La presente trattazione si pone come obiettivo quello di indagare l’ammissibilità nell’ordinamento italiano – ed entro che limiti – dei patti limitativi della responsabilità patrimoniale, in grado di dare vita ai debiti c.d. limited-recourse o non-recourse. 1 L’espressione fa riferimento ad un fenomeno polimorfo, che racchiude, in senso descrittivo, tutte le ipotesi in cui il rapporto creditorio è limitato in punto di responsabilità, per fonte negoziale o legale, legandosi l’aspettativa di recupero del debito in via esclusiva ad uno specifico bene o ad uno specifico complesso di beni. 2 La rinuncia alla responsabilità personale del debitore, d’altra parte, ha chiaramente un costo, richiedendosi in genere come contropartita un tasso di interesse più elevato o altre condizioni più rigorose. Nella prassi, questo tipo di struttura obbligatoria è tutt’altro che infrequente. Spesso, infatti, la clausola “non recourse” accede agli strumenti finanziari3 o ai contratti di finanziamento che vengono impiegati in contesti di prestiti immobiliari o progetti complessi, o in generale, contraddistinti da incertezza sul reddito futuro, in quanto protegge il debitore da potenziali perdite finanziarie personali nel caso in cui il progetto non generi i profitti previsti o fallisca. Nonostante la notevole diffusione, tuttavia, nell’ambito del fenomeno “nonrecourse” si annida un problema che, seppur apparentemente risolto dalla dottrina maggioritaria, è ancora oggetto di forte dibattito.
Le limitazioni convenzionali della responsabilità patrimoniale, con particolare riferimento ai finanziamenti di tipo non-recourse e limited-recourse
MASSARELLI, MONICA
2024
Abstract
La presente trattazione si pone come obiettivo quello di indagare l’ammissibilità nell’ordinamento italiano – ed entro che limiti – dei patti limitativi della responsabilità patrimoniale, in grado di dare vita ai debiti c.d. limited-recourse o non-recourse. 1 L’espressione fa riferimento ad un fenomeno polimorfo, che racchiude, in senso descrittivo, tutte le ipotesi in cui il rapporto creditorio è limitato in punto di responsabilità, per fonte negoziale o legale, legandosi l’aspettativa di recupero del debito in via esclusiva ad uno specifico bene o ad uno specifico complesso di beni. 2 La rinuncia alla responsabilità personale del debitore, d’altra parte, ha chiaramente un costo, richiedendosi in genere come contropartita un tasso di interesse più elevato o altre condizioni più rigorose. Nella prassi, questo tipo di struttura obbligatoria è tutt’altro che infrequente. Spesso, infatti, la clausola “non recourse” accede agli strumenti finanziari3 o ai contratti di finanziamento che vengono impiegati in contesti di prestiti immobiliari o progetti complessi, o in generale, contraddistinti da incertezza sul reddito futuro, in quanto protegge il debitore da potenziali perdite finanziarie personali nel caso in cui il progetto non generi i profitti previsti o fallisca. Nonostante la notevole diffusione, tuttavia, nell’ambito del fenomeno “nonrecourse” si annida un problema che, seppur apparentemente risolto dalla dottrina maggioritaria, è ancora oggetto di forte dibattito.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/215110
URN:NBN:IT:UNIROMA2-215110