Il diritto degli individui di avvalersi di rimedi giurisdizionali effettivi per la tutela dei propri interessi ਠtra i pi๠antichi e consolidati : esso ਠstato annoverato tra i diritti inviolabili dell'uomo e sancito dalla maggior parte degli ordinamenti giuridici degli Stati fin dal XIX secolo e, a seguito di un processo di positivizzazione, trova esplicito riconoscimento nel costituzionalismo moderno in norme o principi di natura fondamentale nella maggioranza degli Stati democratici . Tale diritto costituisce, infatti, una delle principali espressioni dei valori delle democrazie costituzionali, del concetto della rule of law e del principio della separazione dei poteri . Inizialmente concepito come diritto di azione o di accesso alla giustizia, oggi interpretato con un significato molto pi๠estensivo , il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva rappresenta il contraltare dell'assunzione, da parte dell'ordinamento, del monopolio della giurisdizione e del divieto dell'autotutela, e funge da strumento di protezione per l'individuo dall'abuso di potere da parte dell'autorità  pubblica . Esso non puಠessere concepito in modo formalistico e astratto: possiede infatti un contenuto positivo, che implica un'incidenza diretta e pratica sulla conformazione della struttura e dello svolgimento del processo, pretendendo da parte dell'ordinamento, e da parte del giudice , il riconoscimento all'individuo di una pluralità  di poteri, iniziative e facoltà  che vanno ben oltre la mera proposizione della domanda giudiziale, e che sono indispensabili per ottenere la tutela effettiva e concreta del diritto o interesse leso . Tenendo a mente la generale importanza riconosciuta alla effettività  della tutela giurisdizionale, quale diritto fondamentale dell'individuo, l'intenzione ad impegnarsi in uno studio che ambisce ad analizzare ed approfondire la reale portata e i caratteri distintivi del principio di tutela giurisdizionale effettiva (come †œbattezzato†� dalla Corte di giustizia) nell'ordinamento dell'Unione Europea, anche alla luce delle novelle apportate dal Trattato di Lisbona al sistema di rimedi da questo garantito, sorge dalla considerazione che la realizzazione di un sistema efficace di tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini europei sia oggi una delle esigenze pi๠pressanti, ed al contempo una delle sfide pi๠ambiziose, che l'Unione europea si accinge ad affrontare. Il lavoro ਠpermeato dall'idea che la progressiva emersione, nella giurisprudenza della Corte, del principio di tutela effettiva in giudizio come posizione giuridica strumentale ed autonoma a favore dell'individuo sia, quantomeno in prospettiva, in grado di conferire ad esso una marcata connotazione soggettiva, sino ad attribuirgli il valore di diritto fondamentale. Tale impostazione teorica ਠinfluenzata dalla progressiva penetrazione, nel sistema dell'Unione, delle dinamiche di tutela dei diritti dell'uomo. Il profilo caratterizzante della ricerca intende in tal senso evidenziare la torsione subita dalla giurisprudenza, soprattutto recente, in virt๠dell'affermazione del principio di tutela effettiva inteso come †œdiritto fondamentale†� dell'individuo e non come †œprincipio straordinario†�, al servizio della effettività  e della coerenza del diritto dell'Unione. In tale prospettiva, la relazione tra il †œdiritto soggettivo†� e le sue conseguenze sull'organizzazione dei mezzi di ricorso (europei e interni) appare invertita. Si assiste infatti ad un capovolgimento dell'impostazione iniziale, che pareva concepire il principio della tutela giurisdizionale effettiva principalmente nella sua dimensione funzionale o oggettiva †" ossia come strumento per garantire l'effettività  e la coerenza del diritto dell'Unione e per assicurare una corretta integrazione tra ordinamenti †" a favore di una nuova impostazione che sembra piuttosto incentrata sulla dimensione †œsoggettiva†� del principio. Cosicchà© la effettività  della tutela giurisdizionale viene intesa quale espressione di un diritto del singolo, modellato anche in ragione dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali e dell'art. 6 e 13 CEDU (ma concepito talora in autonomia rispetto a detti parametri), suscettibile di produrre conseguenze strutturali sui mezzi di ricorso europei e nazionali proprio in funzione dell'esigenza di garantire al privato un processo †œeffettivo†� ed †œequo†�. La ricerca prende le mosse dalla ricostruzione originaria del principio di tutela giurisdizionale effettiva come principio generale dell'ordinamento dell'Unione: dopo una breve premessa sulla struttura del sistema di tutela preposto a garantire la protezione dei diritti ed interessi del singolo nell'ordinamento dell'Unione europea, e sulla complementarietà , in tale sistema rimediale, dei sistemi processuali nazionali, lo studio esamina le origini e la natura del principio di tutela giurisdizionale effettiva come elaborato nelle prime pronunce della Corte di giustizia. Questa ਠla sede in cui vengono delineate le linee essenziali del principio nell'ordinamento dell'Unione: in particolare, il suo ambito di applicazione, la sua efficacia e la sua dimensione operativa, sia come principio di struttura del sistema di rimedi istituito dai trattati, nel suo complesso considerato, sia come parametro di valutazione della adeguatezza di quelle norme processuali nazionali che sono volte a regolare il funzionamento dei rimedi interni a disposizione del singolo che sia in qualche modo soggetto all'applicazione del diritto dell'Unione. Questa preliminare indagine si conclude esaminando, da un lato, l'atteggiarsi del legislatore rispetto al principio di tutela giurisdizionale effettiva; dall'altro, la valenza che esso assume nel contesto del diritto primario, ed in particolare alla luce del testo dell'art. 19 TUE e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte. Lo studio si rivolge quindi ad illustrare, sulla base di un attento esame della giurisprudenza, la fondatezza della ricostruzione proposta. L'indagine viene svolta su terreni diversi. Il primo ambito considerato ਠquello dei mezzi di tutela messi a disposizione dell'individuo dall'ordinamento dell'Unione. L'analisi della giurisprudenza rivela come, in tale contesto, la modulazione della tutela giurisdizionale effettiva assuma diverse declinazioni: da strumento di protezione oggettiva dei diritti procedurali attribuiti al singolo nel suo rapporto con l'amministrazione europea; a principio espressivo delle garanzie di equità  del processo europeo (ambito in cui, tuttavia, la dimensione soggettiva del principio soffre inevitabilmente dei limiti dei rimedi di tutela giurisdizionale offerti al ricorrente non privilegiato, e si esplica quindi in forma †œattenuata†�, con effetti solo riflessi sui sistemi di ricorso); a strumento di integrazione tra rimedi esperibili vuoi dinanzi al giudice europeo, vuoi dinanzi al giudice nazionale, nell'ottica della realizzazione di un sistema di rimedi complementari nel complesso completo e coerente; ancora, a principio guida dei rapporti tra l'ordinamento dell'Unione e l'ordinamento internazionale, che si esplica nella sua dimensione soggettiva ove il giudice europeo rinvenga la necessità  di sopperire all'assenza di garanzie sul piano internazionale a favore del singolo leso da atti di matrice internazionale. Un secondo settore di indagine ਠquello dei rimedi ed istituti processuali che disciplinano a livello nazionale i procedimenti interessati dall'applicazione di norme di diritto dell'Unione, in grado di incidere sulle posizioni giuridiche dei singoli.

L'effettività  della tutela giurisdizionale degli individui nell'ordinamento dell'Unione Europea: verso l'affermazione di un diritto fondamentale?

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2012

Abstract

Il diritto degli individui di avvalersi di rimedi giurisdizionali effettivi per la tutela dei propri interessi ਠtra i pi๠antichi e consolidati : esso ਠstato annoverato tra i diritti inviolabili dell'uomo e sancito dalla maggior parte degli ordinamenti giuridici degli Stati fin dal XIX secolo e, a seguito di un processo di positivizzazione, trova esplicito riconoscimento nel costituzionalismo moderno in norme o principi di natura fondamentale nella maggioranza degli Stati democratici . Tale diritto costituisce, infatti, una delle principali espressioni dei valori delle democrazie costituzionali, del concetto della rule of law e del principio della separazione dei poteri . Inizialmente concepito come diritto di azione o di accesso alla giustizia, oggi interpretato con un significato molto pi๠estensivo , il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva rappresenta il contraltare dell'assunzione, da parte dell'ordinamento, del monopolio della giurisdizione e del divieto dell'autotutela, e funge da strumento di protezione per l'individuo dall'abuso di potere da parte dell'autorità  pubblica . Esso non puಠessere concepito in modo formalistico e astratto: possiede infatti un contenuto positivo, che implica un'incidenza diretta e pratica sulla conformazione della struttura e dello svolgimento del processo, pretendendo da parte dell'ordinamento, e da parte del giudice , il riconoscimento all'individuo di una pluralità  di poteri, iniziative e facoltà  che vanno ben oltre la mera proposizione della domanda giudiziale, e che sono indispensabili per ottenere la tutela effettiva e concreta del diritto o interesse leso . Tenendo a mente la generale importanza riconosciuta alla effettività  della tutela giurisdizionale, quale diritto fondamentale dell'individuo, l'intenzione ad impegnarsi in uno studio che ambisce ad analizzare ed approfondire la reale portata e i caratteri distintivi del principio di tutela giurisdizionale effettiva (come †œbattezzato†� dalla Corte di giustizia) nell'ordinamento dell'Unione Europea, anche alla luce delle novelle apportate dal Trattato di Lisbona al sistema di rimedi da questo garantito, sorge dalla considerazione che la realizzazione di un sistema efficace di tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini europei sia oggi una delle esigenze pi๠pressanti, ed al contempo una delle sfide pi๠ambiziose, che l'Unione europea si accinge ad affrontare. Il lavoro ਠpermeato dall'idea che la progressiva emersione, nella giurisprudenza della Corte, del principio di tutela effettiva in giudizio come posizione giuridica strumentale ed autonoma a favore dell'individuo sia, quantomeno in prospettiva, in grado di conferire ad esso una marcata connotazione soggettiva, sino ad attribuirgli il valore di diritto fondamentale. Tale impostazione teorica ਠinfluenzata dalla progressiva penetrazione, nel sistema dell'Unione, delle dinamiche di tutela dei diritti dell'uomo. Il profilo caratterizzante della ricerca intende in tal senso evidenziare la torsione subita dalla giurisprudenza, soprattutto recente, in virt๠dell'affermazione del principio di tutela effettiva inteso come †œdiritto fondamentale†� dell'individuo e non come †œprincipio straordinario†�, al servizio della effettività  e della coerenza del diritto dell'Unione. In tale prospettiva, la relazione tra il †œdiritto soggettivo†� e le sue conseguenze sull'organizzazione dei mezzi di ricorso (europei e interni) appare invertita. Si assiste infatti ad un capovolgimento dell'impostazione iniziale, che pareva concepire il principio della tutela giurisdizionale effettiva principalmente nella sua dimensione funzionale o oggettiva †" ossia come strumento per garantire l'effettività  e la coerenza del diritto dell'Unione e per assicurare una corretta integrazione tra ordinamenti †" a favore di una nuova impostazione che sembra piuttosto incentrata sulla dimensione †œsoggettiva†� del principio. Cosicchà© la effettività  della tutela giurisdizionale viene intesa quale espressione di un diritto del singolo, modellato anche in ragione dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali e dell'art. 6 e 13 CEDU (ma concepito talora in autonomia rispetto a detti parametri), suscettibile di produrre conseguenze strutturali sui mezzi di ricorso europei e nazionali proprio in funzione dell'esigenza di garantire al privato un processo †œeffettivo†� ed †œequo†�. La ricerca prende le mosse dalla ricostruzione originaria del principio di tutela giurisdizionale effettiva come principio generale dell'ordinamento dell'Unione: dopo una breve premessa sulla struttura del sistema di tutela preposto a garantire la protezione dei diritti ed interessi del singolo nell'ordinamento dell'Unione europea, e sulla complementarietà , in tale sistema rimediale, dei sistemi processuali nazionali, lo studio esamina le origini e la natura del principio di tutela giurisdizionale effettiva come elaborato nelle prime pronunce della Corte di giustizia. Questa ਠla sede in cui vengono delineate le linee essenziali del principio nell'ordinamento dell'Unione: in particolare, il suo ambito di applicazione, la sua efficacia e la sua dimensione operativa, sia come principio di struttura del sistema di rimedi istituito dai trattati, nel suo complesso considerato, sia come parametro di valutazione della adeguatezza di quelle norme processuali nazionali che sono volte a regolare il funzionamento dei rimedi interni a disposizione del singolo che sia in qualche modo soggetto all'applicazione del diritto dell'Unione. Questa preliminare indagine si conclude esaminando, da un lato, l'atteggiarsi del legislatore rispetto al principio di tutela giurisdizionale effettiva; dall'altro, la valenza che esso assume nel contesto del diritto primario, ed in particolare alla luce del testo dell'art. 19 TUE e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte. Lo studio si rivolge quindi ad illustrare, sulla base di un attento esame della giurisprudenza, la fondatezza della ricostruzione proposta. L'indagine viene svolta su terreni diversi. Il primo ambito considerato ਠquello dei mezzi di tutela messi a disposizione dell'individuo dall'ordinamento dell'Unione. L'analisi della giurisprudenza rivela come, in tale contesto, la modulazione della tutela giurisdizionale effettiva assuma diverse declinazioni: da strumento di protezione oggettiva dei diritti procedurali attribuiti al singolo nel suo rapporto con l'amministrazione europea; a principio espressivo delle garanzie di equità  del processo europeo (ambito in cui, tuttavia, la dimensione soggettiva del principio soffre inevitabilmente dei limiti dei rimedi di tutela giurisdizionale offerti al ricorrente non privilegiato, e si esplica quindi in forma †œattenuata†�, con effetti solo riflessi sui sistemi di ricorso); a strumento di integrazione tra rimedi esperibili vuoi dinanzi al giudice europeo, vuoi dinanzi al giudice nazionale, nell'ottica della realizzazione di un sistema di rimedi complementari nel complesso completo e coerente; ancora, a principio guida dei rapporti tra l'ordinamento dell'Unione e l'ordinamento internazionale, che si esplica nella sua dimensione soggettiva ove il giudice europeo rinvenga la necessità  di sopperire all'assenza di garanzie sul piano internazionale a favore del singolo leso da atti di matrice internazionale. Un secondo settore di indagine ਠquello dei rimedi ed istituti processuali che disciplinano a livello nazionale i procedimenti interessati dall'applicazione di norme di diritto dell'Unione, in grado di incidere sulle posizioni giuridiche dei singoli.
2012
it
diritti fondamentali
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
tutela giurisdizionale
Unione Europea
Università degli Studi di Trieste
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/244525
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNITS-244525