Il presente lavoro àƒ¨ dedicato allࢠanalisi dellࢠassetto giuridico, attuale ed in fieri, dei rapporti patrimoniali tra coniugi e partner nel diritto internazionale privato dellࢠUnione Europea. La ricerca, attraverso lࢠesame degli strumenti normativi in vigore ed in fase di studio nel contesto europeo, nonchàƒ© dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti dellࢠuomo, da un lato, intende mettere in luce la crescente rilevanza della materia, le problematiche giuridiche ad essa connesse e le lacune di disciplina che ancora la caratterizzano; dallࢠaltro, si prefigge di verificare lࢠopportunitàƒÂ  e la fattibilitàƒÂ  concreta di soluzioni uniformi a livello europeo, tese a superare le carenze riscontrate sul piano nazionale, in ossequio alle esigenze di armonizzazione normativa e di certezza dei rapporti giuridici allࢠinterno dellࢠUnione. Nella societàƒÂ  contemporanea, cosàƒ¬ fortemente orientata al superamento dei confini tra Stati, sono sempre piàƒ¹ numerosi i matrimoni e le diverse forme di unioni familiari caratterizzati da elementi di internazionalitàƒÂ , tra soggetti di cittadinanza diversa o tra connazionali che trasferiscono la propria vita comune allࢠestero, con affari e beni probabilmente situati in piàƒ¹ di un unico Paese. A fronte della tendenza allࢠinternazionalizzazione della famiglia e delle sue dinamiche, nello spazio giudiziario europeo - caratterizzato da un alto livello di integrazione tra Stati - si evidenzia lࢠutilitàƒÂ  di unࢠarmonizzazione di diritto che attraverso lࢠadozione di una disciplina unitaria semplifichi la regolamentazione di situazioni giuridiche con elementi di estraneitàƒÂ , in vista della piena realizzazione della libera circolazione delle persone. Il panorama normativo dei singoli Stati membri evidenzia, infatti, allo stato attuale, una grande varietàƒÂ  di soluzioni a livello tanto di diritto sostanziale, quanto di diritto internazionale privato, che inevitabilmente determina una situazione di incertezza sia per i coniugi, che ad esempio possono trovarsi soggetti a regimi matrimoniali diversi a seconda dellࢠautoritàƒÂ  giurisdizionale adita, sia per i partner legati da unࢠunione registrata, passibile di non essere riconosciuta oltre i confini dello Stato di registrazione, sia per i terzi (si pensi ai creditori) che con gli stessi coniugi o partner abbiano intrattenuto rapporti giuridici, sia, infine, per gli operatori del diritto chiamati a destreggiarsi tra le intricate vicende patrimoniali della famiglia. Lࢠevidente disarmonia nelle soluzioni adottate dai legislatori nazionali costituisce un rilevante ostacolo alla libera circolazione delle persone, che non appare piàƒ¹ conciliabile con gli obiettivi fatti propri dallࢠUnione Europea nel Programma di Stoccolma per il periodo 2010-2014. Nel delineare le prioritàƒÂ  necessarie alla creazione e al rafforzamento di uno spazio di libertàƒÂ , sicurezza, giustizia unitario, proprio in tale occasione àƒ¨ stata rimarcata la necessitàƒÂ  di azioni concentrate sugli interessi e sulle esigenze dei singoli. In particolare, il raggiungimento di una ࢠcittadinanza europeaࢠviene subordinato al conferimento dei diritti fondamentali della persona, primo tra tutti il rispetto della vita familiare, al pieno esercizio del diritto di libera circolazione, da assicurare non solo ai cittadini ma anche ai loro familiari, nonchàƒ© allࢠeffettiva possibilitàƒÂ  ࢠdi far valere tali diritti ovunque nellࢠUnioneࢠ, facilitando lࢠaccesso alla giustizia. Se, tuttavia, in assenza di una norma specifica dei Trattati che attribuisca alle Istituzioni la competenza ad adottare atti di armonizzazione sostanziale, lࢠunificazione materiale del diritto di famiglia appare ancora troppo lontana e prematura, piàƒ¹ concreta ed attuabile si rivela - anche in materia di regimi patrimoniali della coppia - la predisposizione di un sistema unitario di diritto internazionale privato europeo, fondato sulla cooperazione giudiziaria in materia civile. Infatti, proprio sulla scorta di tale competenza indiretta, attualmente sancita allࢠart. 81 TFUE, si àƒ¨ assistito negli ultimi anni al progressivo intensificarsi dellࢠazione dellࢠUnione nel diritto di famiglia, attratto su piàƒ¹ fronti dallࢠopera di armonizzazione del diritto internazionale privato che ha, fino ad ora, interessato settori di rilievo primario quali la separazione personale e il divorzio, la responsabilitàƒÂ  genitoriale, le obbligazioni alimentari, le successioni, portando allࢠemanazione di diversi e specifici Regolamenti. In tale contesto si inseriscono le due recenti Proposte di Regolamento, pubblicate dalla Commissione il 16 marzo 2011, dedicate ai rapporti patrimoniali che derivano dal matrimonio, la prima, e dalla registrazione di una partnership, la seconda, le quali incorporano globalmente la disciplina relativa alle problematiche internazionalprivatistiche di settore. Lࢠintento primario di entrambi gli atti, esplicitamente ripreso dai rispettivi preamboli, àƒ¨ quello di fornire soluzioni unitarie di fronte alle difficoltàƒÂ  derivanti dai conflitti di giurisdizioni e di leggi, in modo da assicurare una maggiore certezza giuridica alle coppie che circolano allࢠinterno dellࢠUnione. Le maggiori sfide che il legislatore europeo si àƒ¨ impegnato a raccogliere attraverso le due Proposte consistono, da un lato, nel tentare di raccordare la materia dei rapporti patrimoniali tra coniugi e partner con gli strumenti normativi giàƒÂ  in vigore, al fine di ridurre quella frammentarietàƒÂ  di disciplina che ad oggi caratterizza il diritto internazionale privato europeo della famiglia; dallࢠaltro, nel promuovere il riconoscimento giuridico delle nuove realtàƒÂ  familiari, sebbene solo sotto il profilo internazionalprivatistico e limitatamente agli aspetti economici derivanti dalle unioni non tradizionali. Invero, tali obiettivi appaiono quanto mai ambiziosi, soprattutto in quanto riferiti al complesso e delicato settore familiare, nel quale tuttora gli Stati membri sono portati a rivendicare lࢠautonoma competenza normativa, sorretti dalle limitazioni procedurali previste dai Trattati che - anche a seguito della revisione del 2009 - sottopongono allࢠunanimitàƒÂ  lࢠadozione di atti di cooperazione in questa materia. Alla luce delle considerazioni che precedono, lࢠanalisi focalizzata sulla materia dei rapporti patrimoniali tra coniugi e sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate, cui nello specifico vengono dedicati i capitoli II, III e IV del presente lavoro, non puàƒ² prescindere da un preliminare e piàƒ¹ generale sguardo alle caratteristiche dellࢠazione dellࢠUnione europea nel diritto di famiglia, alle sue potenzialitàƒÂ  ed ai suoi limiti. Il fine ultimo àƒ¨ quello di comprendere se attraverso il metodo della cooperazione giudiziaria in materia civile, e anche grazie alla costante opera interpretativa della Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti dellࢠuomo, il legislatore europeo possa arginare lࢠostacolo della mancanza di competenza legislativa diretta in materia familiare, riuscendo a gettare le basi per favorire la creazione di un principio di riconoscimento reciproco degli status civili e di valori condivisi allࢠinterno dellࢠUnione.

I rapporti patrimoniali tra coniugi e partners nel diritto internazionale privato europeo

-
2013

Abstract

Il presente lavoro àƒ¨ dedicato allࢠanalisi dellࢠassetto giuridico, attuale ed in fieri, dei rapporti patrimoniali tra coniugi e partner nel diritto internazionale privato dellࢠUnione Europea. La ricerca, attraverso lࢠesame degli strumenti normativi in vigore ed in fase di studio nel contesto europeo, nonchàƒ© dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti dellࢠuomo, da un lato, intende mettere in luce la crescente rilevanza della materia, le problematiche giuridiche ad essa connesse e le lacune di disciplina che ancora la caratterizzano; dallࢠaltro, si prefigge di verificare lࢠopportunitàƒÂ  e la fattibilitàƒÂ  concreta di soluzioni uniformi a livello europeo, tese a superare le carenze riscontrate sul piano nazionale, in ossequio alle esigenze di armonizzazione normativa e di certezza dei rapporti giuridici allࢠinterno dellࢠUnione. Nella societàƒÂ  contemporanea, cosàƒ¬ fortemente orientata al superamento dei confini tra Stati, sono sempre piàƒ¹ numerosi i matrimoni e le diverse forme di unioni familiari caratterizzati da elementi di internazionalitàƒÂ , tra soggetti di cittadinanza diversa o tra connazionali che trasferiscono la propria vita comune allࢠestero, con affari e beni probabilmente situati in piàƒ¹ di un unico Paese. A fronte della tendenza allࢠinternazionalizzazione della famiglia e delle sue dinamiche, nello spazio giudiziario europeo - caratterizzato da un alto livello di integrazione tra Stati - si evidenzia lࢠutilitàƒÂ  di unࢠarmonizzazione di diritto che attraverso lࢠadozione di una disciplina unitaria semplifichi la regolamentazione di situazioni giuridiche con elementi di estraneitàƒÂ , in vista della piena realizzazione della libera circolazione delle persone. Il panorama normativo dei singoli Stati membri evidenzia, infatti, allo stato attuale, una grande varietàƒÂ  di soluzioni a livello tanto di diritto sostanziale, quanto di diritto internazionale privato, che inevitabilmente determina una situazione di incertezza sia per i coniugi, che ad esempio possono trovarsi soggetti a regimi matrimoniali diversi a seconda dellࢠautoritàƒÂ  giurisdizionale adita, sia per i partner legati da unࢠunione registrata, passibile di non essere riconosciuta oltre i confini dello Stato di registrazione, sia per i terzi (si pensi ai creditori) che con gli stessi coniugi o partner abbiano intrattenuto rapporti giuridici, sia, infine, per gli operatori del diritto chiamati a destreggiarsi tra le intricate vicende patrimoniali della famiglia. Lࢠevidente disarmonia nelle soluzioni adottate dai legislatori nazionali costituisce un rilevante ostacolo alla libera circolazione delle persone, che non appare piàƒ¹ conciliabile con gli obiettivi fatti propri dallࢠUnione Europea nel Programma di Stoccolma per il periodo 2010-2014. Nel delineare le prioritàƒÂ  necessarie alla creazione e al rafforzamento di uno spazio di libertàƒÂ , sicurezza, giustizia unitario, proprio in tale occasione àƒ¨ stata rimarcata la necessitàƒÂ  di azioni concentrate sugli interessi e sulle esigenze dei singoli. In particolare, il raggiungimento di una ࢠcittadinanza europeaࢠviene subordinato al conferimento dei diritti fondamentali della persona, primo tra tutti il rispetto della vita familiare, al pieno esercizio del diritto di libera circolazione, da assicurare non solo ai cittadini ma anche ai loro familiari, nonchàƒ© allࢠeffettiva possibilitàƒÂ  ࢠdi far valere tali diritti ovunque nellࢠUnioneࢠ, facilitando lࢠaccesso alla giustizia. Se, tuttavia, in assenza di una norma specifica dei Trattati che attribuisca alle Istituzioni la competenza ad adottare atti di armonizzazione sostanziale, lࢠunificazione materiale del diritto di famiglia appare ancora troppo lontana e prematura, piàƒ¹ concreta ed attuabile si rivela - anche in materia di regimi patrimoniali della coppia - la predisposizione di un sistema unitario di diritto internazionale privato europeo, fondato sulla cooperazione giudiziaria in materia civile. Infatti, proprio sulla scorta di tale competenza indiretta, attualmente sancita allࢠart. 81 TFUE, si àƒ¨ assistito negli ultimi anni al progressivo intensificarsi dellࢠazione dellࢠUnione nel diritto di famiglia, attratto su piàƒ¹ fronti dallࢠopera di armonizzazione del diritto internazionale privato che ha, fino ad ora, interessato settori di rilievo primario quali la separazione personale e il divorzio, la responsabilitàƒÂ  genitoriale, le obbligazioni alimentari, le successioni, portando allࢠemanazione di diversi e specifici Regolamenti. In tale contesto si inseriscono le due recenti Proposte di Regolamento, pubblicate dalla Commissione il 16 marzo 2011, dedicate ai rapporti patrimoniali che derivano dal matrimonio, la prima, e dalla registrazione di una partnership, la seconda, le quali incorporano globalmente la disciplina relativa alle problematiche internazionalprivatistiche di settore. Lࢠintento primario di entrambi gli atti, esplicitamente ripreso dai rispettivi preamboli, àƒ¨ quello di fornire soluzioni unitarie di fronte alle difficoltàƒÂ  derivanti dai conflitti di giurisdizioni e di leggi, in modo da assicurare una maggiore certezza giuridica alle coppie che circolano allࢠinterno dellࢠUnione. Le maggiori sfide che il legislatore europeo si àƒ¨ impegnato a raccogliere attraverso le due Proposte consistono, da un lato, nel tentare di raccordare la materia dei rapporti patrimoniali tra coniugi e partner con gli strumenti normativi giàƒÂ  in vigore, al fine di ridurre quella frammentarietàƒÂ  di disciplina che ad oggi caratterizza il diritto internazionale privato europeo della famiglia; dallࢠaltro, nel promuovere il riconoscimento giuridico delle nuove realtàƒÂ  familiari, sebbene solo sotto il profilo internazionalprivatistico e limitatamente agli aspetti economici derivanti dalle unioni non tradizionali. Invero, tali obiettivi appaiono quanto mai ambiziosi, soprattutto in quanto riferiti al complesso e delicato settore familiare, nel quale tuttora gli Stati membri sono portati a rivendicare lࢠautonoma competenza normativa, sorretti dalle limitazioni procedurali previste dai Trattati che - anche a seguito della revisione del 2009 - sottopongono allࢠunanimitàƒÂ  lࢠadozione di atti di cooperazione in questa materia. Alla luce delle considerazioni che precedono, lࢠanalisi focalizzata sulla materia dei rapporti patrimoniali tra coniugi e sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate, cui nello specifico vengono dedicati i capitoli II, III e IV del presente lavoro, non puàƒ² prescindere da un preliminare e piàƒ¹ generale sguardo alle caratteristiche dellࢠazione dellࢠUnione europea nel diritto di famiglia, alle sue potenzialitàƒÂ  ed ai suoi limiti. Il fine ultimo àƒ¨ quello di comprendere se attraverso il metodo della cooperazione giudiziaria in materia civile, e anche grazie alla costante opera interpretativa della Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti dellࢠuomo, il legislatore europeo possa arginare lࢠostacolo della mancanza di competenza legislativa diretta in materia familiare, riuscendo a gettare le basi per favorire la creazione di un principio di riconoscimento reciproco degli status civili e di valori condivisi allࢠinterno dellࢠUnione.
2013
it
coniugi
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
diritto internazionale privato
partners
rapporti patrimoniali
unioni registrate
Università degli Studi di Trieste
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/242064
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNITS-242064