La decisa affermazione di un diritto penale improntato al principio di offensività rappresenta il risultato intangibile di un moderno Stato di diritto. S’intende, con ciò, riferirsi all’odierna concezione del diritto penale quale strumento di tutela contro comportamenti concretamente offensivi di beni giuridici ritenuti meritevoli di protezione e promozione da parte dell’ordinamento, espungendo ogni possibile riferimento alla criminalizzazione di mere violazioni di doveri.. Nel nostro ordinamento, il secolare dibattito sul diritto penale dell’offesa non può prescindere da una prospettiva costituzionale: in particolare, lata parte della dottrina sostiene che la Costituzione repubblicana affermi, sia pur non expressis verbis, il principio di necessaria offensività del reato. L’esigenza di un diritto penale dell’offensività, dove il ricorso alla sanzione penale rappresenta effettivamente un’extrema ratio, volta a punire esclusivamente comportamenti concretamente offensivi di ben determinati beni giuridici, si scontra con la proliferazione di interventi legislativi, in particolare nell’ambito del diritto penale dell’impresa e nel diritto penale delle società, orientati alla repressione di comportamenti privi di un concreto orientamento offensivo, che vedono la sanzione penale chiamata a reprimere semplici inosservanze formali. Le conseguenze sul piano delle scelte di penalizzazione dovrebbero essere evidenti: la sanzione penale non dovrebbe scattare solo in presenza di una compiuta aggressione a una situazione individuale, perché l’intrinseca, naturale pericolosità dell’attività d’impresa troverebbe uno spazio troppo ampio sottratto alla disciplina penale, con quasi certe ripercussioni sulla tutela del bene del singolo. Si profila così la necessità di un’anticipazione della risposta sanzionatoria.

Le autorità di vigilanza nel sistema penale

PENZO, MARICA
2010

Abstract

La decisa affermazione di un diritto penale improntato al principio di offensività rappresenta il risultato intangibile di un moderno Stato di diritto. S’intende, con ciò, riferirsi all’odierna concezione del diritto penale quale strumento di tutela contro comportamenti concretamente offensivi di beni giuridici ritenuti meritevoli di protezione e promozione da parte dell’ordinamento, espungendo ogni possibile riferimento alla criminalizzazione di mere violazioni di doveri.. Nel nostro ordinamento, il secolare dibattito sul diritto penale dell’offesa non può prescindere da una prospettiva costituzionale: in particolare, lata parte della dottrina sostiene che la Costituzione repubblicana affermi, sia pur non expressis verbis, il principio di necessaria offensività del reato. L’esigenza di un diritto penale dell’offensività, dove il ricorso alla sanzione penale rappresenta effettivamente un’extrema ratio, volta a punire esclusivamente comportamenti concretamente offensivi di ben determinati beni giuridici, si scontra con la proliferazione di interventi legislativi, in particolare nell’ambito del diritto penale dell’impresa e nel diritto penale delle società, orientati alla repressione di comportamenti privi di un concreto orientamento offensivo, che vedono la sanzione penale chiamata a reprimere semplici inosservanze formali. Le conseguenze sul piano delle scelte di penalizzazione dovrebbero essere evidenti: la sanzione penale non dovrebbe scattare solo in presenza di una compiuta aggressione a una situazione individuale, perché l’intrinseca, naturale pericolosità dell’attività d’impresa troverebbe uno spazio troppo ampio sottratto alla disciplina penale, con quasi certe ripercussioni sulla tutela del bene del singolo. Si profila così la necessità di un’anticipazione della risposta sanzionatoria.
28-gen-2010
Italiano
autorità
Università degli studi di Padova
154
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Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIPD-173976