Inserito nel tessuto codicistico quasi surrettiziamente, nel contesto di una manovra legislativa diretta a rafforzare gli strumenti normativi a «tutela della sicurezza dei cittadini», il «ricorso straordinario per errore materiale o di fatto» costituisce un unicum nella storia legislativa dell'Italia unita. Prima del 2001, non era mai stato previsto - almeno in ambito processuale penale - un mezzo destinato a porre rimedio agli errori della Corte di cassazione, i provvedimenti della quale, in virt๠della posizione di vertice attribuita alla suprema istanza giurisdizionale (art. 65 o.g.), erano da sempre considerati assolutamente inoppugnabili. In passato, per la verità , non erano mancati tentativi - mai, peraltro, andati a buon fine - volti a superare la rigidità di tale canone: non nasce certo nel nuovo millennio quell'ansia di giustizia che reclama l'emendabilità degli errori palesi del giudice ultimo. Sennonchà©, prima del 200 l, il legislatore aveva sempre ritenuto prevalente l'esigenza di tutela del giudicato formale, mantenendo fermo il principio dell'assoluta intangibilità ; con la conseguenza che la risposta alle esigenze di equità cui si ਠfatto cenno finiva per essere affidata esclusivamente ai rimedi pretori individuati dalla Cassazione: da un lato, alla correzione degli errori materiali e, dall'altro, alla revoca delle ordinanze. Si trattava, perà², di istituti destinati ad altri fini, di guisa che il loro impiego in chiave impugnatoria implicava notevoli forzature, determinando una prassi comprensibilmente variegata e, ciಠche pi๠conta, incerta. In alcuni casi, il supremo Collegio sostituiva le proprie decisioni viziate da errori manifesti, mentre in altri, privilegiando l'istanza di tutela dei valori sottesi all'assoluta inoppugnabilità , rigettava le richieste di "correzione". A mutare il quadro sono intervenute alcune pronunce con cui la Corte costituzionale ha affermato - anzitutto in ambito processuale civile (Corte cast. 17/86 e 36/91 ), poi nell'orbita del rito penale (Corte cost. 395/2000)- la necessità di prevedere rimedi agli errori di fatto in cui incorra la Cassazione. Proprio per adeguare i distinti sistemi processuali alle sollecitazioni della giurisprudenza costituzionale, il legislatore ha introdotto, prima la revocazione delle decisioni della Cassazione civile e, pi๠recentemente, il ricorso straordinario avverso le pronunce adottate dalla Cassazione in sede penale. La disciplina positiva dell'istituto di recente conio risulta- anche a causa delle sue vicende genetiche- per un verso ambigua, sia sul piano dell'inquadramento sistematico del rimedio, sia su quello del vizio censurabile; per altro verso, lacunosa, soprattutto in relazione ai profili procedimentali. Nell'elaborato si à¨, dunque, analizzato il concorso straordinario per errore di fatto, tentando di far luce su tre snodi cruciali: a) l profili sistematici -+ Da tale punto di vista, dopo aver preso atto dell'irriducibile eterogeneità del ricorso per errore materiale - avente natura stricto sensu correttiva - e del ricorso per errore di fatto, si ਠverificata la possibilità di ricondurre quest'ultimo alla categoria dogmatica della revoca. L'indagine ha avuto esito negativo e, pertanto, si ਠapprodati ali' assunto secondo cui il mezzo in parola ha natura impugnatoria. A questo punto, si imponeva di specificare se esso appartenga alla species delle impugnazioni ordinarie o a quella dei mezzi straordinari. àˆ sulla scorta di indici testuali e costituzionali, che si ਠgiunti a ritenere che il mezzo de quo si collochi nel novero delle impugnazioni extra ordinem. Sempre valorizzando le direttive desumibili dalla Grzmdnorm, si ਠtentato di dimostrare che, se di impugnazione straordinaria si tratta, ਠpur sempre un mezzo dotato di duplice fisionomia. In particolare, nei casi in cui l'errore di fatto abbia condotto a negare al condannato il controllo di legittimità , il ricorso straordinario presenta carattere strettamente rescindente: in sintesi, il rimedio comporta l'annullamento della decisione della Cassazione, la conseguente caducazione del precedente giudicato fondato su di essa e, quindi, la riapertura del processo. Proprio percià², esso mostra una forma ibrida. Al di fuori delle ipotesi di violazione del diritto al processo di cassazione, invece, il ricorso si atteggia a rimedio rinnovatori o. All'esito di questa prima parte, si sono esaminati i due corollari della natura straordinaria dell'impugnazione: da un canto, la regola secondo cui il mezzo si rivolge esclusivamente ai provvedimenti che definiscono il processo; dall'altro, la norma che ne limita l' operatività alle sole evenienze in cui la decisione viziata abbia concorso a perfezionare la fattispecie del giudicato di condanna. b) La nozione di errore di fatto -+ Con riferimento al vizio denunciabile mercà© il ricorso, il codice impiega una locuzione - "errore di fatto" - i confini della quale appaiono piuttosto sfumati. Anzitutto, viene da chiedersi a quale nozione di fatto si riferisca la norma dell'art. 625-bis c.p.p., posto che la Cassazione ਠnotoriamente giudice deputato a sindacare solo la quaestio iuris. Al fine di risolvere il quesito, ci si ਠbrevemente intrattenuti sulla natura della cognizione della suprema Corte. Si ਠconstatato come alla base del giudizio di legittimità si collochino sempre dei fatti: quelli, nella specie, espressi da enunciati relativi alle condotte tenute dalle parti o riguardanti l'attività svolta dal giudice nel corso del processo. Fatti, questi, per lo pi๠rappresentati in documenti - intesi come supporto cartolare, frutto della verbalizzazione- suscettibili di essere interpretati. àˆ qui che ਠsorto il secondo interrogativo: ci si ਠchiesti se, ai fini del ricorso straordinario, rilevi unicamente l'errore nella conoscenza immediata del fatto cartolare- ciಠche si ਠridefinito "errore protocollare"- oppure anche l'errore di interpretazione, di valutazione dello stesso. La tesi restrittiva si ਠgiustificata facendo leva, in particolare, sulla necessità di tutela del giudicato. Appurato dunque che, nel contesto dell'art. 625-bis c.p.p., ਠdestinato a rilevare il solo errore protocollare, si ਠposto in luce come questo non sia, per cosଠdire, autosufficiente: in tanto risulta censurabile, in quanto si sia effettivamente tradotto nell'invalidità - intesa in senso ampio, come ingiustizia o nullità -- della pronuncia del supremo Collegio. Ne discende che l'errore di fatto si configura, in realtà , come figura complessa, risultante dalla somma di errore protocollare e invalidità , e destinata anch'essa - come l'impugnazione - ad acquisire lineamenti diversi: vero e proprio vizio, quando si traduce nella lesione del diritto al sindacato di legittimità ; semplice condizione di ammissibilità di un nuovo giudizio da parte della Cassazione, negli altri casi. c) l profili procedimentali -+ In relazione al modus procedendi, la normativa contenuta nell'art. 625-bis c.p.p. si rivela alquanto lacunosa. Il che suscita molteplici questioni, la soluzione delle quali si ਠindividuata suggerendo l'applicazione, vuoi delle regole generali tese a disciplinare i rimedi aventi natura impugnatoria, vuoi delle norme sul ricorso ordinario per cassazione. Alle disposizioni dettate dal titolo primo del libro nono si ਠfatto capo per integrare la disciplina sotto il profilo dei soggetti legittimati a impugnare e delle modalità di presentazione del ricorso; mentre, al fine di risolvere i dubbi legati al vaglio preliminare di inammissibilità del ricorso, si ਠprospettata la necessità di applicare la statuizione dell'art. 61 O c.p.p. Infine, si ਠaffrontato il tema dei provvedimenti conclusivi dell'udienza camerale, destinata all'accertamento dell'errore di fatto: sebbene il codice menzioni genericamente i «provvedimenti necessari per correggere l'errore», ancora una volta, assumerà rilevanza la distinzione tra le fattispecie in cui il ricorso ha natura rescindente e quelle in cui presenta carattere rinnovatorio. Unicamente nelle prime, al termine dell'udienza in camera di consiglio, ove la Corte accerti l'effettiva sussistenza dell'errar facti, dovrà annullare il proprio precedente decisum e rescindere il giudicato di condanna.
IL RICORSO STRAORDINARIO PER ERRORE DI FATTO
-
2015
Abstract
Inserito nel tessuto codicistico quasi surrettiziamente, nel contesto di una manovra legislativa diretta a rafforzare gli strumenti normativi a «tutela della sicurezza dei cittadini», il «ricorso straordinario per errore materiale o di fatto» costituisce un unicum nella storia legislativa dell'Italia unita. Prima del 2001, non era mai stato previsto - almeno in ambito processuale penale - un mezzo destinato a porre rimedio agli errori della Corte di cassazione, i provvedimenti della quale, in virt๠della posizione di vertice attribuita alla suprema istanza giurisdizionale (art. 65 o.g.), erano da sempre considerati assolutamente inoppugnabili. In passato, per la verità , non erano mancati tentativi - mai, peraltro, andati a buon fine - volti a superare la rigidità di tale canone: non nasce certo nel nuovo millennio quell'ansia di giustizia che reclama l'emendabilità degli errori palesi del giudice ultimo. Sennonchà©, prima del 200 l, il legislatore aveva sempre ritenuto prevalente l'esigenza di tutela del giudicato formale, mantenendo fermo il principio dell'assoluta intangibilità ; con la conseguenza che la risposta alle esigenze di equità cui si ਠfatto cenno finiva per essere affidata esclusivamente ai rimedi pretori individuati dalla Cassazione: da un lato, alla correzione degli errori materiali e, dall'altro, alla revoca delle ordinanze. Si trattava, perà², di istituti destinati ad altri fini, di guisa che il loro impiego in chiave impugnatoria implicava notevoli forzature, determinando una prassi comprensibilmente variegata e, ciಠche pi๠conta, incerta. In alcuni casi, il supremo Collegio sostituiva le proprie decisioni viziate da errori manifesti, mentre in altri, privilegiando l'istanza di tutela dei valori sottesi all'assoluta inoppugnabilità , rigettava le richieste di "correzione". A mutare il quadro sono intervenute alcune pronunce con cui la Corte costituzionale ha affermato - anzitutto in ambito processuale civile (Corte cast. 17/86 e 36/91 ), poi nell'orbita del rito penale (Corte cost. 395/2000)- la necessità di prevedere rimedi agli errori di fatto in cui incorra la Cassazione. Proprio per adeguare i distinti sistemi processuali alle sollecitazioni della giurisprudenza costituzionale, il legislatore ha introdotto, prima la revocazione delle decisioni della Cassazione civile e, pi๠recentemente, il ricorso straordinario avverso le pronunce adottate dalla Cassazione in sede penale. La disciplina positiva dell'istituto di recente conio risulta- anche a causa delle sue vicende genetiche- per un verso ambigua, sia sul piano dell'inquadramento sistematico del rimedio, sia su quello del vizio censurabile; per altro verso, lacunosa, soprattutto in relazione ai profili procedimentali. Nell'elaborato si à¨, dunque, analizzato il concorso straordinario per errore di fatto, tentando di far luce su tre snodi cruciali: a) l profili sistematici -+ Da tale punto di vista, dopo aver preso atto dell'irriducibile eterogeneità del ricorso per errore materiale - avente natura stricto sensu correttiva - e del ricorso per errore di fatto, si ਠverificata la possibilità di ricondurre quest'ultimo alla categoria dogmatica della revoca. L'indagine ha avuto esito negativo e, pertanto, si ਠapprodati ali' assunto secondo cui il mezzo in parola ha natura impugnatoria. A questo punto, si imponeva di specificare se esso appartenga alla species delle impugnazioni ordinarie o a quella dei mezzi straordinari. àˆ sulla scorta di indici testuali e costituzionali, che si ਠgiunti a ritenere che il mezzo de quo si collochi nel novero delle impugnazioni extra ordinem. Sempre valorizzando le direttive desumibili dalla Grzmdnorm, si ਠtentato di dimostrare che, se di impugnazione straordinaria si tratta, ਠpur sempre un mezzo dotato di duplice fisionomia. In particolare, nei casi in cui l'errore di fatto abbia condotto a negare al condannato il controllo di legittimità , il ricorso straordinario presenta carattere strettamente rescindente: in sintesi, il rimedio comporta l'annullamento della decisione della Cassazione, la conseguente caducazione del precedente giudicato fondato su di essa e, quindi, la riapertura del processo. Proprio percià², esso mostra una forma ibrida. Al di fuori delle ipotesi di violazione del diritto al processo di cassazione, invece, il ricorso si atteggia a rimedio rinnovatori o. All'esito di questa prima parte, si sono esaminati i due corollari della natura straordinaria dell'impugnazione: da un canto, la regola secondo cui il mezzo si rivolge esclusivamente ai provvedimenti che definiscono il processo; dall'altro, la norma che ne limita l' operatività alle sole evenienze in cui la decisione viziata abbia concorso a perfezionare la fattispecie del giudicato di condanna. b) La nozione di errore di fatto -+ Con riferimento al vizio denunciabile mercà© il ricorso, il codice impiega una locuzione - "errore di fatto" - i confini della quale appaiono piuttosto sfumati. Anzitutto, viene da chiedersi a quale nozione di fatto si riferisca la norma dell'art. 625-bis c.p.p., posto che la Cassazione ਠnotoriamente giudice deputato a sindacare solo la quaestio iuris. Al fine di risolvere il quesito, ci si ਠbrevemente intrattenuti sulla natura della cognizione della suprema Corte. Si ਠconstatato come alla base del giudizio di legittimità si collochino sempre dei fatti: quelli, nella specie, espressi da enunciati relativi alle condotte tenute dalle parti o riguardanti l'attività svolta dal giudice nel corso del processo. Fatti, questi, per lo pi๠rappresentati in documenti - intesi come supporto cartolare, frutto della verbalizzazione- suscettibili di essere interpretati. àˆ qui che ਠsorto il secondo interrogativo: ci si ਠchiesti se, ai fini del ricorso straordinario, rilevi unicamente l'errore nella conoscenza immediata del fatto cartolare- ciಠche si ਠridefinito "errore protocollare"- oppure anche l'errore di interpretazione, di valutazione dello stesso. La tesi restrittiva si ਠgiustificata facendo leva, in particolare, sulla necessità di tutela del giudicato. Appurato dunque che, nel contesto dell'art. 625-bis c.p.p., ਠdestinato a rilevare il solo errore protocollare, si ਠposto in luce come questo non sia, per cosଠdire, autosufficiente: in tanto risulta censurabile, in quanto si sia effettivamente tradotto nell'invalidità - intesa in senso ampio, come ingiustizia o nullità -- della pronuncia del supremo Collegio. Ne discende che l'errore di fatto si configura, in realtà , come figura complessa, risultante dalla somma di errore protocollare e invalidità , e destinata anch'essa - come l'impugnazione - ad acquisire lineamenti diversi: vero e proprio vizio, quando si traduce nella lesione del diritto al sindacato di legittimità ; semplice condizione di ammissibilità di un nuovo giudizio da parte della Cassazione, negli altri casi. c) l profili procedimentali -+ In relazione al modus procedendi, la normativa contenuta nell'art. 625-bis c.p.p. si rivela alquanto lacunosa. Il che suscita molteplici questioni, la soluzione delle quali si ਠindividuata suggerendo l'applicazione, vuoi delle regole generali tese a disciplinare i rimedi aventi natura impugnatoria, vuoi delle norme sul ricorso ordinario per cassazione. Alle disposizioni dettate dal titolo primo del libro nono si ਠfatto capo per integrare la disciplina sotto il profilo dei soggetti legittimati a impugnare e delle modalità di presentazione del ricorso; mentre, al fine di risolvere i dubbi legati al vaglio preliminare di inammissibilità del ricorso, si ਠprospettata la necessità di applicare la statuizione dell'art. 61 O c.p.p. Infine, si ਠaffrontato il tema dei provvedimenti conclusivi dell'udienza camerale, destinata all'accertamento dell'errore di fatto: sebbene il codice menzioni genericamente i «provvedimenti necessari per correggere l'errore», ancora una volta, assumerà rilevanza la distinzione tra le fattispecie in cui il ricorso ha natura rescindente e quelle in cui presenta carattere rinnovatorio. Unicamente nelle prime, al termine dell'udienza in camera di consiglio, ove la Corte accerti l'effettiva sussistenza dell'errar facti, dovrà annullare il proprio precedente decisum e rescindere il giudicato di condanna.I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14242/232696
			
		
	
	
	
			      	URN:NBN:IT:UNITS-232696