Nelle fasi critiche della società , l'uomo cerca rifugio nel suo passato: l'avvento di nuove tecnologie produce sempre grandi cambiamenti nei modi di vivere, generando spesso un senso di smarrimento. àˆ proprio in questi momenti che bisogna ripartire dagli insegnamenti dei Maestri. Prendendo ispirazione, dunque, dalla lezione di uno dei grandi Maestri italiani del diritto, FRANCESCO CARNELUTTI, si cercherà  di compiere un viaggio, per analizzare le prove documentali nel processo civile, nella loro relazione complessa con le nuove tecnologie. Il viaggio non puಠche iniziare dalla ricerca di una rotta da seguire, di un filo rosso comune che possa legare i documenti tradizionali (o analogici, come la scrittura privata e l'atto pubblico) e i documenti digitali (o informatici, per utilizzare la terminologia del legislatore). E questo filo rosso sembra possa essere rappresentato dai concetti, dalle categorie dogmatiche elaborate dai giuristi: categorie che sono fondamentali per costruire un “sistema”, concetto (anch'esso) spesso trascutato e dimenticato. In tal modo, se si parte dai concetti, si puಠverificare come, fra la sottoscrizione autografa e la firma digitale ad esempio, ci sia proprio quel legame, quel filo rosso di cui si parlava: entrambe servono ad imputare una dichiarazione, seppur in modo diverso. Ecco, dunque, il concetto che rende indifferente il mezzo tecnico di cui ci si serve (anche la carta ਠ“tecnologia”). Sarà , dunque, necessario partire da un'esposizione di alcuni concetti alla base della teoria giuridica del documento: vedremo come alcuni di essi si “interfaccino” (per usare un termine caro alla tecnologia informatica) sorprendentemente bene tanto con i documenti “tradizionali”, quanto con quelli “nuovi”. Si passerà  poi ad un'analisi pi๠approfondita di alcuni documenti “analogici” (atto pubblico, scrittura privata, riproduzioni meccaniche), per evidenziarne alcune caratteristiche, poi adattate e confluite nei “nuovi” documenti digitali. Lo studio di questi ultimi costituirà  il nucleo centrale e pi๠importante del lavoro, con un capitolo dedicato all'elaborazione concettuale, che li ha riguardati e li riguarda, e alla legislazione in materia; mentre un altro capitolo sarà  dedicato al passaggio dalla teoria alla prassi dei tribunali, con un'ampia rassegna di casi giurisprudenziali. Si concluderà  il lavoro con quella che si puಠconsiderare l'avanguardia, “l'ultima frontiera” della tecnologia applicabile ai documenti: blockchain e smart contracts. Al termine di questo viaggio, la consapevolezza sarà  una e una soltanto: se si esalta il ruolo dei concetti, non si puಠche finire per esaltare il ruolo di chi quei concetti li plasma, cioਠgli iuris prudentes, autentici custodi del sistema, coloro cui ci si dovrebbe rivolgere per trovare “la rotta”, nei momenti difficili della società . In questo modo, se si parte dai giuristi e dai concetti, sarà  possibile provare a regolare anche nuovissime tecnologie, come la blockchain, che sono state definite disruptive: tutto puಠessere riportato nel rassicurante alveo dell'ordinamento giuridico, i cui argini permettono l'esistenza stessa della società .

Le prove documentali nel processo civile e le nuove tecnologie Dalla charta alla firma digitale, dalla pubblica fede alla blockchain

2019

Abstract

Nelle fasi critiche della società , l'uomo cerca rifugio nel suo passato: l'avvento di nuove tecnologie produce sempre grandi cambiamenti nei modi di vivere, generando spesso un senso di smarrimento. àˆ proprio in questi momenti che bisogna ripartire dagli insegnamenti dei Maestri. Prendendo ispirazione, dunque, dalla lezione di uno dei grandi Maestri italiani del diritto, FRANCESCO CARNELUTTI, si cercherà  di compiere un viaggio, per analizzare le prove documentali nel processo civile, nella loro relazione complessa con le nuove tecnologie. Il viaggio non puಠche iniziare dalla ricerca di una rotta da seguire, di un filo rosso comune che possa legare i documenti tradizionali (o analogici, come la scrittura privata e l'atto pubblico) e i documenti digitali (o informatici, per utilizzare la terminologia del legislatore). E questo filo rosso sembra possa essere rappresentato dai concetti, dalle categorie dogmatiche elaborate dai giuristi: categorie che sono fondamentali per costruire un “sistema”, concetto (anch'esso) spesso trascutato e dimenticato. In tal modo, se si parte dai concetti, si puಠverificare come, fra la sottoscrizione autografa e la firma digitale ad esempio, ci sia proprio quel legame, quel filo rosso di cui si parlava: entrambe servono ad imputare una dichiarazione, seppur in modo diverso. Ecco, dunque, il concetto che rende indifferente il mezzo tecnico di cui ci si serve (anche la carta ਠ“tecnologia”). Sarà , dunque, necessario partire da un'esposizione di alcuni concetti alla base della teoria giuridica del documento: vedremo come alcuni di essi si “interfaccino” (per usare un termine caro alla tecnologia informatica) sorprendentemente bene tanto con i documenti “tradizionali”, quanto con quelli “nuovi”. Si passerà  poi ad un'analisi pi๠approfondita di alcuni documenti “analogici” (atto pubblico, scrittura privata, riproduzioni meccaniche), per evidenziarne alcune caratteristiche, poi adattate e confluite nei “nuovi” documenti digitali. Lo studio di questi ultimi costituirà  il nucleo centrale e pi๠importante del lavoro, con un capitolo dedicato all'elaborazione concettuale, che li ha riguardati e li riguarda, e alla legislazione in materia; mentre un altro capitolo sarà  dedicato al passaggio dalla teoria alla prassi dei tribunali, con un'ampia rassegna di casi giurisprudenziali. Si concluderà  il lavoro con quella che si puಠconsiderare l'avanguardia, “l'ultima frontiera” della tecnologia applicabile ai documenti: blockchain e smart contracts. Al termine di questo viaggio, la consapevolezza sarà  una e una soltanto: se si esalta il ruolo dei concetti, non si puಠche finire per esaltare il ruolo di chi quei concetti li plasma, cioਠgli iuris prudentes, autentici custodi del sistema, coloro cui ci si dovrebbe rivolgere per trovare “la rotta”, nei momenti difficili della società . In questo modo, se si parte dai giuristi e dai concetti, sarà  possibile provare a regolare anche nuovissime tecnologie, come la blockchain, che sono state definite disruptive: tutto puಠessere riportato nel rassicurante alveo dell'ordinamento giuridico, i cui argini permettono l'esistenza stessa della società .
2019
it
Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/298074
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIMORE-298074