenza della Corte dell’Aja che, come vedremo, ha sollevato una sorta di “ribellione” dell’Italia. Alla luce di tali considerazioni, si cercherà di proporre una possibile strada per individuare i contorni della c.d. immunity review, per garantire un giusto bilanciamento tra l’esigenza di tutelare la sovranità statuale e la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo.

L'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile di uno Stato estero: alla ricerca di un bilanciamento tra la sovranità statuale e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.

2016

Abstract

Una regola di antica origine prevede che uno Stato non possa essere sottoposto alla giurisdizione civile di fronte ai tribunali di uno Stato estero. Inizialmente tale norma si considerava dotata di carattere assoluto, tuttavia, dalla metà del XIX secolo, a seguito di un cambio di tendenza inaugurato dalla giurisprudenza, il carattere dell’immunità da assoluto è divenuto relativo. Secondo la tesi dell’immunità relativa uno Stato gode dell’immunità dalla giurisdizione di uno Stato straniero solo ed esclusivamente per gli atti che sono espressione della sua potestà di imperio, i c.d. acta iure imperii; viceversa, ogni qualvolta uno Stato pone in essere atti di natura privatistica, i c.d. acta iure gestionis, è sottoponibile alla giurisdizione civile di uno Stato straniero. Se la tesi dell’immunità ristretta appare, ormai, consolidata, esistono ancora dei profili relativi all’immunità dai contorni incerti. In particolare, nel corso degli anni, si è messo in luce il problematico rapporto che intercorre tra norma immunitaria e diritti umani fondamentali. La storia, infatti, ha consegnato numerosi casi in cui i diritti fondamentali di una persona sono stati violati da uno Stato diverso da quello di cittadinanza. In questi casi gli individui che hanno visti lesi i propri diritti hanno la facoltà di rivolgersi allo Stato autore delle violazioni per ottenere il risarcimento dei danni. Tuttavia, come la prassi attesta, dubbia è l’efficacia della tutela offerta dagli Stati ritenuti responsabili. A fronte dell’eventuale mancata garanzia dei propri diritti da parte dello Stato straniero che li ha lesi, gli individui hanno la possibilità di rivolgersi alle proprie corti nazionali per ottenere il risarcimento del danno, convenendo in giudizio lo Stato straniero responsabile delle violazioni. I ricorsi presentati dinanzi ai tribunali nazionali hanno dovuto, però, fin da subito “fare i conti” con la norma consuetudinaria che prevede l’immunità relativa. Di conseguenza, per anni, la giurisprudenza e la dottrina si sono interrogate sulla vexata questio: è possibile che uno Stato eserciti la giurisdizione civile nei confronti di uno Stato estero per la violazione di diritti fondamentali dell’individuo quando tali violazioni derivino dalla commissione di acta iure imperii? Obiettivo del lavoro sarà presentare le diverse teorie che sono state elaborate dagli autori e dalle corti fino ad analizzare la tesi proposta dalla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012. Il secondo aspetto di cui si darà conto sarà l’esecuzione della sentenza della Corte dell’Aja che, come vedremo, ha sollevato una sorta di “ribellione” dell’Italia. Alla luce di tali considerazioni, si cercherà di proporre una possibile strada per individuare i contorni della c.d. immunity review, per garantire un giusto bilanciamento tra l’esigenza di tutelare la sovranità statuale e la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo.
31-mar-2016
Italiano
IUS/13
GESTRI MARCO
FOFFANI LUIGI
VIGNUDELLI ALJS
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/148197
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIMORE-148197