Abbandonando la visione esclusivamente reocentrica del sistema penale in favore di un cambio di rotta finalizzato ad un ripristino delle priorità  da perseguire con la celebrazione del processo, tra cui l'esigenza di una maggior tutela per la vittime di reato, l'ordinamento sovranazionale e successivamente il nostro ordinamento interno si sono accorti di quelle che vengono definite vittime vulnerabili. In un percorso che vede come punto di partenza la categorizzazione dei soggetti versanti in una condizione di vulnerabilità  si ਠarrivati, dietro impulso dell'Unione europea, a privilegiare il c.d. individual assessment, ossia una valutazione individuale effettuata caso per caso. In questa evoluzione, avente come obiettivo primario la crescita delle protezioni da accordare alla vittima di reato, una sola cosa ਠrimasta certa: la persona minore d'età  à¨, tra le vittime, quella che puಠessere sempre e presuntivamente considerata vulnerabile. Nei procedimenti penali che purtroppo vedono “protagonisti passivi” giovani e bambini, in particolar modo quelli aventi ad oggetto l'accertamento di abuso sessuale, fra le fasi pi๠delicate e complesse vi ਠquella riguardante l'assunzione della testimonianza della vittima. Risulta ormai appurato come in ambito giudiziario la raccolta delle dichiarazioni di un minore, che spesso costituisce l'unica fonte di prova, debba avvenire con criteri e modalità  che abbiano quale obiettivo principale quello della tutela del minore stesso. Sono le scienze psicologiche a dare un apporto significativo e ad aiutare giudici, pubblici ministeri, difensori e chiunque si trovi ad approcciarsi con un minore (presuntivamente) abusato, a comprendere quali sono i diversi fattori che possono influenzare il bambino e come questi agiscano sulla sua memoria provocando un'alterazione del ricordo e di conseguenza portandoli ad elaborare un racconto non veritiero. Vi ਠperಠda riconoscere che a dettar criteri e metodologie da seguire come linee guida per l'ascolto del minore e per una corretta raccolta del contributo probatorio non sia la legge ma, bensà¬, protocolli di natura scientifica sviluppatisi sulla base di diversi studi riguardanti l'età  evolutiva. Se ਠvero che le scienze psicologiche forniscono un contributo prezioso, esse pur tuttavia non hanno valore normativo. Il problema principale quindi non ਠrisolto: rimane infatti, un'evidente carenza da parte del legislatore nel prevedere una disciplina che tenga conto dell'elevato rischio di suggestionabilità  del minore e che detti regole specifiche e vincolanti in tema di assunzione della testimonianza dalla giovane fonte di prova. Necessario risulta perಠspecificare come questa si tratti di un deficit e non di una mancanza assoluta di garanzie processuali, in quanto ਠpossibile osservare come negli anni siano state apportate diverse modifiche al codice di procedura penale improntate sempre pi๠all'esigenza di soddisfare contemporaneamente esigenze contrapposte, ossia la tutela della serenità  del dichiarante e l'accertamento della verità .

L'AUDIZIONE DEL MINORE VITTIMA DI VIOLENZA SESSUALE: CONTRIBUTO DELLE SCIENZE PSICOLOGICHE E GARANZIE PROCESSUALI

2020

Abstract

Abbandonando la visione esclusivamente reocentrica del sistema penale in favore di un cambio di rotta finalizzato ad un ripristino delle priorità  da perseguire con la celebrazione del processo, tra cui l'esigenza di una maggior tutela per la vittime di reato, l'ordinamento sovranazionale e successivamente il nostro ordinamento interno si sono accorti di quelle che vengono definite vittime vulnerabili. In un percorso che vede come punto di partenza la categorizzazione dei soggetti versanti in una condizione di vulnerabilità  si ਠarrivati, dietro impulso dell'Unione europea, a privilegiare il c.d. individual assessment, ossia una valutazione individuale effettuata caso per caso. In questa evoluzione, avente come obiettivo primario la crescita delle protezioni da accordare alla vittima di reato, una sola cosa ਠrimasta certa: la persona minore d'età  à¨, tra le vittime, quella che puಠessere sempre e presuntivamente considerata vulnerabile. Nei procedimenti penali che purtroppo vedono “protagonisti passivi” giovani e bambini, in particolar modo quelli aventi ad oggetto l'accertamento di abuso sessuale, fra le fasi pi๠delicate e complesse vi ਠquella riguardante l'assunzione della testimonianza della vittima. Risulta ormai appurato come in ambito giudiziario la raccolta delle dichiarazioni di un minore, che spesso costituisce l'unica fonte di prova, debba avvenire con criteri e modalità  che abbiano quale obiettivo principale quello della tutela del minore stesso. Sono le scienze psicologiche a dare un apporto significativo e ad aiutare giudici, pubblici ministeri, difensori e chiunque si trovi ad approcciarsi con un minore (presuntivamente) abusato, a comprendere quali sono i diversi fattori che possono influenzare il bambino e come questi agiscano sulla sua memoria provocando un'alterazione del ricordo e di conseguenza portandoli ad elaborare un racconto non veritiero. Vi ਠperಠda riconoscere che a dettar criteri e metodologie da seguire come linee guida per l'ascolto del minore e per una corretta raccolta del contributo probatorio non sia la legge ma, bensà¬, protocolli di natura scientifica sviluppatisi sulla base di diversi studi riguardanti l'età  evolutiva. Se ਠvero che le scienze psicologiche forniscono un contributo prezioso, esse pur tuttavia non hanno valore normativo. Il problema principale quindi non ਠrisolto: rimane infatti, un'evidente carenza da parte del legislatore nel prevedere una disciplina che tenga conto dell'elevato rischio di suggestionabilità  del minore e che detti regole specifiche e vincolanti in tema di assunzione della testimonianza dalla giovane fonte di prova. Necessario risulta perಠspecificare come questa si tratti di un deficit e non di una mancanza assoluta di garanzie processuali, in quanto ਠpossibile osservare come negli anni siano state apportate diverse modifiche al codice di procedura penale improntate sempre pi๠all'esigenza di soddisfare contemporaneamente esigenze contrapposte, ossia la tutela della serenità  del dichiarante e l'accertamento della verità .
2020
it
Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
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