RIASSUNTO Questo lavoro ha inteso analizzare la possibilità di considerare il vino non soltanto quale prodotto agricolo e commerciale ma anche come prodotto culturale e rappresentativo di una determinata civiltà e delle sue caratteristiche. A tal fine il lavoro è stato suddiviso in due parti. La prima parte ha esaminato la regolamentazione dedicata ai prodotti vitivinicoli tanto nel contesto dell’Unione Europea quanto nel contesto internazionale. L’analisi della disciplina predisposta a livello europeo ha preso le mosse dall’esame delle fonti del diritto agrario e dell’evoluzione della politica agricola comune dal Trattato di Roma al Trattato di Lisbona. Il secondo capitolo è stato dedicato all’esame dello sviluppo della normativa e della giurisprudenza dedicate al vino e ai prodotti vitivinicoli nel diritto dell’Unione Europea, ponendo particolare attenzione alle riforme più recenti e alle importanti modifiche da esse introdotte, mentre il terzo capitolo si è concentrato sull’esame delle interazioni con altre iniziative ed obiettivi fondamentali dell’azione dell’Unione, quali le iniziative intraprese nel settore della protezione della salute umana, della tutela dell’ambiente naturale e del turismo. L’analisi degli interventi dedicati al settore vitivinicolo in ambito europeo è stata seguita, nel quarto capitolo, da quella della disciplina stabilita dai principali accordi internazionali conclusi sia a livello multilaterale che a livello bilaterale con i principali Stati terzi produttori. L’esame così condotto ha dimostrato come la produzione di vino sia stata sempre considerata una delle produzioni agricole maggiormente importanti dell’agricoltura di diversi Stati europei, in grado di coniugare le esigenze relative al mercato con le politiche, collegate alla produzione vitivinicola, di tutela della salute umana, dell’ambiente naturale e dello sviluppo delle regioni più svantaggiate. L’attenzione dedicata alla promozione e valorizzazione della qualità dei vini prodotti, da sempre presente negli interventi dedicati al settore, contribuisce alla possibilità di ipotizzare la protezione del vino e delle sue tecniche di produzione come valori tradizionali suscettibili di tutela anche dal punto di vista culturale. Su questa base, la seconda parte del lavoro ha ripreso, nel capitolo quinto, l’analisi di alcune discipline già stabilite in ambito europeo, come quella relativa alle indicazioni geografiche e alle denominazioni di origine o quella relativa alle specificità tradizionali garantite, al fine di verificare se esse vengano in rilevo non soltanto come strumenti di carattere economico, in grado di tutelare gli interessi dei produttori e dei consumatori, ma anche come strumenti idonei alla preservazione e alla salvaguardia delle tecniche di produzione e delle tradizioni vitivinicole tipiche delle singole regioni. Il sesto capitolo è stato dedicato all’esame dei principali strumenti adottati sul piano internazionale per la protezione del patrimonio culturale, al fine di verificare l’esistenza di elementi indicativi di una possibilità di estensione di tale protezione anche alla produzione vitivinicola, in quanto significativa di tradizioni, cultura locale e dei valori ad essa associati. La rilettura in chiave culturale degli strumenti riguardanti la tutela delle produzioni di qualità ha dimostrato come tali normative possano essere richiamate, pur con qualche perplessità, anche per la protezione e tutela delle tradizionali caratteristiche di produzione delle regioni. La tutela di questi elementi rimane comunque circoscritta alle dinamiche di mercato, essendo limitata alla protezione dei prodotti che presentano caratteristiche particolari, dovute vuoi alla loro origine geografica vuoi alle specifiche materie prime o tecniche di produzione impiegate dai produttori. Tale delimitazione ha suggerito un’indagine sull’esistenza di ulteriori ambiti di tutela alla luce delle specifiche caratteristiche del vino e della sua coltivazione, fondata su tradizioni secolari, su tecniche tramandate di generazione in generazione e sul valore simbolico assunto dal prodotto sia in ambito sociale che in molti credi religiosi. Partendo dalla considerazione che anche i paesaggi vitivinicoli sono stati inclusi nella Lista del patrimonio mondiale istituita dalla Convenzione UNESCO del 1972 sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, si è ipotizzata l’inclusione dei particolari metodi invalsi nelle diverse regioni del mondo per la produzione del vino e dei significati simbolici attribuiti al suo consumo nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale intangibile, istituita dalla Convenzione UNESCO del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile. La protezione già approntata ai paesaggi vitivinicoli come paesaggi culturali (cultural vineyard landscapes) nell’ambito della Convenzione del 1972 sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale ha permesso di enfatizzare l’importanza della produzione di vino non soltanto sotto il profilo economico ma più in generale sotto il profilo ambientale, sociale e culturale. La protezione si rivolge, infatti, non al prodotto ma alla capacità della coltivazione vitivinicola di incidere in misura determinante sull’ambiente circostante e sulle sue caratteristiche, evidenziando i legami con la tradizione anche culturale. Per verificare poi la possibile riconducibilità del vino nell’ambito di protezione della Convenzione del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, è stato analizzato, in primo luogo, il percorso che ha portato all’adozione dello strumento e il sistema da esso predisposto per garantire la salvaguardia degli elementi del patrimonio culturale intangibile a livello nazionale ed internazionale. In secondo luogo è stata analizzata la prassi relativa all’accordo e sono state esaminate alcune delle domande di candidatura e le relative decisioni di inclusione di elementi idonei a coinvolgere il vino, le sue tecniche di produzione e i valori simbolici ad esso associati, quali la cucina messicana, il pranzo gastronomico dei francesi o la dieta mediterranea. Sulla base degli spunti offerti dalla prassi sono state, infine, analizzate le ragioni che potrebbero giustificare una ipotetica riconducibilità anche del vino alla nozione di patrimonio culturale intangibile, al fine di configurare una protezione ulteriore, che si affianchi a quella già predisposta sulla base delle normative sui vini di qualità e che comprenda tutti gli aspetti collegati alla valenza culturale del vino e delle sue tecniche di produzione.
Vite e vino tra i fattori di mercato e patrimonio culturale: profili giuridici europei ed internazionali
PIOVENE PORTO GODI, ALESSANDRA
2012
Abstract
RIASSUNTO Questo lavoro ha inteso analizzare la possibilità di considerare il vino non soltanto quale prodotto agricolo e commerciale ma anche come prodotto culturale e rappresentativo di una determinata civiltà e delle sue caratteristiche. A tal fine il lavoro è stato suddiviso in due parti. La prima parte ha esaminato la regolamentazione dedicata ai prodotti vitivinicoli tanto nel contesto dell’Unione Europea quanto nel contesto internazionale. L’analisi della disciplina predisposta a livello europeo ha preso le mosse dall’esame delle fonti del diritto agrario e dell’evoluzione della politica agricola comune dal Trattato di Roma al Trattato di Lisbona. Il secondo capitolo è stato dedicato all’esame dello sviluppo della normativa e della giurisprudenza dedicate al vino e ai prodotti vitivinicoli nel diritto dell’Unione Europea, ponendo particolare attenzione alle riforme più recenti e alle importanti modifiche da esse introdotte, mentre il terzo capitolo si è concentrato sull’esame delle interazioni con altre iniziative ed obiettivi fondamentali dell’azione dell’Unione, quali le iniziative intraprese nel settore della protezione della salute umana, della tutela dell’ambiente naturale e del turismo. L’analisi degli interventi dedicati al settore vitivinicolo in ambito europeo è stata seguita, nel quarto capitolo, da quella della disciplina stabilita dai principali accordi internazionali conclusi sia a livello multilaterale che a livello bilaterale con i principali Stati terzi produttori. L’esame così condotto ha dimostrato come la produzione di vino sia stata sempre considerata una delle produzioni agricole maggiormente importanti dell’agricoltura di diversi Stati europei, in grado di coniugare le esigenze relative al mercato con le politiche, collegate alla produzione vitivinicola, di tutela della salute umana, dell’ambiente naturale e dello sviluppo delle regioni più svantaggiate. L’attenzione dedicata alla promozione e valorizzazione della qualità dei vini prodotti, da sempre presente negli interventi dedicati al settore, contribuisce alla possibilità di ipotizzare la protezione del vino e delle sue tecniche di produzione come valori tradizionali suscettibili di tutela anche dal punto di vista culturale. Su questa base, la seconda parte del lavoro ha ripreso, nel capitolo quinto, l’analisi di alcune discipline già stabilite in ambito europeo, come quella relativa alle indicazioni geografiche e alle denominazioni di origine o quella relativa alle specificità tradizionali garantite, al fine di verificare se esse vengano in rilevo non soltanto come strumenti di carattere economico, in grado di tutelare gli interessi dei produttori e dei consumatori, ma anche come strumenti idonei alla preservazione e alla salvaguardia delle tecniche di produzione e delle tradizioni vitivinicole tipiche delle singole regioni. Il sesto capitolo è stato dedicato all’esame dei principali strumenti adottati sul piano internazionale per la protezione del patrimonio culturale, al fine di verificare l’esistenza di elementi indicativi di una possibilità di estensione di tale protezione anche alla produzione vitivinicola, in quanto significativa di tradizioni, cultura locale e dei valori ad essa associati. La rilettura in chiave culturale degli strumenti riguardanti la tutela delle produzioni di qualità ha dimostrato come tali normative possano essere richiamate, pur con qualche perplessità, anche per la protezione e tutela delle tradizionali caratteristiche di produzione delle regioni. La tutela di questi elementi rimane comunque circoscritta alle dinamiche di mercato, essendo limitata alla protezione dei prodotti che presentano caratteristiche particolari, dovute vuoi alla loro origine geografica vuoi alle specifiche materie prime o tecniche di produzione impiegate dai produttori. Tale delimitazione ha suggerito un’indagine sull’esistenza di ulteriori ambiti di tutela alla luce delle specifiche caratteristiche del vino e della sua coltivazione, fondata su tradizioni secolari, su tecniche tramandate di generazione in generazione e sul valore simbolico assunto dal prodotto sia in ambito sociale che in molti credi religiosi. Partendo dalla considerazione che anche i paesaggi vitivinicoli sono stati inclusi nella Lista del patrimonio mondiale istituita dalla Convenzione UNESCO del 1972 sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, si è ipotizzata l’inclusione dei particolari metodi invalsi nelle diverse regioni del mondo per la produzione del vino e dei significati simbolici attribuiti al suo consumo nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale intangibile, istituita dalla Convenzione UNESCO del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile. La protezione già approntata ai paesaggi vitivinicoli come paesaggi culturali (cultural vineyard landscapes) nell’ambito della Convenzione del 1972 sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale ha permesso di enfatizzare l’importanza della produzione di vino non soltanto sotto il profilo economico ma più in generale sotto il profilo ambientale, sociale e culturale. La protezione si rivolge, infatti, non al prodotto ma alla capacità della coltivazione vitivinicola di incidere in misura determinante sull’ambiente circostante e sulle sue caratteristiche, evidenziando i legami con la tradizione anche culturale. Per verificare poi la possibile riconducibilità del vino nell’ambito di protezione della Convenzione del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, è stato analizzato, in primo luogo, il percorso che ha portato all’adozione dello strumento e il sistema da esso predisposto per garantire la salvaguardia degli elementi del patrimonio culturale intangibile a livello nazionale ed internazionale. In secondo luogo è stata analizzata la prassi relativa all’accordo e sono state esaminate alcune delle domande di candidatura e le relative decisioni di inclusione di elementi idonei a coinvolgere il vino, le sue tecniche di produzione e i valori simbolici ad esso associati, quali la cucina messicana, il pranzo gastronomico dei francesi o la dieta mediterranea. Sulla base degli spunti offerti dalla prassi sono state, infine, analizzate le ragioni che potrebbero giustificare una ipotetica riconducibilità anche del vino alla nozione di patrimonio culturale intangibile, al fine di configurare una protezione ulteriore, che si affianchi a quella già predisposta sulla base delle normative sui vini di qualità e che comprenda tutti gli aspetti collegati alla valenza culturale del vino e delle sue tecniche di produzione.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/176020
URN:NBN:IT:UNIPD-176020