Il lavoro si concentra sull’analisi del principio del ne bis in idem internazionale sotto una duplice prospettiva. Sul versante nazionale, si sono rilevate le tralatizie contraddizioni presenti nel nostro sistema processuale e sostanziale caratterizzato dal c.d. dualismo normativo fra due disposizioni dal contenuto antitetico quali l’art. 649 c.p.p. – che prevede il divieto del doppio processo nella sua dimensione interna – e l’art. 11 c.p., in cui è previsto il rinnovamento del giudizio nei confronti di chi, nelle ipotesi ivi richiamate, sia stato già giudicato in via definitiva all’estero. Sempre con riferimento alle dinamiche interne, sono state inoltre esaminate le diverse ricostruzioni giurisprudenziali – costituzionali e di legittimità – le quali, pur sottolineando la portata garantista del principio, hanno sempre escluso che il ne bis in idem internazionale potesse essere annoverato tra i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti e, quindi, ostacolare l’applicazione della legge penale nazionale. In tale ottica, inoltre, è stata affrontata la questione relativa al principio di sovranità che caratterizza lo ius punendi statale e quelle riguardanti l’eterogeneità delle diverse normative straniere. Nella dimensione dello spazio europeo di giustizia, la ricerca si focalizza sulle principali linee evolutive del mutual trust tra i Paesi membri, e riflette, più in generale, il progressivo riconoscimento del divieto di un secondo giudizio de eadem re et persona alla luce degli ordinamenti giuridici stranieri, dei più significativi trattati internazionali, nonché del meno esplorato rapporto con il mandato di arresto europeo e con l’ordine europeo di indagine penale. Gli aspetti di maggiore interesse procedimentale sono costituiti dal tentativo di sottolineare come la carenza di regole idonee a prevenire – ovvero risolvere – eventuali conflitti di giurisdizione tra Stati possa tradursi in un pregiudizio per il diritto di difesa o di partecipazione degli interessati e, più in generale, in una violazione delle regole del fair trial. Da ultimo, si è analizzato il recente d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29, che ha attuato nel nostro ordinamento la decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali. Nondimeno, si sono posti in luce i consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell’Unione europea relativi al concetto di idem factum e del significato di decisione definitiva, così come disciplinato dall’art. 54 della Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen. A tal proposito, secondo i giudici europei il collegamento con i fatti oggetto della possibile preclusione processuale avviene indipendentemente dalla qualificazione giuridica o dai beni giuridici tutelati, i quali sono apprezzati in misura non eguale nei diversi Stati. In conclusione, l’itinerario tracciato ha cercato di evidenziare come una corretta esegesi relativa alla necessità di sottrarre il singolo ad una plurima persecuzione penale debba essere affrontata non solo con riferimento alla cosa giudicata, ma anche avendo riguardo ai casi in cui il divieto di bis in idem possa trovare – nei rimedi alla litispendenza internazionale – la sua definizione anticipatoria.

Il ne bis in idem internazionale

PORCU, FRANCESCO
2016

Abstract

Il lavoro si concentra sull’analisi del principio del ne bis in idem internazionale sotto una duplice prospettiva. Sul versante nazionale, si sono rilevate le tralatizie contraddizioni presenti nel nostro sistema processuale e sostanziale caratterizzato dal c.d. dualismo normativo fra due disposizioni dal contenuto antitetico quali l’art. 649 c.p.p. – che prevede il divieto del doppio processo nella sua dimensione interna – e l’art. 11 c.p., in cui è previsto il rinnovamento del giudizio nei confronti di chi, nelle ipotesi ivi richiamate, sia stato già giudicato in via definitiva all’estero. Sempre con riferimento alle dinamiche interne, sono state inoltre esaminate le diverse ricostruzioni giurisprudenziali – costituzionali e di legittimità – le quali, pur sottolineando la portata garantista del principio, hanno sempre escluso che il ne bis in idem internazionale potesse essere annoverato tra i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti e, quindi, ostacolare l’applicazione della legge penale nazionale. In tale ottica, inoltre, è stata affrontata la questione relativa al principio di sovranità che caratterizza lo ius punendi statale e quelle riguardanti l’eterogeneità delle diverse normative straniere. Nella dimensione dello spazio europeo di giustizia, la ricerca si focalizza sulle principali linee evolutive del mutual trust tra i Paesi membri, e riflette, più in generale, il progressivo riconoscimento del divieto di un secondo giudizio de eadem re et persona alla luce degli ordinamenti giuridici stranieri, dei più significativi trattati internazionali, nonché del meno esplorato rapporto con il mandato di arresto europeo e con l’ordine europeo di indagine penale. Gli aspetti di maggiore interesse procedimentale sono costituiti dal tentativo di sottolineare come la carenza di regole idonee a prevenire – ovvero risolvere – eventuali conflitti di giurisdizione tra Stati possa tradursi in un pregiudizio per il diritto di difesa o di partecipazione degli interessati e, più in generale, in una violazione delle regole del fair trial. Da ultimo, si è analizzato il recente d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29, che ha attuato nel nostro ordinamento la decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali. Nondimeno, si sono posti in luce i consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell’Unione europea relativi al concetto di idem factum e del significato di decisione definitiva, così come disciplinato dall’art. 54 della Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen. A tal proposito, secondo i giudici europei il collegamento con i fatti oggetto della possibile preclusione processuale avviene indipendentemente dalla qualificazione giuridica o dai beni giuridici tutelati, i quali sono apprezzati in misura non eguale nei diversi Stati. In conclusione, l’itinerario tracciato ha cercato di evidenziare come una corretta esegesi relativa alla necessità di sottrarre il singolo ad una plurima persecuzione penale debba essere affrontata non solo con riferimento alla cosa giudicata, ma anche avendo riguardo ai casi in cui il divieto di bis in idem possa trovare – nei rimedi alla litispendenza internazionale – la sua definizione anticipatoria.
15-apr-2016
Italiano
bis; idem; doppio; giudizio; internazionale
MARCHETTI, MARIA RICCARDA
Università degli Studi di Trieste
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/177360
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNITS-177360