Altra questione degna di nota attiene alla possibilità per il soggetto collettivo dichiarato contumace, cioਠa dire non costituitosi in giudizio secondo le formalità prescritte dall'art. 39 d. lgs. n. 231 del 2001, di richiedere il rito abbreviato. Di fronte a opinioni dottrinali divergenti, si ਠritenuto di proporre una soluzione positiva, agganciandola alla previsione normativa che estende all'ente lo status processuale dell'imputato (art. 35); si à¨, infatti, osservato come rispetto a questa precisa indicazione non meritino accoglimento interpretazioni che considerano l'atto formale di costituzione (art. 39) presupposto necessario affinchà© l'ente possa esercitare il proprio diritto di difesa. Se, infatti, tale adempimento si profila doveroso per il compimento di atti che implicano la presenza dell'ente, naturalmente nella persona del suo legale rappresentante, resta superfluo per tutti quegli atti che tale materializzazione non richiedono. Ciಠha permesso di ritenere legittimato ad avanzare richiesta di giudizio abbreviato, come pure quella di patteggiamento, anche il difensore dell'ente, non costituitosi, purchà© munito di procura speciale. Si aggiunga, inoltre, che la scissione tra costituzione e diritto di difesa à¨, parimenti, alla base della ritenuta ammissibilità dell'opposizione al decreto di applicazione della sanzione pecuniaria dell'ente che abbia deciso di non partecipare attivamente al processo. Occorre, per inciso, sottolineare come la questione esposta si profili incerta anche a livel
I giudizi speciali nel sistema del processo penale de societate
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2009
Abstract
Altra questione degna di nota attiene alla possibilità per il soggetto collettivo dichiarato contumace, cioਠa dire non costituitosi in giudizio secondo le formalità prescritte dall'art. 39 d. lgs. n. 231 del 2001, di richiedere il rito abbreviato. Di fronte a opinioni dottrinali divergenti, si ਠritenuto di proporre una soluzione positiva, agganciandola alla previsione normativa che estende all'ente lo status processuale dell'imputato (art. 35); si à¨, infatti, osservato come rispetto a questa precisa indicazione non meritino accoglimento interpretazioni che considerano l'atto formale di costituzione (art. 39) presupposto necessario affinchà© l'ente possa esercitare il proprio diritto di difesa. Se, infatti, tale adempimento si profila doveroso per il compimento di atti che implicano la presenza dell'ente, naturalmente nella persona del suo legale rappresentante, resta superfluo per tutti quegli atti che tale materializzazione non richiedono. Ciಠha permesso di ritenere legittimato ad avanzare richiesta di giudizio abbreviato, come pure quella di patteggiamento, anche il difensore dell'ente, non costituitosi, purchà© munito di procura speciale. Si aggiunga, inoltre, che la scissione tra costituzione e diritto di difesa à¨, parimenti, alla base della ritenuta ammissibilità dell'opposizione al decreto di applicazione della sanzione pecuniaria dell'ente che abbia deciso di non partecipare attivamente al processo. Occorre, per inciso, sottolineare come la questione esposta si profili incerta anche a livelI documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14242/270416
URN:NBN:IT:UNITS-270416