1. Con la locuzione †œdetenzione amministrativa dello straniero†� si fa riferimento alla misura prevista dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (c.d. Legge Turco- Napolitano), cosଠcome modificato dalla recente Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (c.d. Legge Bossi-Fini), ai sensi del quale «quando non ਠpossibile eseguire con immediatezza l'espulsione [dello straniero] mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perchà© occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità  o nazionalità , ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità  di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza pi๠vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà  sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica». Si tratta di un istituto dal †˜tasso di gradimento' estremamente basso. Frettolosamente disciplinato dal legislatore, mai sottoposto ad un vaglio critico profondo da parte della giurisprudenza (in particolare da quella costituzionale), quasi ignorato dalla dottrina. Il discorso, ad onor del vero, non riguarda solo l'istituto de quo, ma ਠestendibile all'intero diritto dell'immigrazione, una†˜provinciale' del nostro ordinamento, che non †˜fa gola' ad alcuna categoria di studiosi. Vero ਠche si tratta di un diritto †˜giovane', costantemente in fieri (anche per sua natura). Materia †˜liquida', Difficile da affrontare, perchà© inadattabile alle categorie consolidate. Manca, in primo luogo, l'aiuto †˜tranquillizzante' dei dogmi; manca poi una chiara delimitazione †˜di campo'; mancano, infine, nomi esatti, precisi (L'istituto in esame ਠprivo di uno specifico nomen iuris). Nonostante la tendenza degli operatori del diritto a relegare l'istituto nel dimenticatoio, la sua attualità  à¨ evidente, precipitato dalla decisività  dello stesso sul piano politico e sociale: nella oramai passata legislatura una campagna a favore del superamento della detenzione amministrativa dello straniero era stata avviata e condotta sino ad un punto rilevante. Di riverbero il dibattito politico sui temi dell'immigrazione e sui contenuti di una nuova legge di riforma si era fatto fervente. La campagna elettorale in corso sta dimostrando ancora una volta come il tema dell'immigrazione, in quanto correlato (a dire il vero pi๠nella retorica populistica del politica che nella realtà  dei fatti) a quello della sicurezza, giochi un ruolo strategico. 2. Lo studio ਠdiviso in due parti: la prima parte (profili istituzionali e costituzionali) ਠcaratterizzata da un'impostazione tradizionale incentrandosi, principalmente, sul diritto positivo e sui suoi riflessi costituzionali. Nella seconda parte (profili politico-criminali) si ਠtentato l'inquadramento dell'istituto nei paradigmi (dottrinali) della †˜differenziazione', vale a dire in quei modelli (talvolta descrittivi, talaltra prescrittivi e normativi) con i quali si da atto dell'esistenza di †˜regimi' penali speciali, poco garantiti e di spiccato rigore, riservati a determinate categorie di soggetti. Su tutti l'oramai celebre «diritto penale del nemico». Nel caso di specie ਠl'immigrato, questa la tesi, ad essere percepito e trattato da nemico. Nella prima parte l'istituto viene studiato per quello che †˜à¨' (piano onticodescrittivo ), e per quello che †˜dovrebbe essere' (piano deontico-prescrittivo). Nella seconda parte per ciಠche esso †˜svela' (piano comunicativo). 3. La prima parte si apre necessariamente (come tradizione esige) con una introduzione nella quale si ਠdelimitato l'oggetto dell'indagine e si ਠaltresଠcercato di chiarire il significato del bagaglio terminologico utilizzato in tutto lo scritto. Un tanto premesso si ਠproceduto ad un'analisi sistematica, alla ricerca nella legislazione vigente di istituti che presentino caratteri analoghi od omologhi a quelli dell'istituto de quo. Successivamente si ਠpassati allo studio dell'istituto nella sua dimensione storica, partendo da un inquadramento della disciplina italiana dell'immigrazione nelle sue principali linee evolutive, soffermandosi in particolare sul passaggio da una legislazione frammentaria ad una legislazione organica avvenuto tra il 1998 ed il 2002. Si ਠandati cosà¬, à  rebours, alla ricerca dei †˜possibili' precedenti, in qualche modo dei †˜progenitori', dell'istituto. Entrando, per cosଠdire, nell'oggetto materiale della riflessione per porlo in una dimensione concreta, in the facts, si ਠpassati ad illustrare la disciplina positiva dell'istituto come contenuta originariamente nel D.Lgs. n. 286 del 1998, come successivamente modificata dalla Legge n. 289 del 2002 e come infine risultante dagli interventi interpretativi e correttivi della giurisprudenza costituzionale. Successivamente si ਠcercato di dimostrare che, contrariamente alle †˜etichette' legali, la misura ha una natura sostanzialmente penale, vuoi perchਠincide sulla libertà  personale del soggetto e vuoi perchà© crea attorno allo stresso uno stigma. Si ਠpoi esaminato il Centro di Permanenza Temporanea, il luogo in cui la misura trova esecuzione, confrontandolo con la struttura penitenziaria tradizionale e, soprattutto, con quelle che Erving Goffmann chiama istituzioni totali, un tanto al fine di far emergere la sostanziale coincidenza della misura de qua con le †˜tradizionali' detenzioni carcerarie. Il †˜nucleo forte', ma anche il pi๠delicato, della ricerca ਠsenz'altro rappresentato dalla riflessione circa la compatibilità  dell'istituto con i principi costituzionali. Relativamente a tale momento si ਠsuddivisa la riflessione in due momenti sulla scorta del modello fatto proprio da un illustre Maestro quale Franco Bricola, pi๠di trent'anni or sono, in una celebre relazione avente ad oggetto le misure di prevenzione, forme di tutela ante delictum le quali presentano, in aggiunta, rilevanti analogie con l'istituto qui in esame. Cosଠin un primo momento si ਠdato per ammesso, in linea di ipotesi e sulla scorta dell'orientamento della Corte Costituzionale, prevalente anche in dottrina, che la detenzione amministrativa in generale e, in particolare, quella forma di detenzione amministrativa rappresentata dal trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea ed accoglienza sia, alla radice, costituzionalmente legittima: si sono cosଠesaminati i singoli profili di attrito con i principi costituzionali della disciplina positiva della misura. In un secondo momento si ਠaffrontato, per cosଠdire, †˜alla radice', il problema dell'ammissibilità  costituzionale di forme di detenzione amministrativa e dei limiti entro i quali, eventualmente, queste possano concretamente trovare residenza nel nostro ordinamento. 4. Dall'analisi costituzionale si ਠtratto il †˜materiale grezzo' dal quale ਠpoi mossa la riflessione politico-criminale che connota la seconda parte della ricerca. Il †˜modelli differenziati' si caratterizzano infatti per un allontanamento (non solo formale, ma anche e soprattutto) sostanziale dai principi costituzionali in tema di reato e di libertà  personale. Si ਠcercato di dar conto dell'esistenza nel sistema penale italiano (ma il discorso potrebbe valere anche per altri ordinamenti occidentali) di un altro diritto penale, caratterizzato dalla presenza di elementi di spiccata eterogeneità  rispetto modello garantistailluministico- liberale.

L'immigrato 'nemico'. La detenzione amministrattiva dello straniero.

-
2008

Abstract

1. Con la locuzione †œdetenzione amministrativa dello straniero†� si fa riferimento alla misura prevista dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (c.d. Legge Turco- Napolitano), cosଠcome modificato dalla recente Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (c.d. Legge Bossi-Fini), ai sensi del quale «quando non ਠpossibile eseguire con immediatezza l'espulsione [dello straniero] mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perchà© occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità  o nazionalità , ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità  di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza pi๠vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà  sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica». Si tratta di un istituto dal †˜tasso di gradimento' estremamente basso. Frettolosamente disciplinato dal legislatore, mai sottoposto ad un vaglio critico profondo da parte della giurisprudenza (in particolare da quella costituzionale), quasi ignorato dalla dottrina. Il discorso, ad onor del vero, non riguarda solo l'istituto de quo, ma ਠestendibile all'intero diritto dell'immigrazione, una†˜provinciale' del nostro ordinamento, che non †˜fa gola' ad alcuna categoria di studiosi. Vero ਠche si tratta di un diritto †˜giovane', costantemente in fieri (anche per sua natura). Materia †˜liquida', Difficile da affrontare, perchà© inadattabile alle categorie consolidate. Manca, in primo luogo, l'aiuto †˜tranquillizzante' dei dogmi; manca poi una chiara delimitazione †˜di campo'; mancano, infine, nomi esatti, precisi (L'istituto in esame ਠprivo di uno specifico nomen iuris). Nonostante la tendenza degli operatori del diritto a relegare l'istituto nel dimenticatoio, la sua attualità  à¨ evidente, precipitato dalla decisività  dello stesso sul piano politico e sociale: nella oramai passata legislatura una campagna a favore del superamento della detenzione amministrativa dello straniero era stata avviata e condotta sino ad un punto rilevante. Di riverbero il dibattito politico sui temi dell'immigrazione e sui contenuti di una nuova legge di riforma si era fatto fervente. La campagna elettorale in corso sta dimostrando ancora una volta come il tema dell'immigrazione, in quanto correlato (a dire il vero pi๠nella retorica populistica del politica che nella realtà  dei fatti) a quello della sicurezza, giochi un ruolo strategico. 2. Lo studio ਠdiviso in due parti: la prima parte (profili istituzionali e costituzionali) ਠcaratterizzata da un'impostazione tradizionale incentrandosi, principalmente, sul diritto positivo e sui suoi riflessi costituzionali. Nella seconda parte (profili politico-criminali) si ਠtentato l'inquadramento dell'istituto nei paradigmi (dottrinali) della †˜differenziazione', vale a dire in quei modelli (talvolta descrittivi, talaltra prescrittivi e normativi) con i quali si da atto dell'esistenza di †˜regimi' penali speciali, poco garantiti e di spiccato rigore, riservati a determinate categorie di soggetti. Su tutti l'oramai celebre «diritto penale del nemico». Nel caso di specie ਠl'immigrato, questa la tesi, ad essere percepito e trattato da nemico. Nella prima parte l'istituto viene studiato per quello che †˜à¨' (piano onticodescrittivo ), e per quello che †˜dovrebbe essere' (piano deontico-prescrittivo). Nella seconda parte per ciಠche esso †˜svela' (piano comunicativo). 3. La prima parte si apre necessariamente (come tradizione esige) con una introduzione nella quale si ਠdelimitato l'oggetto dell'indagine e si ਠaltresଠcercato di chiarire il significato del bagaglio terminologico utilizzato in tutto lo scritto. Un tanto premesso si ਠproceduto ad un'analisi sistematica, alla ricerca nella legislazione vigente di istituti che presentino caratteri analoghi od omologhi a quelli dell'istituto de quo. Successivamente si ਠpassati allo studio dell'istituto nella sua dimensione storica, partendo da un inquadramento della disciplina italiana dell'immigrazione nelle sue principali linee evolutive, soffermandosi in particolare sul passaggio da una legislazione frammentaria ad una legislazione organica avvenuto tra il 1998 ed il 2002. Si ਠandati cosà¬, à  rebours, alla ricerca dei †˜possibili' precedenti, in qualche modo dei †˜progenitori', dell'istituto. Entrando, per cosଠdire, nell'oggetto materiale della riflessione per porlo in una dimensione concreta, in the facts, si ਠpassati ad illustrare la disciplina positiva dell'istituto come contenuta originariamente nel D.Lgs. n. 286 del 1998, come successivamente modificata dalla Legge n. 289 del 2002 e come infine risultante dagli interventi interpretativi e correttivi della giurisprudenza costituzionale. Successivamente si ਠcercato di dimostrare che, contrariamente alle †˜etichette' legali, la misura ha una natura sostanzialmente penale, vuoi perchਠincide sulla libertà  personale del soggetto e vuoi perchà© crea attorno allo stresso uno stigma. Si ਠpoi esaminato il Centro di Permanenza Temporanea, il luogo in cui la misura trova esecuzione, confrontandolo con la struttura penitenziaria tradizionale e, soprattutto, con quelle che Erving Goffmann chiama istituzioni totali, un tanto al fine di far emergere la sostanziale coincidenza della misura de qua con le †˜tradizionali' detenzioni carcerarie. Il †˜nucleo forte', ma anche il pi๠delicato, della ricerca ਠsenz'altro rappresentato dalla riflessione circa la compatibilità  dell'istituto con i principi costituzionali. Relativamente a tale momento si ਠsuddivisa la riflessione in due momenti sulla scorta del modello fatto proprio da un illustre Maestro quale Franco Bricola, pi๠di trent'anni or sono, in una celebre relazione avente ad oggetto le misure di prevenzione, forme di tutela ante delictum le quali presentano, in aggiunta, rilevanti analogie con l'istituto qui in esame. Cosଠin un primo momento si ਠdato per ammesso, in linea di ipotesi e sulla scorta dell'orientamento della Corte Costituzionale, prevalente anche in dottrina, che la detenzione amministrativa in generale e, in particolare, quella forma di detenzione amministrativa rappresentata dal trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea ed accoglienza sia, alla radice, costituzionalmente legittima: si sono cosଠesaminati i singoli profili di attrito con i principi costituzionali della disciplina positiva della misura. In un secondo momento si ਠaffrontato, per cosଠdire, †˜alla radice', il problema dell'ammissibilità  costituzionale di forme di detenzione amministrativa e dei limiti entro i quali, eventualmente, queste possano concretamente trovare residenza nel nostro ordinamento. 4. Dall'analisi costituzionale si ਠtratto il †˜materiale grezzo' dal quale ਠpoi mossa la riflessione politico-criminale che connota la seconda parte della ricerca. Il †˜modelli differenziati' si caratterizzano infatti per un allontanamento (non solo formale, ma anche e soprattutto) sostanziale dai principi costituzionali in tema di reato e di libertà  personale. Si ਠcercato di dar conto dell'esistenza nel sistema penale italiano (ma il discorso potrebbe valere anche per altri ordinamenti occidentali) di un altro diritto penale, caratterizzato dalla presenza di elementi di spiccata eterogeneità  rispetto modello garantistailluministico- liberale.
2008
it
detenzione
immigrazione
nemico
SCIENZE PENALISTICHE
straniero
trattenimento
Università degli Studi di Trieste
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/250260
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNITS-250260