Con l’approvazione definitiva del disegno di legge n. 3537 recante “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, il Parlamento adegua finalmente la legislazione italiana alla normativa vigente negli altri Paesi europei, nonché alla Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20 Novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991. Le nuove norme della legge 8 febbraio 2006, n. 54, si fondono sul principio della bigenitorialità, ovvero prevedono come regola, in caso di separazione dei genitori, l’affidamento dei figli ad entrambi i coniugi separati e, lasciano solo come scelta residuale, da parte del giudice, quella dell’affidamento ad un solo genitore. Viene quindi capovolto l’attuale sistema monogenitoriale di affidamento dei figli che comprimeva e mortificava i diritti del genitore non affidatario, spesso escluso dalle scelte importanti relative alla vita e all’educazione dei figli. La normativa dettata in favore del minore “imporrebbe” ai genitori di non interrompere ogni rapporto. Con la normativa precedente si ignorava (o si fingeva di ignorare) la sua unitarietà e si regolamentavano le interrelazioni su piani separati, danneggiando il minore. L’interesse degli adulti di porre fine al legame veniva anteposto all’interesse del figlio di non voler scisso un contesto che, nonostante la separazione, egli continua a vedere e sentire come unico. Con la nuova normativa si afferma che se vi è un prezzo da pagare (in termini di rinuncia ad aspettative delle parti), esso deve essere pagato dai genitori e non dai figli. Il principio ispiratore della riforma della nuova disciplina è contenuto nell’art. 155 c.c., come novellato (“Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”)... [ a cura dell’Autore]
Affido condiviso in diritto comparato
2010
Abstract
Con l’approvazione definitiva del disegno di legge n. 3537 recante “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, il Parlamento adegua finalmente la legislazione italiana alla normativa vigente negli altri Paesi europei, nonché alla Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20 Novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991. Le nuove norme della legge 8 febbraio 2006, n. 54, si fondono sul principio della bigenitorialità, ovvero prevedono come regola, in caso di separazione dei genitori, l’affidamento dei figli ad entrambi i coniugi separati e, lasciano solo come scelta residuale, da parte del giudice, quella dell’affidamento ad un solo genitore. Viene quindi capovolto l’attuale sistema monogenitoriale di affidamento dei figli che comprimeva e mortificava i diritti del genitore non affidatario, spesso escluso dalle scelte importanti relative alla vita e all’educazione dei figli. La normativa dettata in favore del minore “imporrebbe” ai genitori di non interrompere ogni rapporto. Con la normativa precedente si ignorava (o si fingeva di ignorare) la sua unitarietà e si regolamentavano le interrelazioni su piani separati, danneggiando il minore. L’interesse degli adulti di porre fine al legame veniva anteposto all’interesse del figlio di non voler scisso un contesto che, nonostante la separazione, egli continua a vedere e sentire come unico. Con la nuova normativa si afferma che se vi è un prezzo da pagare (in termini di rinuncia ad aspettative delle parti), esso deve essere pagato dai genitori e non dai figli. Il principio ispiratore della riforma della nuova disciplina è contenuto nell’art. 155 c.c., come novellato (“Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”)... [ a cura dell’Autore]I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14242/150188
URN:NBN:IT:UNISA-150188