Il tema del presente lavoro sono i meccanismi di diversion applicabili in sede di processo penale minorile. Si tratta di istituti pensati ed introdotti appositamente per tutelare gli imputati minorenni, soggetti vulnerabili e dalla personalità in fieri. Questi istituti creano una diversione rispetto all'ordinario iter procedurale, e, infatti, permettono al giudice di rinunciare alla pretesa punitiva e al minore di uscire pi๠rapidamente dal circuito penale, in vista di un suo pronto recupero e reinserimento sociale. Sono stati analizzati tre istituti: il perdono giudiziale, l'irrilevanza del fatto, la sospensione del processo con messa alla prova. Il primo, disciplinato all'art. 169 del codice penale, consente al giudice di rinunciare alla prosecuzione del procedimento e all'irrogazione di una sanzione, in ipotesi in cui la pena che il giudice ritiene sarebbe in concreto irrogabile per il reato commesso non sia superiore a due anni di peta detentiva o ad euro 1549 di pena pecuniaria. Inoltre, per poter concedere il perdono giudiziale, il giudice deve effettuare un giudizio prognostico sulla futura buona condotta del minore. L'irrilevanza del fatto ਠdisciplinata all'art. 27 del d.p.r. 448/1988, e consente al giudice di prosciogliere il minore nel caso in cui il reato da lui commesso risulti tenue ed occasionale, e quando la prosecuzione del processo vada a pregiudicare le esigenze educative del giovane. Infine, la sospensione del procedimento con messa alla prova, regolata agli artt. 28, 29 del d.p.r. di cui sopra, consente al giudice di sospendere il corso del procedimento per sottoporre il minore ad un periodo di prova. Questo si svolge sulla base di un progetto di intervento redatto dai servizi sociali e minorili, con il controllo e il sostegno degli stessi. L'esito positivo della prova estingue il reato; l'esito negativo fa sଠche il processo riprenda là dove si era interrotto. Da un confronto fra i tre istituti, emerge come quest'ultimo sia il meno vantaggioso per il minore, poichà© l'uscita dal circuito penale non ਠimmediata, bensଠdifferita nel tempo e subordinata ad un impegno attivo e ad una reale volontà di cambiamento del giovane. Tuttavia la sua applicazione ਠin crescita: infatti, nonostante sia il meccanismo nell'immediato meno favorevole per il minore, si ਠrivelato essere pi๠utile e proficuo ai fini della responsabilizzazione, del ravvedimento e del recupero del giovane deviante rispetto al perdono giudiziale e all'irrilevanza del fatto.
I meccanismi di diversion nel processo penale minorile
2019
Abstract
Il tema del presente lavoro sono i meccanismi di diversion applicabili in sede di processo penale minorile. Si tratta di istituti pensati ed introdotti appositamente per tutelare gli imputati minorenni, soggetti vulnerabili e dalla personalità in fieri. Questi istituti creano una diversione rispetto all'ordinario iter procedurale, e, infatti, permettono al giudice di rinunciare alla pretesa punitiva e al minore di uscire pi๠rapidamente dal circuito penale, in vista di un suo pronto recupero e reinserimento sociale. Sono stati analizzati tre istituti: il perdono giudiziale, l'irrilevanza del fatto, la sospensione del processo con messa alla prova. Il primo, disciplinato all'art. 169 del codice penale, consente al giudice di rinunciare alla prosecuzione del procedimento e all'irrogazione di una sanzione, in ipotesi in cui la pena che il giudice ritiene sarebbe in concreto irrogabile per il reato commesso non sia superiore a due anni di peta detentiva o ad euro 1549 di pena pecuniaria. Inoltre, per poter concedere il perdono giudiziale, il giudice deve effettuare un giudizio prognostico sulla futura buona condotta del minore. L'irrilevanza del fatto ਠdisciplinata all'art. 27 del d.p.r. 448/1988, e consente al giudice di prosciogliere il minore nel caso in cui il reato da lui commesso risulti tenue ed occasionale, e quando la prosecuzione del processo vada a pregiudicare le esigenze educative del giovane. Infine, la sospensione del procedimento con messa alla prova, regolata agli artt. 28, 29 del d.p.r. di cui sopra, consente al giudice di sospendere il corso del procedimento per sottoporre il minore ad un periodo di prova. Questo si svolge sulla base di un progetto di intervento redatto dai servizi sociali e minorili, con il controllo e il sostegno degli stessi. L'esito positivo della prova estingue il reato; l'esito negativo fa sଠche il processo riprenda là dove si era interrotto. Da un confronto fra i tre istituti, emerge come quest'ultimo sia il meno vantaggioso per il minore, poichà© l'uscita dal circuito penale non ਠimmediata, bensଠdifferita nel tempo e subordinata ad un impegno attivo e ad una reale volontà di cambiamento del giovane. Tuttavia la sua applicazione ਠin crescita: infatti, nonostante sia il meccanismo nell'immediato meno favorevole per il minore, si ਠrivelato essere pi๠utile e proficuo ai fini della responsabilizzazione, del ravvedimento e del recupero del giovane deviante rispetto al perdono giudiziale e all'irrilevanza del fatto.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/296783
URN:NBN:IT:UNIMORE-296783