L'elaborato ਠdedicato all'analisi della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2018 che ha dichiarato l'incostituzionalità  del nuovo meccanismo di calcolo introdotto dal Jobs act relativo all'indennità  spettante ai lavoratori, in caso di licenziamento illegittimo. Il decreto n. 23 del 2015, attuativo della legge n. 183 del 10 dicembre 2014, disciplina il “contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti”, e non introduce, come da molti immaginato, una nuova tipologia di contratto ma si limita a dettare un nuovo regime sanzionatorio. In particolare, la nuova disciplina, applicabile soltanto ai lavoratori assunti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, prevede una tutela esclusivamente economica basata su un “rigido meccanismo di calcolo” ancorato all'anzianità  di servizio. L'intervento riformatore muove dal bisogno di limitare la discrezionalità  del giudice nella determinazione del risarcimento in caso di licenziamento illegittimo, per consentire alle imprese di predeterminare il “firing cost” ossia il costo del licenziamento. Ciಠin vista di una maggiore flessibilità  in uscita dal mercato e di conseguenza, maggiore propensione da parte delle imprese ad assumere con contratto a tempo indeterminato. L'intervento della Corte Costituzionale perಠcambia le carte in tavola, e lo fa dichiarando illegittimo il meccanismo di calcolo stabilito dal legislatore e sollevando una serie di problemi di notevole complessità . La decisione della Corte si basa sul contrasto della nuova disciplina con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, in quanto l'indennità  prevista finisce per omologare tutti i lavoratori con la stessa anzianità  di servizio e non consente di ottenere un adeguato ristoro nà© un'adeguata dissuasione del datore dal licenziare illegittimamente. Il cuore della questione ਠquindi la modalità  di determinazione dell'indennità  da riconoscere al lavoratore, e non la tipologia di tutela prevista. Infatti, la Corte conferma nuovamente in questa occasione, la legittimità  di un rimedio economico per i licenziamenti illegittimi e la marginalizzazione della tutela ripristinatoria a casi eccezionali previsti dalla legge. La dichiarazione di illegittimità  dell'art. 3 del decreto n. 23/2015 si espande anche al cosiddetto Decreto Dignità , il quale pur intervenendo sull'articolo non ne modifica la struttura ma si preoccupa soltanto di innalzare le soglie minime e massime all'interno delle quali quantificare l'indennità  risarcitoria. Dall'analisi condotta sono emerse le problematiche della rivoluzionaria disciplina del Jobs act, dalla eliminazione della tutela reintegratoria alla marginalizzazione della discrezionalità  del giudice, ma anche le questioni ancora aperte che hanno seguito l'intervento della Consulta. Indagare e illustrare tali perplessità  à¨ lo scopo del presente scritto, con il quale si cercherà  di entrare nel dettaglio delle particolari questioni dottrinali e applicative che restano in vita dopo pronuncia della Corte Costituzionale, oltrepassando infine i confini nazionali con l'obiettivo di confrontare la nostra disciplina con quella di altri paesi.

Le tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018

2019

Abstract

L'elaborato ਠdedicato all'analisi della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2018 che ha dichiarato l'incostituzionalità  del nuovo meccanismo di calcolo introdotto dal Jobs act relativo all'indennità  spettante ai lavoratori, in caso di licenziamento illegittimo. Il decreto n. 23 del 2015, attuativo della legge n. 183 del 10 dicembre 2014, disciplina il “contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti”, e non introduce, come da molti immaginato, una nuova tipologia di contratto ma si limita a dettare un nuovo regime sanzionatorio. In particolare, la nuova disciplina, applicabile soltanto ai lavoratori assunti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, prevede una tutela esclusivamente economica basata su un “rigido meccanismo di calcolo” ancorato all'anzianità  di servizio. L'intervento riformatore muove dal bisogno di limitare la discrezionalità  del giudice nella determinazione del risarcimento in caso di licenziamento illegittimo, per consentire alle imprese di predeterminare il “firing cost” ossia il costo del licenziamento. Ciಠin vista di una maggiore flessibilità  in uscita dal mercato e di conseguenza, maggiore propensione da parte delle imprese ad assumere con contratto a tempo indeterminato. L'intervento della Corte Costituzionale perಠcambia le carte in tavola, e lo fa dichiarando illegittimo il meccanismo di calcolo stabilito dal legislatore e sollevando una serie di problemi di notevole complessità . La decisione della Corte si basa sul contrasto della nuova disciplina con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, in quanto l'indennità  prevista finisce per omologare tutti i lavoratori con la stessa anzianità  di servizio e non consente di ottenere un adeguato ristoro nà© un'adeguata dissuasione del datore dal licenziare illegittimamente. Il cuore della questione ਠquindi la modalità  di determinazione dell'indennità  da riconoscere al lavoratore, e non la tipologia di tutela prevista. Infatti, la Corte conferma nuovamente in questa occasione, la legittimità  di un rimedio economico per i licenziamenti illegittimi e la marginalizzazione della tutela ripristinatoria a casi eccezionali previsti dalla legge. La dichiarazione di illegittimità  dell'art. 3 del decreto n. 23/2015 si espande anche al cosiddetto Decreto Dignità , il quale pur intervenendo sull'articolo non ne modifica la struttura ma si preoccupa soltanto di innalzare le soglie minime e massime all'interno delle quali quantificare l'indennità  risarcitoria. Dall'analisi condotta sono emerse le problematiche della rivoluzionaria disciplina del Jobs act, dalla eliminazione della tutela reintegratoria alla marginalizzazione della discrezionalità  del giudice, ma anche le questioni ancora aperte che hanno seguito l'intervento della Consulta. Indagare e illustrare tali perplessità  à¨ lo scopo del presente scritto, con il quale si cercherà  di entrare nel dettaglio delle particolari questioni dottrinali e applicative che restano in vita dopo pronuncia della Corte Costituzionale, oltrepassando infine i confini nazionali con l'obiettivo di confrontare la nostra disciplina con quella di altri paesi.
2019
it
Dipartimento di Economia "Marco Biagi"
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/301701
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