Le qualifiche soggettive di “pubblico ufficiale” e di “incaricato di un pubblico servizio” hanno da sempre avuto un ruolo di preminente importanza nel delimitare i confini della tutela penale della Pubblica Amministrazione. Nel presente lavoro, l’analisi degli articoli 357 e 358 del codice penale è affrontata nella specifica prospettiva dell’influenza che il fenomeno della privatizzazione degli enti pubblici ha avuto con riferimento all’attribuzione della qualifica pubblicistica al soggetto attivo del reato. In tale contesto, dapprima il legislatore e, successivamente, la giurisprudenza, hanno adottato un criterio funzionale-oggettivo nel riconoscimento della figura del pubblico ufficiale e dell’incaricato di un pubblico servizio, valorizzando la concreta attività svolta dal soggetto agente. Il medesimo percorso interpretativo è stato seguito nel riconoscimento, ai fini penalistici, degli indici identificativi di un “ente pubblico”, ma con un risultato diverso: in questo caso, non rileva tanto la distinzione tra ente pubblico ed ente privato, quanto la “funzionalizzazione” dell’attività concreta svolta dal soggetto all’interesse generale. Il tema di ricerca offre, quindi, importanti spunti di riflessione in ordine ad eventuali modelli di tutela alternativi allo statuto penale della Pubblica Amministrazione, da individuarsi nell’ambito del diritto penale d’impresa e nella disciplina extra-penale.
Lo statuto penale della Pubblica Amministrazione e il fenomeno della privatizzazione degli enti pubblici: nuove e vecchie problematiche
SARTORI, VALENTINA
2016
Abstract
Le qualifiche soggettive di “pubblico ufficiale” e di “incaricato di un pubblico servizio” hanno da sempre avuto un ruolo di preminente importanza nel delimitare i confini della tutela penale della Pubblica Amministrazione. Nel presente lavoro, l’analisi degli articoli 357 e 358 del codice penale è affrontata nella specifica prospettiva dell’influenza che il fenomeno della privatizzazione degli enti pubblici ha avuto con riferimento all’attribuzione della qualifica pubblicistica al soggetto attivo del reato. In tale contesto, dapprima il legislatore e, successivamente, la giurisprudenza, hanno adottato un criterio funzionale-oggettivo nel riconoscimento della figura del pubblico ufficiale e dell’incaricato di un pubblico servizio, valorizzando la concreta attività svolta dal soggetto agente. Il medesimo percorso interpretativo è stato seguito nel riconoscimento, ai fini penalistici, degli indici identificativi di un “ente pubblico”, ma con un risultato diverso: in questo caso, non rileva tanto la distinzione tra ente pubblico ed ente privato, quanto la “funzionalizzazione” dell’attività concreta svolta dal soggetto all’interesse generale. Il tema di ricerca offre, quindi, importanti spunti di riflessione in ordine ad eventuali modelli di tutela alternativi allo statuto penale della Pubblica Amministrazione, da individuarsi nell’ambito del diritto penale d’impresa e nella disciplina extra-penale.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/171567
URN:NBN:IT:UNIPD-171567