Negli atti giuridici prodotti nel Regno italico a partire dal IX secolo si trovano di norma dichiarazioni tramite cui un soggetto esplicita l’adesione alla legge del proprio popolo. I documenti veicolano un’immagine della società connotata in senso etnico, che ha influenzato le ricerche degli storici a partire dall’Ottocento. Essi concepivano il mondo altomedievale in termini dualistici e vedevano conflitti etnici tra Romani e Longobardi, popoli pensati come comunità strutturate nello stesso modo in cui immaginavano le comunità alla base degli stati-nazione europei. In questo quadro interpretativo la testimonianza delle professioni di legge consente di attestare l’appartenenza giuridica e di stirpe/nazione/razza dei soggetti, costituendo un elemento in cui si configura un incontro oggettivato tra la sfera della ‘nazione/razza’ e quella della ‘legge’, incontro che contribuisce a dare forma a una lettura sostanzializzante e statica del diritto, trasmesso su un piano genetico, come un carattere ereditario legato a un popolo. Il superamento di questi paradigmi interpretativi è stato al centro di una intensa stagione di rinnovamento storiografico a cavallo degli anni Duemila, quando gli studiosi hanno iniziato a rileggere il passato altomedievale decostruendo i discorsi e le identità etniche, sulla base di un modello di comprensione dinamico e relazionale. In questo processo le fonti giuridiche hanno ricoperto un ruolo marginale e, nonostante alcuni fondamentali contributi sui codici di legge barbarici, gli atti della pratica e le professioni di legge non sono stati oggetto di una vera e propria discussione. Obiettivo di questo lavoro è riportare al centro le pratiche, cercando di rompere la dicotomia tra norma e prassi, per mostrare come anche le pratiche veicolino una visione della comunità distintiva. Ovvero, in continuità con le leggi e traslandone il linguaggio, le pratiche giuridiche interpretano la realtà sociale attribuendogli significati propri e costruendo un proprio universo di senso. Un senso pratico, appunto, che risponde a regole e ragioni della prassi legale, ovvero in primis alla stabilitas di cui il documento deve essere portatore di fronte ai giudici. In questa visione il diritto, lungi costituire un quadro statico, si configura come un elemento dinamico e situazionale, plasmato dalle relazioni sociali e dalle esigenze politiche del tempo. Lo studio delle categorie etniche nelle leggi longobarde e delle pratiche di identificazione nelle carte, rivela una notevole ambiguità. Accanto alla visione della comunità delle leggi, costruita attraverso la matrice semantica della gens, i documenti mostrano linguaggi combinati con il quadro normativo romano e le pratiche di identificazione etnica sono rarissime. Il prisma del genere consente, tuttavia, di individuare degli scarti tra le leggi e di dare senso alle poche identificazioni etniche che si trovano. Esse sono riconducibili a esigenze specifiche degli atti in determinati contesti, legati alla mobilità. Di norma gli attori si muovevano in un quadro di aspettative combinate, dove non era necessario definire la propria appartenenza a una sfera normativa longobarda o romana. Successivamente, con la conquista carolingia del regno longobardo, i quadri legali si strutturano in senso pluralista: i sovrani ammettono che ognuno possa seguire la propria di legge ovunque nell’impero, favorendo la mobilità delle élites e adattando principi che erano stati definiti nell’impero franco-merovingio. Gradualmente le pratiche di identificazione diventano comuni, sempre rispondendo a logiche legali volte a legittimare alcuni usi rispetto all’appartenenza giuridica dei soggetti. Le carte iniziano a essere articolate attraverso una grammatica della distinzione etnica, implementando schemi formulari specifici che, unitamente alle professioni di legge, si depositano negli habitus notarili, diventando uso comune a partire dagli anni 880-900.

Leggi, carte, genti. Pluralismo normativo, pratiche giuridiche e processi di identificazione etnica nell’Italia alto medievale (secoli VII-IX)

FELETTI, FEDERICO
2025

Abstract

Negli atti giuridici prodotti nel Regno italico a partire dal IX secolo si trovano di norma dichiarazioni tramite cui un soggetto esplicita l’adesione alla legge del proprio popolo. I documenti veicolano un’immagine della società connotata in senso etnico, che ha influenzato le ricerche degli storici a partire dall’Ottocento. Essi concepivano il mondo altomedievale in termini dualistici e vedevano conflitti etnici tra Romani e Longobardi, popoli pensati come comunità strutturate nello stesso modo in cui immaginavano le comunità alla base degli stati-nazione europei. In questo quadro interpretativo la testimonianza delle professioni di legge consente di attestare l’appartenenza giuridica e di stirpe/nazione/razza dei soggetti, costituendo un elemento in cui si configura un incontro oggettivato tra la sfera della ‘nazione/razza’ e quella della ‘legge’, incontro che contribuisce a dare forma a una lettura sostanzializzante e statica del diritto, trasmesso su un piano genetico, come un carattere ereditario legato a un popolo. Il superamento di questi paradigmi interpretativi è stato al centro di una intensa stagione di rinnovamento storiografico a cavallo degli anni Duemila, quando gli studiosi hanno iniziato a rileggere il passato altomedievale decostruendo i discorsi e le identità etniche, sulla base di un modello di comprensione dinamico e relazionale. In questo processo le fonti giuridiche hanno ricoperto un ruolo marginale e, nonostante alcuni fondamentali contributi sui codici di legge barbarici, gli atti della pratica e le professioni di legge non sono stati oggetto di una vera e propria discussione. Obiettivo di questo lavoro è riportare al centro le pratiche, cercando di rompere la dicotomia tra norma e prassi, per mostrare come anche le pratiche veicolino una visione della comunità distintiva. Ovvero, in continuità con le leggi e traslandone il linguaggio, le pratiche giuridiche interpretano la realtà sociale attribuendogli significati propri e costruendo un proprio universo di senso. Un senso pratico, appunto, che risponde a regole e ragioni della prassi legale, ovvero in primis alla stabilitas di cui il documento deve essere portatore di fronte ai giudici. In questa visione il diritto, lungi costituire un quadro statico, si configura come un elemento dinamico e situazionale, plasmato dalle relazioni sociali e dalle esigenze politiche del tempo. Lo studio delle categorie etniche nelle leggi longobarde e delle pratiche di identificazione nelle carte, rivela una notevole ambiguità. Accanto alla visione della comunità delle leggi, costruita attraverso la matrice semantica della gens, i documenti mostrano linguaggi combinati con il quadro normativo romano e le pratiche di identificazione etnica sono rarissime. Il prisma del genere consente, tuttavia, di individuare degli scarti tra le leggi e di dare senso alle poche identificazioni etniche che si trovano. Esse sono riconducibili a esigenze specifiche degli atti in determinati contesti, legati alla mobilità. Di norma gli attori si muovevano in un quadro di aspettative combinate, dove non era necessario definire la propria appartenenza a una sfera normativa longobarda o romana. Successivamente, con la conquista carolingia del regno longobardo, i quadri legali si strutturano in senso pluralista: i sovrani ammettono che ognuno possa seguire la propria di legge ovunque nell’impero, favorendo la mobilità delle élites e adattando principi che erano stati definiti nell’impero franco-merovingio. Gradualmente le pratiche di identificazione diventano comuni, sempre rispondendo a logiche legali volte a legittimare alcuni usi rispetto all’appartenenza giuridica dei soggetti. Le carte iniziano a essere articolate attraverso una grammatica della distinzione etnica, implementando schemi formulari specifici che, unitamente alle professioni di legge, si depositano negli habitus notarili, diventando uso comune a partire dagli anni 880-900.
16-mag-2025
Italiano
DE ANGELIS, GIANMARCO
Università degli studi di Padova
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Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIPD-217790