Il lavoro illustra come nel corso del tempo, con l'emanazione delle diverse direttive e l'introduzione dell'informativa ex-post su costi e oneri, si ਠevoluta la tutela dell'investitore. La prima parte dell'elaborato considera le principali novità introdotte dalle direttive MiFID I (2004/39/CE) e MiFID II (2014/65/UE). Nell'ultimo capitolo, l'attenzione si focalizza sull'informativa ex-post introdotta dalla direttiva MiFID II, illustrando e commentando alcuni esempi di rendiconti di intermediari finanziari operanti nel territorio nazionale e focalizzati su una clientela retail. Nello specifico si ਠvisto che, sostituendo la precedente Direttiva europea sui servizi di investimento (cd. ISD), la direttiva MiFID I ridisegna la tutela del cliente in base al cd. principio di graduazione della tutela; introduce un nuovo servizio di consulenza; stabilisce regole di condotta che l'impresa deve rispettare (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza) ed impone l'obbligo di servire il cliente nel modo migliore possibile (best execution). La Direttiva MiFID ha disciplinato i mercati finanziari dell'Unione europea dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio 2018. Il 3 gennaio 2018 entra in vigore la direttiva MiFID II e con l'intento di rafforzare la fiducia nel sistema finanziario, viene impostato un sistema pi๠completo in termini di vigilanza ed enforcement delle regole. Vengono rafforzate le modalità con le quali gli intermediari devono effettuare i test di appropriatezza e adeguatezza dei propri clienti, viene rafforzata la regolamentazione del servizio di consulenza, vengono introdotti obblighi in materia di product governance ed obblighi di competenza e conoscenza dei soggetti che prestano consulenza. Una delle principali novità della direttiva ਠl'obbligo di fare chiarezza sui costi dei servizi. Si assiste infatti all'introduzione dell'informativa ex-post su costi ed oneri: le imprese di investimento devono fornire annualmente rendiconti ex-post su tutti i costi e gli oneri relativi sia allo strumento finanziario (o strumenti finanziari), sia ai servizi di investimento e ai servizi accessori. Tutte le informazioni, purchà© basate sulle indicazioni fornite dal documento Esma, possono essere fornite in forma personalizzata. Tuttavia, si ਠevidenziato che al fine di un'informativa pi๠comprensibile ਠconsigliabile una rappresentazione tabellare. A questo punto, dopo aver brevemente accennato le modalità di calcolo dei costi e le tempistiche per l'invio dei rendiconti ai clienti, ਠstata illustrata una recente ricerca commissionata da Moneyfarm e condotta dalla School of management del Politecnico di Milano su un campione di 18 grandi intermediari finanziari italiani. I risultati della ricerca mostrano che la maggior parte degli intermediari, oltre ad aver inviato documenti poco chiari e in alcuni casi illeggibili a causa dell'utilizzo di termini troppo tecnici per i clienti, non sono stati nemmeno tempestivi nell'invio. Infine, sono stati analizzati e commentati alcuni rendiconti ex-post di intermediari finanziari (tra cui quello di Fineco Bank, Mediolanum e Banca Generali) operanti nel territorio nazionale.
MiFID II, tutela dell'investitore e informativa ex-post su costi e oneri connessi: alcuni primi esempi di reportistica.
2020
Abstract
Il lavoro illustra come nel corso del tempo, con l'emanazione delle diverse direttive e l'introduzione dell'informativa ex-post su costi e oneri, si ਠevoluta la tutela dell'investitore. La prima parte dell'elaborato considera le principali novità introdotte dalle direttive MiFID I (2004/39/CE) e MiFID II (2014/65/UE). Nell'ultimo capitolo, l'attenzione si focalizza sull'informativa ex-post introdotta dalla direttiva MiFID II, illustrando e commentando alcuni esempi di rendiconti di intermediari finanziari operanti nel territorio nazionale e focalizzati su una clientela retail. Nello specifico si ਠvisto che, sostituendo la precedente Direttiva europea sui servizi di investimento (cd. ISD), la direttiva MiFID I ridisegna la tutela del cliente in base al cd. principio di graduazione della tutela; introduce un nuovo servizio di consulenza; stabilisce regole di condotta che l'impresa deve rispettare (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza) ed impone l'obbligo di servire il cliente nel modo migliore possibile (best execution). La Direttiva MiFID ha disciplinato i mercati finanziari dell'Unione europea dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio 2018. Il 3 gennaio 2018 entra in vigore la direttiva MiFID II e con l'intento di rafforzare la fiducia nel sistema finanziario, viene impostato un sistema pi๠completo in termini di vigilanza ed enforcement delle regole. Vengono rafforzate le modalità con le quali gli intermediari devono effettuare i test di appropriatezza e adeguatezza dei propri clienti, viene rafforzata la regolamentazione del servizio di consulenza, vengono introdotti obblighi in materia di product governance ed obblighi di competenza e conoscenza dei soggetti che prestano consulenza. Una delle principali novità della direttiva ਠl'obbligo di fare chiarezza sui costi dei servizi. Si assiste infatti all'introduzione dell'informativa ex-post su costi ed oneri: le imprese di investimento devono fornire annualmente rendiconti ex-post su tutti i costi e gli oneri relativi sia allo strumento finanziario (o strumenti finanziari), sia ai servizi di investimento e ai servizi accessori. Tutte le informazioni, purchà© basate sulle indicazioni fornite dal documento Esma, possono essere fornite in forma personalizzata. Tuttavia, si ਠevidenziato che al fine di un'informativa pi๠comprensibile ਠconsigliabile una rappresentazione tabellare. A questo punto, dopo aver brevemente accennato le modalità di calcolo dei costi e le tempistiche per l'invio dei rendiconti ai clienti, ਠstata illustrata una recente ricerca commissionata da Moneyfarm e condotta dalla School of management del Politecnico di Milano su un campione di 18 grandi intermediari finanziari italiani. I risultati della ricerca mostrano che la maggior parte degli intermediari, oltre ad aver inviato documenti poco chiari e in alcuni casi illeggibili a causa dell'utilizzo di termini troppo tecnici per i clienti, non sono stati nemmeno tempestivi nell'invio. Infine, sono stati analizzati e commentati alcuni rendiconti ex-post di intermediari finanziari (tra cui quello di Fineco Bank, Mediolanum e Banca Generali) operanti nel territorio nazionale.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/296655
URN:NBN:IT:UNIMORE-296655