Il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 recante †œModifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16 commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c) e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche†� ਠda ascriversi al novero dei decreti delegati a mezzo dei quali ਠstata data attuazione alla legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. riforma †œMadia†�). In particolare, mediante il decreto de quo il Legislatore ha inteso dare attuazione alla delega al riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche conferita al Governo dall'art. 17 l. n. 124/2015 rubricato †œRiordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche†�. àˆ possibile asseverare come detto decreto concorra ad implementare una terza stagione riformistica del pubblico impiego avviatasi nel 2009 che ha visto come direttrici tendenziali la rilegificazione e la ripubblicizzazione delle fonti di regolazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. allo scopo di perseguire la qualità  dell'azione della stessa intesa come risultante dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità  di tale agire. Il decreto in parola incide, inter alia, anche sulla disciplina del licenziamento nel pubblico impiego. Per quanto di nostro precipuo interesse si segnali, in limine, il fatto che tale decreto pone in essere un superamento della precedente disciplina rimediale avverso il licenziamento illegittimo, comune sia al pubblico impiego sia al settore privato, in favore di una disciplina speciale che trova la propria sedes materiae all'art. 63, commi 2 e 2-bis, d.lgs. 165/2001. La disciplina de qua cristallizza il principio della tutela †œreale†� superando l'annosa querelle dottrinale e giurisprudenziale circa l'applicabilità  al pubblico impiego della l. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. riforma †œFornero†�) e del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 attuativo della legge 10 dicembre 2014, n, 183 (c.d. †œJobs Act†�). A tal riguardo la miglior dottrina invoca autorevolmente un vero e proprio †œprocesso inarrestabile di †œderiva†� legislativa del lavoro pubblico da quello privato†� che si sostanzia nel progressivo, a a momenti surrettizio, superamento dei principi cc.dd. di privatizzazione e di contrattualizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. sanciti expressis verbis dal c.d. †œTesto Unico sul Pubblico Impiego†� (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). In ragione di questo †œdeclino della privatizzazione†� il pubblico impiego appare oggi governato †" quasi come avveniva sotto la vigenza del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato (DPR 10 gennaio 1957, n. 3) †" da principi suoi propri e in buona parte riservati alla fonte legale. La trattazione concerne inoltre il licenziamento disciplinare il quale ਠsoggetto a una specifica procedura, ampiamente modificata dal decreto in analisi, la cui mancata attivazione o la cui violazione rende invalido il licenziamento stesso. Inoltre il d.lgs. n. 75/2017 (art. 15) ha incrementato le ipotesi di licenziamento disciplinare †œper legge†�, inserendo nell'elencazione di cui al comma 1 dell'art. 55-quater le lett. f-bis, f-ter, f-quater e f-quiquies. Nel quadro delle ipotesi †œoggettive†� di cessazione individuale del rapporto di lavoro un accenno verrà  dedicato sia alla disciplina delle eccedenze collettive e del conseguente collocamento in disponibilità , pur nella sua sostanziale ineffettività , sia alla disciplina concernente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo attinente alla persona del lavoratore che si traduce nel licenziamento per superamento del periodo di comporto in caso di malattia o infortunio ovvero nel licenziamento per sopravvenuta inidoneità  psicofisica.

La disciplina del licenziamento nel pubblico impiego come novellata dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75

2019

Abstract

Il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 recante †œModifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16 commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c) e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche†� ਠda ascriversi al novero dei decreti delegati a mezzo dei quali ਠstata data attuazione alla legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. riforma †œMadia†�). In particolare, mediante il decreto de quo il Legislatore ha inteso dare attuazione alla delega al riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche conferita al Governo dall'art. 17 l. n. 124/2015 rubricato †œRiordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche†�. àˆ possibile asseverare come detto decreto concorra ad implementare una terza stagione riformistica del pubblico impiego avviatasi nel 2009 che ha visto come direttrici tendenziali la rilegificazione e la ripubblicizzazione delle fonti di regolazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. allo scopo di perseguire la qualità  dell'azione della stessa intesa come risultante dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità  di tale agire. Il decreto in parola incide, inter alia, anche sulla disciplina del licenziamento nel pubblico impiego. Per quanto di nostro precipuo interesse si segnali, in limine, il fatto che tale decreto pone in essere un superamento della precedente disciplina rimediale avverso il licenziamento illegittimo, comune sia al pubblico impiego sia al settore privato, in favore di una disciplina speciale che trova la propria sedes materiae all'art. 63, commi 2 e 2-bis, d.lgs. 165/2001. La disciplina de qua cristallizza il principio della tutela †œreale†� superando l'annosa querelle dottrinale e giurisprudenziale circa l'applicabilità  al pubblico impiego della l. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. riforma †œFornero†�) e del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 attuativo della legge 10 dicembre 2014, n, 183 (c.d. †œJobs Act†�). A tal riguardo la miglior dottrina invoca autorevolmente un vero e proprio †œprocesso inarrestabile di †œderiva†� legislativa del lavoro pubblico da quello privato†� che si sostanzia nel progressivo, a a momenti surrettizio, superamento dei principi cc.dd. di privatizzazione e di contrattualizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. sanciti expressis verbis dal c.d. †œTesto Unico sul Pubblico Impiego†� (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). In ragione di questo †œdeclino della privatizzazione†� il pubblico impiego appare oggi governato †" quasi come avveniva sotto la vigenza del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato (DPR 10 gennaio 1957, n. 3) †" da principi suoi propri e in buona parte riservati alla fonte legale. La trattazione concerne inoltre il licenziamento disciplinare il quale ਠsoggetto a una specifica procedura, ampiamente modificata dal decreto in analisi, la cui mancata attivazione o la cui violazione rende invalido il licenziamento stesso. Inoltre il d.lgs. n. 75/2017 (art. 15) ha incrementato le ipotesi di licenziamento disciplinare †œper legge†�, inserendo nell'elencazione di cui al comma 1 dell'art. 55-quater le lett. f-bis, f-ter, f-quater e f-quiquies. Nel quadro delle ipotesi †œoggettive†� di cessazione individuale del rapporto di lavoro un accenno verrà  dedicato sia alla disciplina delle eccedenze collettive e del conseguente collocamento in disponibilità , pur nella sua sostanziale ineffettività , sia alla disciplina concernente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo attinente alla persona del lavoratore che si traduce nel licenziamento per superamento del periodo di comporto in caso di malattia o infortunio ovvero nel licenziamento per sopravvenuta inidoneità  psicofisica.
2019
it
Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
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