Altra questione degna di nota attiene alla possibilità  per il soggetto collettivo dichiarato contumace, cioਠa dire non costituitosi in giudizio secondo le formalità  prescritte dall'art. 39 d. lgs. n. 231 del 2001, di richiedere il rito abbreviato. Di fronte a opinioni dottrinali divergenti, si ਠritenuto di proporre una soluzione positiva, agganciandola alla previsione normativa che estende all'ente lo status processuale dell'imputato (art. 35); si à¨, infatti, osservato come rispetto a questa precisa indicazione non meritino accoglimento interpretazioni che considerano l'atto formale di costituzione (art. 39) presupposto necessario affinchà© l'ente possa esercitare il proprio diritto di difesa. Se, infatti, tale adempimento si profila doveroso per il compimento di atti che implicano la presenza dell'ente, naturalmente nella persona del suo legale rappresentante, resta superfluo per tutti quegli atti che tale materializzazione non richiedono. Ciಠha permesso di ritenere legittimato ad avanzare richiesta di giudizio abbreviato, come pure quella di patteggiamento, anche il difensore dell'ente, non costituitosi, purchà© munito di procura speciale. Si aggiunga, inoltre, che la scissione tra costituzione e diritto di difesa à¨, parimenti, alla base della ritenuta ammissibilità  dell'opposizione al decreto di applicazione della sanzione pecuniaria dell'ente che abbia deciso di non partecipare attivamente al processo. Occorre, per inciso, sottolineare come la questione esposta si profili incerta anche a livel

I giudizi speciali nel sistema del processo penale de societate

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2009

Abstract

Altra questione degna di nota attiene alla possibilità  per il soggetto collettivo dichiarato contumace, cioਠa dire non costituitosi in giudizio secondo le formalità  prescritte dall'art. 39 d. lgs. n. 231 del 2001, di richiedere il rito abbreviato. Di fronte a opinioni dottrinali divergenti, si ਠritenuto di proporre una soluzione positiva, agganciandola alla previsione normativa che estende all'ente lo status processuale dell'imputato (art. 35); si à¨, infatti, osservato come rispetto a questa precisa indicazione non meritino accoglimento interpretazioni che considerano l'atto formale di costituzione (art. 39) presupposto necessario affinchà© l'ente possa esercitare il proprio diritto di difesa. Se, infatti, tale adempimento si profila doveroso per il compimento di atti che implicano la presenza dell'ente, naturalmente nella persona del suo legale rappresentante, resta superfluo per tutti quegli atti che tale materializzazione non richiedono. Ciಠha permesso di ritenere legittimato ad avanzare richiesta di giudizio abbreviato, come pure quella di patteggiamento, anche il difensore dell'ente, non costituitosi, purchà© munito di procura speciale. Si aggiunga, inoltre, che la scissione tra costituzione e diritto di difesa à¨, parimenti, alla base della ritenuta ammissibilità  dell'opposizione al decreto di applicazione della sanzione pecuniaria dell'ente che abbia deciso di non partecipare attivamente al processo. Occorre, per inciso, sottolineare come la questione esposta si profili incerta anche a livel
2009
it
Procedimenti speciali
Processo agli enti
SCIENZE PENALISTICHE
Università degli Studi di Trieste
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/270416
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNITS-270416