Orbene, in tali casi la dialettica interna ed esterna in cui si articolano le relazioni tra i mezzi di prova per esperti consente alle parti di proporre, ciascuna mediante il proprio consulente, una ricostruzione del thema probandum basata sul metodo scientifico ritenuto pi๠affidabile e di esporre nella relazione le ragioni a sostegno della maggiore idoneità epistemologica dello strumento tecnico-scientifico prescelto. Sebbene le clausole degli artt. 506 e 507 c.p.p. siano ostative alla configurazione di un onere perfetto, in capo alla parte che chiede l'acquisizione della prova al processo, di addurre la dimostrazione completa ed esauriente dei requisiti di idoneità ed affidabilità probatoria della prova assumenda, non vi ਠdubbio che essa sia, quantomeno, portatrice di un interesse all'esposizione dei criteri favorevoli che indirizzino la valutazione del giudice in direzione della utilizzabilità della prova in sede di decisione e dell'attribuzione di un grado elevato di efficacia probatoria. E' di tutta evidenza, a questo punto, che l'impostazione prescelta costituisce un valido antidoto al cd. paradosso del giudice peritus peritorum, il quale, in sede di valutazione delle tecniche probatorie che si segnalano per l'alto grado di specializzazione, non dovrà operare il vaglio inerente alla scientificità ed affidabilità del metodo scientifico di volta in volta prospettatogli attraverso un dialogo solitario interno alla sua mente ma possa valersi dell'ausilio offerto dai contributi di segno opposto promananti dalle parti attraverso i propri esperti. Non puಠessere sottaciuto, tuttavia, che la validità di tale ricostruzione ਠsubordinata al verificarsi di due condiciones sine qua non. La prima condizione consiste nell'adesione alle teorie, elaborate dalla dottrina e accolte solo da una parte della giurisprud
L'acquisizione della prova scientifica nel processo penale
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2010
Abstract
Orbene, in tali casi la dialettica interna ed esterna in cui si articolano le relazioni tra i mezzi di prova per esperti consente alle parti di proporre, ciascuna mediante il proprio consulente, una ricostruzione del thema probandum basata sul metodo scientifico ritenuto pi๠affidabile e di esporre nella relazione le ragioni a sostegno della maggiore idoneità epistemologica dello strumento tecnico-scientifico prescelto. Sebbene le clausole degli artt. 506 e 507 c.p.p. siano ostative alla configurazione di un onere perfetto, in capo alla parte che chiede l'acquisizione della prova al processo, di addurre la dimostrazione completa ed esauriente dei requisiti di idoneità ed affidabilità probatoria della prova assumenda, non vi ਠdubbio che essa sia, quantomeno, portatrice di un interesse all'esposizione dei criteri favorevoli che indirizzino la valutazione del giudice in direzione della utilizzabilità della prova in sede di decisione e dell'attribuzione di un grado elevato di efficacia probatoria. E' di tutta evidenza, a questo punto, che l'impostazione prescelta costituisce un valido antidoto al cd. paradosso del giudice peritus peritorum, il quale, in sede di valutazione delle tecniche probatorie che si segnalano per l'alto grado di specializzazione, non dovrà operare il vaglio inerente alla scientificità ed affidabilità del metodo scientifico di volta in volta prospettatogli attraverso un dialogo solitario interno alla sua mente ma possa valersi dell'ausilio offerto dai contributi di segno opposto promananti dalle parti attraverso i propri esperti. Non puಠessere sottaciuto, tuttavia, che la validità di tale ricostruzione ਠsubordinata al verificarsi di due condiciones sine qua non. La prima condizione consiste nell'adesione alle teorie, elaborate dalla dottrina e accolte solo da una parte della giurisprudI documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14242/272365
URN:NBN:IT:UNITS-272365