Il presente lavoro è orientato ad indagare i profili sistematici dell’applicazione della norma dell’art. 2467 cc (Finanziamenti dei soci nella srl), nell’ambito dei Gruppi di società, attraverso il richiamo operato dall’art. 2497 quinquies (finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento). L’analisi ha consentito di individuare, con riferimento ai settori disciplinari di riferimento, alcune grandi peculiarità di cui tenere conto, tra cui: 1) lo strettissimo legame tra l’azione ex art. 2497 quinquies e quella ex art. 2497; 2) il connotato organizzativo del finanziamento intragruppo. Tali elementi sono stati impiegati quali chiavi di lettura per risolvere una serie di profili applicativi dell’art. 2467 nell’ambito dei gruppi e per ipotizzare i termini ed i limiti di un’azione di responsabilità fondata, ex art. 2497, sulla violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale nell’ambito della gestione finanziaria di un Gruppo di società. L’analisi delle specificità applicative dell’art. 2467 ai gruppi di società è stata condotta distinguendo i profili soggettivi (cioè coloro che subiscono l’applicazione della norma: il gruppo di comando), da quelli oggettivi (il tipo di attività esercitata, l’eccessivo squilibrio dell’indebitamento, la ragionevolezza del conferimento). Il tema della responsabilità è stato affrontato partendo dal presupposto che sulla capogruppo grava una responsabilità da “gestione”, improntata a principi di corretta gestione. Assumendo che la responsabilità per tale specifica attività di gestione e per le sue conseguenze dannose non possa essere ricondotta ad alcuno schema extracontrattuale, ma debba trovare riferimento nello speciale regime di responsabilità costruito dall’art. 2497 in ragione del requisito organizzativo, e ritenendo che vi siano ragioni di tutela che portano inevitabilmente ad applicare all’ipotesi dei finanziamenti ex art. 2467 anche la sanzione della responsabilità ex art. 2497, si è ritenuto di poter concludere che la fattispecie di cui all’art. 2467 ricada, in virtù del richiamo dell’art. 2497 quinquies, sotto l’ambito della responsabilità da direzione e coordinamento di cui all’art. 2497, con una serie di conseguenze in termini sistematici che sono state esaminate.

Profili sistematici della disciplina dei finanziamenti dei soci nell’attività di direzione e coordinamento (Art. 2497 quinquies): la responsabilità da "scorretto finanziamento"

Andrea, Palazzolo
2009

Abstract

Il presente lavoro è orientato ad indagare i profili sistematici dell’applicazione della norma dell’art. 2467 cc (Finanziamenti dei soci nella srl), nell’ambito dei Gruppi di società, attraverso il richiamo operato dall’art. 2497 quinquies (finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento). L’analisi ha consentito di individuare, con riferimento ai settori disciplinari di riferimento, alcune grandi peculiarità di cui tenere conto, tra cui: 1) lo strettissimo legame tra l’azione ex art. 2497 quinquies e quella ex art. 2497; 2) il connotato organizzativo del finanziamento intragruppo. Tali elementi sono stati impiegati quali chiavi di lettura per risolvere una serie di profili applicativi dell’art. 2467 nell’ambito dei gruppi e per ipotizzare i termini ed i limiti di un’azione di responsabilità fondata, ex art. 2497, sulla violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale nell’ambito della gestione finanziaria di un Gruppo di società. L’analisi delle specificità applicative dell’art. 2467 ai gruppi di società è stata condotta distinguendo i profili soggettivi (cioè coloro che subiscono l’applicazione della norma: il gruppo di comando), da quelli oggettivi (il tipo di attività esercitata, l’eccessivo squilibrio dell’indebitamento, la ragionevolezza del conferimento). Il tema della responsabilità è stato affrontato partendo dal presupposto che sulla capogruppo grava una responsabilità da “gestione”, improntata a principi di corretta gestione. Assumendo che la responsabilità per tale specifica attività di gestione e per le sue conseguenze dannose non possa essere ricondotta ad alcuno schema extracontrattuale, ma debba trovare riferimento nello speciale regime di responsabilità costruito dall’art. 2497 in ragione del requisito organizzativo, e ritenendo che vi siano ragioni di tutela che portano inevitabilmente ad applicare all’ipotesi dei finanziamenti ex art. 2467 anche la sanzione della responsabilità ex art. 2497, si è ritenuto di poter concludere che la fattispecie di cui all’art. 2467 ricada, in virtù del richiamo dell’art. 2497 quinquies, sotto l’ambito della responsabilità da direzione e coordinamento di cui all’art. 2497, con una serie di conseguenze in termini sistematici che sono state esaminate.
10-mar-2009
it
Cabras, Giovanni
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/201300
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIROMA2-201300