LࢠimputabilitàƒÂ rappresenta uno degli istituti piàƒ¹ importanti, ma anche piàƒ¹ controversi del nostro diritto penale. Identificata come la capacitàƒÂ di intendere e di volere, essa non trova nel codice penale una definizione in positivo, ma viene descritta attraverso le c.d. cause di esclusione dellࢠimputabilitàƒÂ , di cui agli artt. 88 e seguenti del codice (vizio di mente totale e parziale, ubriachezza ed intossicazione da stupefacenti, sordomutismo e minore etàƒÂ ). Uno degli aspetti piàƒ¹ problematici dellࢠimputabilitàƒÂ àƒ¨ la sua collocazione nella sistematica del reato; la dottrina, infatti, non àƒ¨ unanime nel considerarla quale presupposto della colpevolezza in quanto vivide sono ancora le correnti di pensiero che, coerentemente con la scelta codicistica operata dal legislatore, identificano lࢠimputabilitàƒÂ con una condizione del soggetto, uno status dellࢠuomo. Ciononostante, accantonate le divergenze di opinione su questo primo snodo (ritenute, peraltro, da alcuni superate a seguito della presa di posizione della Corte di Cassazione), di difficile soluzione risultano anche i rapporti tra lࢠimputabilitàƒÂ ed il vizio di mente, che ne rappresenta la principale causa di esclusione. In particolare, il concetto di vizio di mente ha subàƒ¬to nel corso dei decenni numerose interpretazioni: il suo legame diretto con la scienza psichiatrica ne ha inevitabilmente influenzato lࢠevoluzione. Ed analogamente, anche la crisi della scienza ha svolto un ruolo fondamentale nel dibattito relativo a cosa debba intendersi con il concetto di infermitàƒÂ mentale. Abbandonata la convinzione che la scienza sia connotata da infallibilitàƒÂ e paragonabile a veritàƒÂ assoluta, viene cosàƒ¬ a mancare quel sicuro punto di riferimento a cui era solito rivolgersi il giudice al fine di trovare ausilio in tema di vizio di mente. Oggigiorno, pertanto, le incertezze scientifiche si riverberano nel processo penale quando lࢠinterrogativo àƒ¨ capire se un soggetto era capace di intendere e di volere al momento in cui ha commesso una fattispecie di reato. Tanto la crisi si àƒ¨ fatta sentire, tanto da trasformarsi in vera e propria crisi dellࢠimputabilitàƒÂ , al punto da far sollevare voci in merito alla possibilitàƒÂ di eliminarne dal nostro codice il concetto stesso. Proposte inaccettabili considerata in primis la valenza costituzionale dellࢠimputabilitàƒÂ (come presupposto della colpevolezza) ed, in secundiis, il contrasto con i principi di tassativitàƒÂ e determinatezza. In questo quadro, alcuni neuroscienziati propongono, quale strumento per sopperire alle lacune ed ai limiti delle metodologie tradizionali in tema di perizia psichiatrica, lࢠutilizzo delle recenti tecniche di neuroimaging. Trattasi di un gruppo di discipline scientifiche che studia il funzionamento del cervello e del sistema nervoso; vengono analizzati la comprensione del pensiero umano, le emozioni ed i comportamenti biologicamente correlati, attraverso cui si manifesta o non manifesta il pensiero stesso, mediante lࢠutilizzo di strumenti altamente scientifici, atti ad esaminare molecole, cellule, reti nervose. Queste nuove metodologie hanno permesso ai neurologi di giungere a scoperte che, da alcuni punti di vista non possono non dirsi davvero interessanti (e per certi versi anche sensazionali): si pensi alla correlazione tra comportamento aggressivo e geni o alla possibilitàƒÂ di prevedere le scelte che il paziente faràƒÂ grazie allࢠosservazione del funzionamento dei suoi neuroni. Non con altrettanto entusiasmo, peràƒ², i giuristi hanno accolto le neuroscienze come nuove alleate nella risoluzione delle difficoltàƒÂ interpretative legate al concetto di vizio di mente e, quindi, di imputabilitàƒÂ . Tuttࢠaltro. Si puàƒ² affermare che lࢠopinione dominante serba un atteggiamento diffidente ed alle volte anche di totale rigetto di queste nuove tecnologie. La motivazione risiede nella paura che le nuove scoperte, se amplificate e portate agli estremi, possano cancellare il principio del libero arbitrio dellࢠuomo, possano portare allࢠassurdo di considerare gli uomini come tutti inimputabili perchàƒ© dominati dal cervello ed incapaci, quindi, di autodeterminarsi nel mondo esterno. Come sempre, il punto di vista piàƒ¹ corretto per valutare gli effetti e le conseguenze di una novitàƒÂ àƒ¨ quello che non si arrocca agli estremi, bensàƒ¬ prende le medesime distanze dagli stessi. Cosàƒ¬ come nei confronti delle neuroscienze: nessuna rivoluzione copernicana, lࢠuomo resta sempre lࢠessere libero e capace di muoversi tra motivi antagonistici operando delle scelte consapevoli, senza essere dominato dal suo sistema nervoso. Le tecniche di neuroimaging, peràƒ², e questo non lo si puàƒ² e non lo si deve negare, apportano un grande ausilio nella redazione della perizia psichiatrica. La complessitàƒÂ e particolaritàƒÂ dei nuovi test introdotti permette di avere una visione piàƒ¹ completa e piàƒ¹ attendibile sulle condizioni mentali dellࢠindividuo. Se accostate ai metodi tradizionali, il giudice dalle stesse potràƒÂ fruire, in fine, di una perizia piàƒ¹ attendibile e completa, giovandosene cosàƒ¬ in sede di decisione e successiva motivazione.
Imputabilità e neuroscienze: problematiche e prospettive
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2013
Abstract
LࢠimputabilitàƒÂ rappresenta uno degli istituti piàƒ¹ importanti, ma anche piàƒ¹ controversi del nostro diritto penale. Identificata come la capacitàƒÂ di intendere e di volere, essa non trova nel codice penale una definizione in positivo, ma viene descritta attraverso le c.d. cause di esclusione dellࢠimputabilitàƒÂ , di cui agli artt. 88 e seguenti del codice (vizio di mente totale e parziale, ubriachezza ed intossicazione da stupefacenti, sordomutismo e minore etàƒÂ ). Uno degli aspetti piàƒ¹ problematici dellࢠimputabilitàƒÂ àƒ¨ la sua collocazione nella sistematica del reato; la dottrina, infatti, non àƒ¨ unanime nel considerarla quale presupposto della colpevolezza in quanto vivide sono ancora le correnti di pensiero che, coerentemente con la scelta codicistica operata dal legislatore, identificano lࢠimputabilitàƒÂ con una condizione del soggetto, uno status dellࢠuomo. Ciononostante, accantonate le divergenze di opinione su questo primo snodo (ritenute, peraltro, da alcuni superate a seguito della presa di posizione della Corte di Cassazione), di difficile soluzione risultano anche i rapporti tra lࢠimputabilitàƒÂ ed il vizio di mente, che ne rappresenta la principale causa di esclusione. In particolare, il concetto di vizio di mente ha subàƒ¬to nel corso dei decenni numerose interpretazioni: il suo legame diretto con la scienza psichiatrica ne ha inevitabilmente influenzato lࢠevoluzione. Ed analogamente, anche la crisi della scienza ha svolto un ruolo fondamentale nel dibattito relativo a cosa debba intendersi con il concetto di infermitàƒÂ mentale. Abbandonata la convinzione che la scienza sia connotata da infallibilitàƒÂ e paragonabile a veritàƒÂ assoluta, viene cosàƒ¬ a mancare quel sicuro punto di riferimento a cui era solito rivolgersi il giudice al fine di trovare ausilio in tema di vizio di mente. Oggigiorno, pertanto, le incertezze scientifiche si riverberano nel processo penale quando lࢠinterrogativo àƒ¨ capire se un soggetto era capace di intendere e di volere al momento in cui ha commesso una fattispecie di reato. Tanto la crisi si àƒ¨ fatta sentire, tanto da trasformarsi in vera e propria crisi dellࢠimputabilitàƒÂ , al punto da far sollevare voci in merito alla possibilitàƒÂ di eliminarne dal nostro codice il concetto stesso. Proposte inaccettabili considerata in primis la valenza costituzionale dellࢠimputabilitàƒÂ (come presupposto della colpevolezza) ed, in secundiis, il contrasto con i principi di tassativitàƒÂ e determinatezza. In questo quadro, alcuni neuroscienziati propongono, quale strumento per sopperire alle lacune ed ai limiti delle metodologie tradizionali in tema di perizia psichiatrica, lࢠutilizzo delle recenti tecniche di neuroimaging. Trattasi di un gruppo di discipline scientifiche che studia il funzionamento del cervello e del sistema nervoso; vengono analizzati la comprensione del pensiero umano, le emozioni ed i comportamenti biologicamente correlati, attraverso cui si manifesta o non manifesta il pensiero stesso, mediante lࢠutilizzo di strumenti altamente scientifici, atti ad esaminare molecole, cellule, reti nervose. Queste nuove metodologie hanno permesso ai neurologi di giungere a scoperte che, da alcuni punti di vista non possono non dirsi davvero interessanti (e per certi versi anche sensazionali): si pensi alla correlazione tra comportamento aggressivo e geni o alla possibilitàƒÂ di prevedere le scelte che il paziente faràƒÂ grazie allࢠosservazione del funzionamento dei suoi neuroni. Non con altrettanto entusiasmo, peràƒ², i giuristi hanno accolto le neuroscienze come nuove alleate nella risoluzione delle difficoltàƒÂ interpretative legate al concetto di vizio di mente e, quindi, di imputabilitàƒÂ . Tuttࢠaltro. Si puàƒ² affermare che lࢠopinione dominante serba un atteggiamento diffidente ed alle volte anche di totale rigetto di queste nuove tecnologie. La motivazione risiede nella paura che le nuove scoperte, se amplificate e portate agli estremi, possano cancellare il principio del libero arbitrio dellࢠuomo, possano portare allࢠassurdo di considerare gli uomini come tutti inimputabili perchàƒ© dominati dal cervello ed incapaci, quindi, di autodeterminarsi nel mondo esterno. Come sempre, il punto di vista piàƒ¹ corretto per valutare gli effetti e le conseguenze di una novitàƒÂ àƒ¨ quello che non si arrocca agli estremi, bensàƒ¬ prende le medesime distanze dagli stessi. Cosàƒ¬ come nei confronti delle neuroscienze: nessuna rivoluzione copernicana, lࢠuomo resta sempre lࢠessere libero e capace di muoversi tra motivi antagonistici operando delle scelte consapevoli, senza essere dominato dal suo sistema nervoso. Le tecniche di neuroimaging, peràƒ², e questo non lo si puàƒ² e non lo si deve negare, apportano un grande ausilio nella redazione della perizia psichiatrica. La complessitàƒÂ e particolaritàƒÂ dei nuovi test introdotti permette di avere una visione piàƒ¹ completa e piàƒ¹ attendibile sulle condizioni mentali dellࢠindividuo. Se accostate ai metodi tradizionali, il giudice dalle stesse potràƒÂ fruire, in fine, di una perizia piàƒ¹ attendibile e completa, giovandosene cosàƒ¬ in sede di decisione e successiva motivazione.I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14242/287219
URN:NBN:IT:UNITS-287219