Recenti pronunce nazionali e dell’Unione europea hanno riproposto, in termini innovativi, l'annoso problema dell'autonomia del diritto sportivo e della sua qualificazione come ordinamento originario e separato. Si tratta di un problema ampiamente dibattuto, che ha visto sovente lo sport inquadrato quale ordinamento giuridico, lasciando aperto il dibattito se e in quale modo possa dirsi dotato del carattere di originarietà, di autonomia e addirittura di indipendenza. Allo scopo non è parso sufficiente considerare il singolo ordinamento statuale, dato che la globalizzazione dello sport impone un’analisi che consideri congiuntamente il fenomeno sia dal punto di vista nazionale, sia da quello del diritto europeo: tenuto conto che la “misura” dell’autonomia può non essere identica nei vari sistemi. L’elaborato, dunque, si propone, di verificare se la costruzione del diritto sportivo, individuata dalla gran parte della dottrina, come ordinamento originario, dotato di propria indipendenza, sia ancora attuale o debba ritenersi superata. Premessa l'analisi sulla costruzione del diritto sportivo, via via delineatasi a livello nazionale e sovranazionale, l'indagine affronta i principi affermati dalla giurisprudenza europea, anche in considerazione degli interventi delle istituzioni europee e del Trattato di Lisbona (art.165 TFUE). Sia a livello nazionale, sia a livello europeo il diritto sportivo è risultato fortemente integrato nell’ordinamento generale e, così, assoggettato alla relativa disciplina. Con il limite, tuttavia, della funzione sociale dello sport, che, insieme alla normativa tecnica, garantiscono un ambito importante di autonomia normativa, organizzativa e giustiziale al mondo dello sport. Il principio ordinatore delle dinamiche tra ordinamento sportivo e ordinamento generale è stato, così, individuato nel principio di proporzionalità. Tale principio è idoneo da un lato ad individuare i limiti dell’ingerenza dell’ordinamento generale e, dall’altro lato, a “misurare” e a giustificare l’ampiezza delle eccezioni accordate al diritto sportivo. Il che non è privo di implicazioni anche sul piano delle ricadute pratiche. Ad esempio, in tema di giustizia sportiva, ove non trovano giustificazione i limiti oggi esistenti ai poteri annullatori del Giudice amministrativo.
Ordinamento sportivo e ordinamento generale tra specificità, funzione sociale e proporzionalità
GRECO, GINEVRA
2016
Abstract
Recenti pronunce nazionali e dell’Unione europea hanno riproposto, in termini innovativi, l'annoso problema dell'autonomia del diritto sportivo e della sua qualificazione come ordinamento originario e separato. Si tratta di un problema ampiamente dibattuto, che ha visto sovente lo sport inquadrato quale ordinamento giuridico, lasciando aperto il dibattito se e in quale modo possa dirsi dotato del carattere di originarietà, di autonomia e addirittura di indipendenza. Allo scopo non è parso sufficiente considerare il singolo ordinamento statuale, dato che la globalizzazione dello sport impone un’analisi che consideri congiuntamente il fenomeno sia dal punto di vista nazionale, sia da quello del diritto europeo: tenuto conto che la “misura” dell’autonomia può non essere identica nei vari sistemi. L’elaborato, dunque, si propone, di verificare se la costruzione del diritto sportivo, individuata dalla gran parte della dottrina, come ordinamento originario, dotato di propria indipendenza, sia ancora attuale o debba ritenersi superata. Premessa l'analisi sulla costruzione del diritto sportivo, via via delineatasi a livello nazionale e sovranazionale, l'indagine affronta i principi affermati dalla giurisprudenza europea, anche in considerazione degli interventi delle istituzioni europee e del Trattato di Lisbona (art.165 TFUE). Sia a livello nazionale, sia a livello europeo il diritto sportivo è risultato fortemente integrato nell’ordinamento generale e, così, assoggettato alla relativa disciplina. Con il limite, tuttavia, della funzione sociale dello sport, che, insieme alla normativa tecnica, garantiscono un ambito importante di autonomia normativa, organizzativa e giustiziale al mondo dello sport. Il principio ordinatore delle dinamiche tra ordinamento sportivo e ordinamento generale è stato, così, individuato nel principio di proporzionalità. Tale principio è idoneo da un lato ad individuare i limiti dell’ingerenza dell’ordinamento generale e, dall’altro lato, a “misurare” e a giustificare l’ampiezza delle eccezioni accordate al diritto sportivo. Il che non è privo di implicazioni anche sul piano delle ricadute pratiche. Ad esempio, in tema di giustizia sportiva, ove non trovano giustificazione i limiti oggi esistenti ai poteri annullatori del Giudice amministrativo.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/176451
URN:NBN:IT:UNIPD-176451