La presente ricerca studia l’esame incrociato, preliminarmente sotto il profilo della sua ratio, della sua funzione e della sua applicazione soprattutto nel nostro ordinamento. L’esame incrociato, come strumento di gnoseologia giudiziaria è il frutto della filosofia che connota il modello accusatorio: la ricerca della verità avviene nel contraddittorio tra le parti attraverso il metodo dialettico, strumento per misurare la genuinità e l’attendibilità della fonte dichiarativa. E’ stata ricostruita la disciplina dell’istituto dal codice pre-vigente, sino ad approdare al riconoscimento di rango costituzionale del diritto alla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti. Inoltre è stata effettuata una disamina generale delle attività preliminari al dibattimento e all’esame incrociato. E’ stato poi approfondito il tema oggetto della presente indagine con riferimento all’esame dell’imputato e delle parti private (compreso il minorenne), in tutte le dimensioni (anche in relazione all’esame a distanza) nonché illustrate le norme fondamentali che regolano le modalità di assunzione. Sono state analizzate le regole per l’esame testimoniale, riflettendo sulle possibili conseguenze della loro violazione e sui possibili rimedi processuali. In particolare, è stato affrontato il tema delle domande nocive e del divieto di domande suggestive (leading questions) nell’esame diretto, la possibilità di proporle nel controesame e la valutazione delle contestazioni delle precedenti dichiarazioni difformi con un excursus dell’altalenante orientamento giurisprudenziale sull’art. 500 c.p.p. Ci si è soffermati, inoltre, sul rapporto tra le parti ed il giudice nel condurre l’istruttoria dibattimentale e nell’acquisire la fonte dichiarativa. Infine, si è passata in rassegna la tecnica della cross examination, soprattutto alla luce della letteratura e delle prassi prevalentemente dei sistemi di common law. In sintesi estrapolando l’essenziale struttura dell’esame incrociato si possono distinguere tre momenti: 1) direct-examination: e’ l’esame (necessario) condotto dalla parte che ha introdotto il teste; 2) cross examination: è il controesame condotto dalla parte avversa, che ha un interesse contrario a quella che ha chiesto l’esame del testimone ed è eventuale, nel senso che la controparte ha ‘facoltà’ di porre domande alla persona già sentita nell’esame diretto; 3) re-examination: è il riesame, pure eventuale, condotto da chi ha introdotto il teste. L’esame diretto, tende ad ottenere la più accurata e puntuale manifestazione dei fatti conosciuti dal teste e utili all’assunto di chi lo ha introdotto. Si presume, d’altra parte, che l’interrogante conosca previamente il bagaglio di informazioni del teste, che egli deve avere vagliato, unitamente alla sua attendibilità. Il clima psicologico fra interrogante e interrogato è, normalmente, conciliativo-collaborativo. La cross examination costituisce un diritto, non già di un obbligo e, per tale ragione, nessuna disposizione processuale ne subordina l’ammissibilità ad una preventiva richiesta. La centralità del controesame nella formazione della prova dibattimentale è stata affermata, in più occasioni, anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale la mancata possibilità di controinterrogare i soggetti che abbiano reso dichiarazioni a carico dell’imputato comporta una violazione dell'art. 6, comma 1 e 3, della Convenzione dei diritti dell’uomo. Scopo delle domande in controesame è la verifica dell’attendibilità del teste, attraverso l’impeachment (cross examination ‘distruttiva’) tendente a demolirne le dichiarazioni, saggiarne le reazioni e farlo cadere in contraddizione; così da dare attuazione al principio secondo cui la prova capace di resistere alle suggestioni è quella che più si accredita. La re-examination, da ultima, tende a consentire, a chi ha introdotto la prova, il ‘recupero’, per così dire, dei fatti emersi nell’esame e dell’attendibilità del teste. Ciò posto, sono state esaminate una serie di regole che fungono da corollari necessari per la corretta applicazione dell’istituto. Nel rivolgere una domanda al testimone, la parte dovrà sempre avere una base sulla quale avrà fondato la risposta ‘attesa’. In altre parole, l’avvocato (o il pubblico ministero) dovrà avere una ragionevole aspettativa circa la conferma ‘sì’, o la smentita ‘no’, sulla circostanza oggetto della ‘domanda’ e dovrà avere a disposizione adeguati strumenti per ‘contrastare’ la eventuale risposta inattesa e negativa per la propria linea difensiva. A tale fine, dunque, risulterà decisivo ed insostituibile il più accurato studio nella preparazione dell’esame e controesame, sull’oggetto della deposizione e sulla persona del testimone. In relazione alla tecnica dell’esame sono state sviluppate le questioni relative alla preparazione dell’imputato, alle modalità di escussione del consulente tecnico e del teste c.d. ostile, ossia di quel teste che la parte introduce ritenendolo a sé favorevole e, ciononostante, in sede di esame diretto si rivela contrario. Con riferimento al controesame sono state valutate le circostanze in base alle quali è utile procedervi o meno, nonché come agire nel caso del teste esperto. Inoltre si è descritta la tecnica del riesame. Infine, un breve accenno è stato dedicato alle linee guida psico-forensi e alle recenti tecniche per vagliare la suggestionabilità del testimone. A conclusione dell’elaborato, una serie di riflessioni riguardano le lacune normative e la distorsione applicativa della disciplina dell’esame incrociato prospettando qualche suggerimento per implementare il sistema.
Audizione incrociata della fonte dichiarativa
MITTICA, FRANCESCA ROMANA
2018
Abstract
La presente ricerca studia l’esame incrociato, preliminarmente sotto il profilo della sua ratio, della sua funzione e della sua applicazione soprattutto nel nostro ordinamento. L’esame incrociato, come strumento di gnoseologia giudiziaria è il frutto della filosofia che connota il modello accusatorio: la ricerca della verità avviene nel contraddittorio tra le parti attraverso il metodo dialettico, strumento per misurare la genuinità e l’attendibilità della fonte dichiarativa. E’ stata ricostruita la disciplina dell’istituto dal codice pre-vigente, sino ad approdare al riconoscimento di rango costituzionale del diritto alla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti. Inoltre è stata effettuata una disamina generale delle attività preliminari al dibattimento e all’esame incrociato. E’ stato poi approfondito il tema oggetto della presente indagine con riferimento all’esame dell’imputato e delle parti private (compreso il minorenne), in tutte le dimensioni (anche in relazione all’esame a distanza) nonché illustrate le norme fondamentali che regolano le modalità di assunzione. Sono state analizzate le regole per l’esame testimoniale, riflettendo sulle possibili conseguenze della loro violazione e sui possibili rimedi processuali. In particolare, è stato affrontato il tema delle domande nocive e del divieto di domande suggestive (leading questions) nell’esame diretto, la possibilità di proporle nel controesame e la valutazione delle contestazioni delle precedenti dichiarazioni difformi con un excursus dell’altalenante orientamento giurisprudenziale sull’art. 500 c.p.p. Ci si è soffermati, inoltre, sul rapporto tra le parti ed il giudice nel condurre l’istruttoria dibattimentale e nell’acquisire la fonte dichiarativa. Infine, si è passata in rassegna la tecnica della cross examination, soprattutto alla luce della letteratura e delle prassi prevalentemente dei sistemi di common law. In sintesi estrapolando l’essenziale struttura dell’esame incrociato si possono distinguere tre momenti: 1) direct-examination: e’ l’esame (necessario) condotto dalla parte che ha introdotto il teste; 2) cross examination: è il controesame condotto dalla parte avversa, che ha un interesse contrario a quella che ha chiesto l’esame del testimone ed è eventuale, nel senso che la controparte ha ‘facoltà’ di porre domande alla persona già sentita nell’esame diretto; 3) re-examination: è il riesame, pure eventuale, condotto da chi ha introdotto il teste. L’esame diretto, tende ad ottenere la più accurata e puntuale manifestazione dei fatti conosciuti dal teste e utili all’assunto di chi lo ha introdotto. Si presume, d’altra parte, che l’interrogante conosca previamente il bagaglio di informazioni del teste, che egli deve avere vagliato, unitamente alla sua attendibilità. Il clima psicologico fra interrogante e interrogato è, normalmente, conciliativo-collaborativo. La cross examination costituisce un diritto, non già di un obbligo e, per tale ragione, nessuna disposizione processuale ne subordina l’ammissibilità ad una preventiva richiesta. La centralità del controesame nella formazione della prova dibattimentale è stata affermata, in più occasioni, anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale la mancata possibilità di controinterrogare i soggetti che abbiano reso dichiarazioni a carico dell’imputato comporta una violazione dell'art. 6, comma 1 e 3, della Convenzione dei diritti dell’uomo. Scopo delle domande in controesame è la verifica dell’attendibilità del teste, attraverso l’impeachment (cross examination ‘distruttiva’) tendente a demolirne le dichiarazioni, saggiarne le reazioni e farlo cadere in contraddizione; così da dare attuazione al principio secondo cui la prova capace di resistere alle suggestioni è quella che più si accredita. La re-examination, da ultima, tende a consentire, a chi ha introdotto la prova, il ‘recupero’, per così dire, dei fatti emersi nell’esame e dell’attendibilità del teste. Ciò posto, sono state esaminate una serie di regole che fungono da corollari necessari per la corretta applicazione dell’istituto. Nel rivolgere una domanda al testimone, la parte dovrà sempre avere una base sulla quale avrà fondato la risposta ‘attesa’. In altre parole, l’avvocato (o il pubblico ministero) dovrà avere una ragionevole aspettativa circa la conferma ‘sì’, o la smentita ‘no’, sulla circostanza oggetto della ‘domanda’ e dovrà avere a disposizione adeguati strumenti per ‘contrastare’ la eventuale risposta inattesa e negativa per la propria linea difensiva. A tale fine, dunque, risulterà decisivo ed insostituibile il più accurato studio nella preparazione dell’esame e controesame, sull’oggetto della deposizione e sulla persona del testimone. In relazione alla tecnica dell’esame sono state sviluppate le questioni relative alla preparazione dell’imputato, alle modalità di escussione del consulente tecnico e del teste c.d. ostile, ossia di quel teste che la parte introduce ritenendolo a sé favorevole e, ciononostante, in sede di esame diretto si rivela contrario. Con riferimento al controesame sono state valutate le circostanze in base alle quali è utile procedervi o meno, nonché come agire nel caso del teste esperto. Inoltre si è descritta la tecnica del riesame. Infine, un breve accenno è stato dedicato alle linee guida psico-forensi e alle recenti tecniche per vagliare la suggestionabilità del testimone. A conclusione dell’elaborato, una serie di riflessioni riguardano le lacune normative e la distorsione applicativa della disciplina dell’esame incrociato prospettando qualche suggerimento per implementare il sistema.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/195263
URN:NBN:IT:UNIROMA2-195263