Il nostro legislatore ha modificato di recente la normativa sulla Crisi d'impresa sul fallimento, in particolare in attuazione della Legge Delega n.155 del 19 ottobre 2017, ਠstato approvato il decreto legislativo recante “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza”. Il d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della Legge-Delega 19 ottobre 2017, n. 155, ha significativamente innovato la disciplina della crisi e dell'insolvenza, realizzando un complesso disegno riformatore, atteso da decenni, teso a concretizzare, si spera in modo definitivo, la tendenza che considera le procedure concorsuali non pi๠in termini meramente liquidatori o sanzionatori, ma piuttosto indirizzate alla conservazione del valore dell'impresa. Sulla scorta di esperienze normative anche recenti, la materia risulta ora regolata da un “Codice”, meglio noto come “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”, dedicato appunto alla materia della crisi e dell'insolvenza, con riferimento a tutte le categorie di debitori, nella prospettiva della c.d. “concorsualità differenziata”, ed arricchito da un significativo coordinamento con altre disposizioni rinvenienti, ad esempio, nel codice civile (in materia societaria o in materia di diritto del lavoro), nel Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50), nel Codice penale e di procedura penale, nelle disposizioni in favore degli acquirenti degli immobili da costruire (d. lgs. 20 giugno 2005, n. 122). Non si tratta, pertanto, solo di una mera rivisitazione della legge fallimentare, come risultante dai processi di riforma che sin dal 2005 hanno interessato la disciplina in oggetto, essendo evidente che il legislatore ha inteso perseguire il disegno pi๠ambizioso di allinearsi alla legislazione dell'Unione Europea e a quei modelli normativi pi๠efficienti, già adottati in altri Paesi. Con il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” il legislatore ha inteso attuare una riforma radicale e generale della disciplina delle procedure concorsuali, dalla cui portata innovatrice restano estranee esclusivamente le disposizioni delle leggi speciali in materia di amministrazione straordinaria, di liquidazione coatta amministrativa e di crisi d'impresa delle società pubbliche. La portata e l'estensione della riforma sono tali per cui non si ਠdinanzi all'ennesimo emendamento di singoli frammenti della disciplina generale, come il legislatore ci aveva abituato negli ultimi anni, ma una rivisitazione radicale e complessiva di cui costituisce significativa testimonianza la stessa opzione lessicale (o forse concettuale) di abbandonare la parola “fallimento” in luogo dell'espressione pi๠asettica della “liquidazione giudiziale”. La riforma impone un onere di aggiornamento che passa anche, per alcuni profili, attraverso una completa rivisitazione degli schemi su cui si erano formate prassi e orientamenti consolidati. Sarà compito della dottrina svolgere il proprio ruolo di ricostruzione sistematica. Intanto, perà², si pone un'esigenza di aggiornamento immediato dei professionisti, degli imprenditori e, in generale, degli operatori del diritto. In tale prospettiva, nel seguente elaborato, si ਠcercato, attraverso un parallelismo con la legge fallimentare del 1942, di mettere a fuoco le modifiche apportate dal nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza, partendo sin dalle origini dei termini “fallito” e “fallimento”, dal loro significato negativo e dispregiativo, attraverso un excursus storico-letterale, fino alla ad arrivare appunto alla riforma attuata dalla Legge Delega del 19 ottobre 2017, n. 155.
Dal fallimento alla liquidazione giudiziale: evoluzione storica giuridica alla luce del codice della crisi d'impresa
2020
Abstract
Il nostro legislatore ha modificato di recente la normativa sulla Crisi d'impresa sul fallimento, in particolare in attuazione della Legge Delega n.155 del 19 ottobre 2017, ਠstato approvato il decreto legislativo recante “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza”. Il d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della Legge-Delega 19 ottobre 2017, n. 155, ha significativamente innovato la disciplina della crisi e dell'insolvenza, realizzando un complesso disegno riformatore, atteso da decenni, teso a concretizzare, si spera in modo definitivo, la tendenza che considera le procedure concorsuali non pi๠in termini meramente liquidatori o sanzionatori, ma piuttosto indirizzate alla conservazione del valore dell'impresa. Sulla scorta di esperienze normative anche recenti, la materia risulta ora regolata da un “Codice”, meglio noto come “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”, dedicato appunto alla materia della crisi e dell'insolvenza, con riferimento a tutte le categorie di debitori, nella prospettiva della c.d. “concorsualità differenziata”, ed arricchito da un significativo coordinamento con altre disposizioni rinvenienti, ad esempio, nel codice civile (in materia societaria o in materia di diritto del lavoro), nel Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50), nel Codice penale e di procedura penale, nelle disposizioni in favore degli acquirenti degli immobili da costruire (d. lgs. 20 giugno 2005, n. 122). Non si tratta, pertanto, solo di una mera rivisitazione della legge fallimentare, come risultante dai processi di riforma che sin dal 2005 hanno interessato la disciplina in oggetto, essendo evidente che il legislatore ha inteso perseguire il disegno pi๠ambizioso di allinearsi alla legislazione dell'Unione Europea e a quei modelli normativi pi๠efficienti, già adottati in altri Paesi. Con il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” il legislatore ha inteso attuare una riforma radicale e generale della disciplina delle procedure concorsuali, dalla cui portata innovatrice restano estranee esclusivamente le disposizioni delle leggi speciali in materia di amministrazione straordinaria, di liquidazione coatta amministrativa e di crisi d'impresa delle società pubbliche. La portata e l'estensione della riforma sono tali per cui non si ਠdinanzi all'ennesimo emendamento di singoli frammenti della disciplina generale, come il legislatore ci aveva abituato negli ultimi anni, ma una rivisitazione radicale e complessiva di cui costituisce significativa testimonianza la stessa opzione lessicale (o forse concettuale) di abbandonare la parola “fallimento” in luogo dell'espressione pi๠asettica della “liquidazione giudiziale”. La riforma impone un onere di aggiornamento che passa anche, per alcuni profili, attraverso una completa rivisitazione degli schemi su cui si erano formate prassi e orientamenti consolidati. Sarà compito della dottrina svolgere il proprio ruolo di ricostruzione sistematica. Intanto, perà², si pone un'esigenza di aggiornamento immediato dei professionisti, degli imprenditori e, in generale, degli operatori del diritto. In tale prospettiva, nel seguente elaborato, si ਠcercato, attraverso un parallelismo con la legge fallimentare del 1942, di mettere a fuoco le modifiche apportate dal nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza, partendo sin dalle origini dei termini “fallito” e “fallimento”, dal loro significato negativo e dispregiativo, attraverso un excursus storico-letterale, fino alla ad arrivare appunto alla riforma attuata dalla Legge Delega del 19 ottobre 2017, n. 155.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/301432
URN:NBN:IT:UNIMORE-301432