Il ravvicinamento delle procedure civili nell’ambito dell’Unione Europea (UE) è generalmente considerato un processo essenziale ai fini del buon funzionamento del mercato unico in quanto le disparità tra le discipline normative applicate nell’UE sono potenzialmente idonee a falsare il gioco della concorrenza. Invero, come ha sottolineato la dottrina, la complessità ed il particolare tecnicismo della disciplina normativa processuale determina una rilevante mancanza di trasparenza nella sua applicazione mentre la vita degli affari necessita di un diritto conosciuto, conoscibile, prevedibile e funzionale. Fonte di pregiudizio per un corretto svolgimento del principio di libera concorrenza è poi costituita dal costo ineguale dello svolgimento dei procedimenti, e ciò sia sotto un profilo strettamente giudiziale sia per quanto concerne i relativi costi fiscali e sociali. Inoltre, è noto che la differente efficacia delle diverse tecniche processuali può determinare l’insorgere di gravi situazioni di disparità nella tutela dei diritti sicché la creazione di uno spazio giudiziario europeo non può prescindere dalla predisposizione di strumenti idonei a garantire risultati tra di loro comparabili. Tuttavia, sebbene la soluzione migliore al fine di garantire un regime di concorrenza ottimale sia l’elaborazione di una disciplina europea unitaria in tali settori del diritto, la sua realizzazione appare, allo stato attuale, impensabile. Al riguardo, occorre in primis ricordare le marcate differenze tra gli ordinamenti processuali dei diversi Stati membri nonché il forte attaccamento da parte dei ceti forensi alle proprie tradizioni; in secondo luogo, va rilevata la consacrazione, come istituto cardine dell’ordinamento comunitario, del principio di sussidiarietà il quale costituisce, da un punto di vista politico e normativo, il maggiore ostacolo all’unificazione del diritto processuale europeo. Data l’impossibilità di implementare tale processo normativo, la tendenziale uniformità di disciplina richiesta dal buon funzionamento del mercato unico ha prodotto un ampio fenomeno di armonizzazione degli ordinamenti processuali il quale si è sviluppato, da un punto di vista giurisprudenziale e legislativo, sia in maniera “spontanea” (c.d. armonizzazione indiretta) sia in maniera cogente mediante atti di legislazione comunitaria (c.d. armonizzazione diretta). Il fenomeno dell’armonizzazione indiretta ha avuto sicuramente nella giurisprudenza il suo motore principale ed, in particolare, nell'operato della Corte di Giustizia la quale, attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale, ha proceduto ad una sostanziale canonizzazione di fondamentali istituti processuali che a loro volta hanno profondamente influenzato l’ordinamento giuridico dei singoli Stati membri. Da un punto di vista legislativo, il fenomeno dell’armonizzazione indiretta si è attuato mediante la predisposizione di discipline uniformi da parte dei diversi sistemi giuridici senza che vi fosse alcun obbligo di carattere comunitario o, comunque, derivante da strumenti di carattere convenzionale. Esempio emblematico è costituito a tal riguardo dalla disciplina dei criteri di competenza internazionale elaborata dai diversi Stati membri nell’ambito del proprio diritto internazionale privato dove si registra un sostanziale rispetto dei criteri individuati nella Convenzione di Bruxelles (cfr., inter alia, art. 3 Legge 218/95, art. 22 Ley organica del Poder Judicial 6/1985, § 328 del ZPO 7). La c.d. armonizzazione diretta è invece basata sull’adozione di atti comunitari di natura convenzionale o cogente che, come si osserverà più approfonditamente nel prosieguo (cfr. infra 1.3, 1.4), hanno trovato prima nell’art. 220 (oggi 293) Trattato CE (in seguito anche TCE), poi nell'art. K 3 Trattato UE (in seguito anche TUE) ed, infine, nell’art. 65 TCE la loro fonte costitutiva. Attraverso l’attuazione di tali norme, dunque, il legislatore comunitario ha proceduto, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, a garantire un sufficiente grado di armonizzazione nel settore degli strumenti di realizzazione della tutela giurisdizionale tale da garantire il buon funzionamento del mercato unico che costituisce, giova sin d'ora sottolinearlo, lo scopo ed il limite di questa opera di ravvicinamento.
La circolazione dei titoli fallimentari nell'ambito delle procedure concorsuali intracomunitarie
Ettore, Consalvi
2009
Abstract
Il ravvicinamento delle procedure civili nell’ambito dell’Unione Europea (UE) è generalmente considerato un processo essenziale ai fini del buon funzionamento del mercato unico in quanto le disparità tra le discipline normative applicate nell’UE sono potenzialmente idonee a falsare il gioco della concorrenza. Invero, come ha sottolineato la dottrina, la complessità ed il particolare tecnicismo della disciplina normativa processuale determina una rilevante mancanza di trasparenza nella sua applicazione mentre la vita degli affari necessita di un diritto conosciuto, conoscibile, prevedibile e funzionale. Fonte di pregiudizio per un corretto svolgimento del principio di libera concorrenza è poi costituita dal costo ineguale dello svolgimento dei procedimenti, e ciò sia sotto un profilo strettamente giudiziale sia per quanto concerne i relativi costi fiscali e sociali. Inoltre, è noto che la differente efficacia delle diverse tecniche processuali può determinare l’insorgere di gravi situazioni di disparità nella tutela dei diritti sicché la creazione di uno spazio giudiziario europeo non può prescindere dalla predisposizione di strumenti idonei a garantire risultati tra di loro comparabili. Tuttavia, sebbene la soluzione migliore al fine di garantire un regime di concorrenza ottimale sia l’elaborazione di una disciplina europea unitaria in tali settori del diritto, la sua realizzazione appare, allo stato attuale, impensabile. Al riguardo, occorre in primis ricordare le marcate differenze tra gli ordinamenti processuali dei diversi Stati membri nonché il forte attaccamento da parte dei ceti forensi alle proprie tradizioni; in secondo luogo, va rilevata la consacrazione, come istituto cardine dell’ordinamento comunitario, del principio di sussidiarietà il quale costituisce, da un punto di vista politico e normativo, il maggiore ostacolo all’unificazione del diritto processuale europeo. Data l’impossibilità di implementare tale processo normativo, la tendenziale uniformità di disciplina richiesta dal buon funzionamento del mercato unico ha prodotto un ampio fenomeno di armonizzazione degli ordinamenti processuali il quale si è sviluppato, da un punto di vista giurisprudenziale e legislativo, sia in maniera “spontanea” (c.d. armonizzazione indiretta) sia in maniera cogente mediante atti di legislazione comunitaria (c.d. armonizzazione diretta). Il fenomeno dell’armonizzazione indiretta ha avuto sicuramente nella giurisprudenza il suo motore principale ed, in particolare, nell'operato della Corte di Giustizia la quale, attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale, ha proceduto ad una sostanziale canonizzazione di fondamentali istituti processuali che a loro volta hanno profondamente influenzato l’ordinamento giuridico dei singoli Stati membri. Da un punto di vista legislativo, il fenomeno dell’armonizzazione indiretta si è attuato mediante la predisposizione di discipline uniformi da parte dei diversi sistemi giuridici senza che vi fosse alcun obbligo di carattere comunitario o, comunque, derivante da strumenti di carattere convenzionale. Esempio emblematico è costituito a tal riguardo dalla disciplina dei criteri di competenza internazionale elaborata dai diversi Stati membri nell’ambito del proprio diritto internazionale privato dove si registra un sostanziale rispetto dei criteri individuati nella Convenzione di Bruxelles (cfr., inter alia, art. 3 Legge 218/95, art. 22 Ley organica del Poder Judicial 6/1985, § 328 del ZPO 7). La c.d. armonizzazione diretta è invece basata sull’adozione di atti comunitari di natura convenzionale o cogente che, come si osserverà più approfonditamente nel prosieguo (cfr. infra 1.3, 1.4), hanno trovato prima nell’art. 220 (oggi 293) Trattato CE (in seguito anche TCE), poi nell'art. K 3 Trattato UE (in seguito anche TUE) ed, infine, nell’art. 65 TCE la loro fonte costitutiva. Attraverso l’attuazione di tali norme, dunque, il legislatore comunitario ha proceduto, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, a garantire un sufficiente grado di armonizzazione nel settore degli strumenti di realizzazione della tutela giurisdizionale tale da garantire il buon funzionamento del mercato unico che costituisce, giova sin d'ora sottolinearlo, lo scopo ed il limite di questa opera di ravvicinamento.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/195049
URN:NBN:IT:UNIROMA2-195049