Il tema della ragionevole durata del processo ਠda anni al centro di grandi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali. Il mal funzionamento della giustizia rappresenta un problema costante e conduce al fenomeno della “giustizia negata”, con evidenti conseguenze in termini di scarsa fiducia nel sistema giudiziario da parte dei consociati. I grandi dibattiti che si sono formati negli anni vertono sull'esigenza di ridimensionare la lunga durata dei processi, ma allo stesso tempo il perno centrale consiste nel non andare ad intaccare le garanzie difensive poste dall'ordinamento a tutela della giustizia ed in particolare a non compromettere quello che viene garantito dalla Costituzione Italiana come “giusto processo”. Frutto di un intensa elaborazione dottrinale e giurisprudenziale protrattasi per tutto il secondo dopoguerra, nel 1999 il legislatore ha introdotto in un testo positivo i principi sul giusto processo, cosi innovando l'articolo 111 della Costituzione: «ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità , dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale, ed entro un termine ragionevole». La suddetta riforma ha ampliamente influenzato il modus operandi della Giurisprudenza italiana, la quale si ਠattivata nell'elaborazione di sentenze volte al recepimento del giusto processo e alla tutela della durata ragionevole dello stesso, conformandosi ai precedenti della Corte Europea in materia, e del Legislatore, il quale ਠgiunto all'emanazione della c.d. legge Pinto introducendo di fatto un mero rimedio ex post. Negli anni a seguire lo stesso si ਠpoi impegnato nel prevedere rimedi alternativi volti allo snellimento del carico di lavoro posto dinanzi alle autorità giudiziarie, senza tuttavia ottenere i risultati sperati, tant'ਠche la dottrina si ਠspesso chiesta se il problema della lunghezza dei processi potesse essere risolto da strumenti apparentemente estranei, primo su tutto la prescrizione. Chi la ritiene un male da estirpare dal nostro ordinamento, e chi, al contrario, la considera un farmaco a tutela dell'eccessiva lunghezza dei processi.
La durata ragionevole del processo
2019
Abstract
Il tema della ragionevole durata del processo ਠda anni al centro di grandi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali. Il mal funzionamento della giustizia rappresenta un problema costante e conduce al fenomeno della “giustizia negata”, con evidenti conseguenze in termini di scarsa fiducia nel sistema giudiziario da parte dei consociati. I grandi dibattiti che si sono formati negli anni vertono sull'esigenza di ridimensionare la lunga durata dei processi, ma allo stesso tempo il perno centrale consiste nel non andare ad intaccare le garanzie difensive poste dall'ordinamento a tutela della giustizia ed in particolare a non compromettere quello che viene garantito dalla Costituzione Italiana come “giusto processo”. Frutto di un intensa elaborazione dottrinale e giurisprudenziale protrattasi per tutto il secondo dopoguerra, nel 1999 il legislatore ha introdotto in un testo positivo i principi sul giusto processo, cosi innovando l'articolo 111 della Costituzione: «ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità , dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale, ed entro un termine ragionevole». La suddetta riforma ha ampliamente influenzato il modus operandi della Giurisprudenza italiana, la quale si ਠattivata nell'elaborazione di sentenze volte al recepimento del giusto processo e alla tutela della durata ragionevole dello stesso, conformandosi ai precedenti della Corte Europea in materia, e del Legislatore, il quale ਠgiunto all'emanazione della c.d. legge Pinto introducendo di fatto un mero rimedio ex post. Negli anni a seguire lo stesso si ਠpoi impegnato nel prevedere rimedi alternativi volti allo snellimento del carico di lavoro posto dinanzi alle autorità giudiziarie, senza tuttavia ottenere i risultati sperati, tant'ਠche la dottrina si ਠspesso chiesta se il problema della lunghezza dei processi potesse essere risolto da strumenti apparentemente estranei, primo su tutto la prescrizione. Chi la ritiene un male da estirpare dal nostro ordinamento, e chi, al contrario, la considera un farmaco a tutela dell'eccessiva lunghezza dei processi.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/301224
URN:NBN:IT:UNIMORE-301224