L'elaborato ਠdedicato all'analisi della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2018 che ha dichiarato l'incostituzionalità del nuovo meccanismo di calcolo introdotto dal Jobs act relativo all'indennità spettante ai lavoratori, in caso di licenziamento illegittimo. Il decreto n. 23 del 2015, attuativo della legge n. 183 del 10 dicembre 2014, disciplina il “contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti”, e non introduce, come da molti immaginato, una nuova tipologia di contratto ma si limita a dettare un nuovo regime sanzionatorio. In particolare, la nuova disciplina, applicabile soltanto ai lavoratori assunti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, prevede una tutela esclusivamente economica basata su un “rigido meccanismo di calcolo” ancorato all'anzianità di servizio. L'intervento riformatore muove dal bisogno di limitare la discrezionalità del giudice nella determinazione del risarcimento in caso di licenziamento illegittimo, per consentire alle imprese di predeterminare il “firing cost” ossia il costo del licenziamento. Ciಠin vista di una maggiore flessibilità in uscita dal mercato e di conseguenza, maggiore propensione da parte delle imprese ad assumere con contratto a tempo indeterminato. L'intervento della Corte Costituzionale perಠcambia le carte in tavola, e lo fa dichiarando illegittimo il meccanismo di calcolo stabilito dal legislatore e sollevando una serie di problemi di notevole complessità . La decisione della Corte si basa sul contrasto della nuova disciplina con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, in quanto l'indennità prevista finisce per omologare tutti i lavoratori con la stessa anzianità di servizio e non consente di ottenere un adeguato ristoro nà© un'adeguata dissuasione del datore dal licenziare illegittimamente. Il cuore della questione ਠquindi la modalità di determinazione dell'indennità da riconoscere al lavoratore, e non la tipologia di tutela prevista. Infatti, la Corte conferma nuovamente in questa occasione, la legittimità di un rimedio economico per i licenziamenti illegittimi e la marginalizzazione della tutela ripristinatoria a casi eccezionali previsti dalla legge. La dichiarazione di illegittimità dell'art. 3 del decreto n. 23/2015 si espande anche al cosiddetto Decreto Dignità , il quale pur intervenendo sull'articolo non ne modifica la struttura ma si preoccupa soltanto di innalzare le soglie minime e massime all'interno delle quali quantificare l'indennità risarcitoria. Dall'analisi condotta sono emerse le problematiche della rivoluzionaria disciplina del Jobs act, dalla eliminazione della tutela reintegratoria alla marginalizzazione della discrezionalità del giudice, ma anche le questioni ancora aperte che hanno seguito l'intervento della Consulta. Indagare e illustrare tali perplessità ਠlo scopo del presente scritto, con il quale si cercherà di entrare nel dettaglio delle particolari questioni dottrinali e applicative che restano in vita dopo pronuncia della Corte Costituzionale, oltrepassando infine i confini nazionali con l'obiettivo di confrontare la nostra disciplina con quella di altri paesi.
Le tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018
2019
Abstract
L'elaborato ਠdedicato all'analisi della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2018 che ha dichiarato l'incostituzionalità del nuovo meccanismo di calcolo introdotto dal Jobs act relativo all'indennità spettante ai lavoratori, in caso di licenziamento illegittimo. Il decreto n. 23 del 2015, attuativo della legge n. 183 del 10 dicembre 2014, disciplina il “contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti”, e non introduce, come da molti immaginato, una nuova tipologia di contratto ma si limita a dettare un nuovo regime sanzionatorio. In particolare, la nuova disciplina, applicabile soltanto ai lavoratori assunti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, prevede una tutela esclusivamente economica basata su un “rigido meccanismo di calcolo” ancorato all'anzianità di servizio. L'intervento riformatore muove dal bisogno di limitare la discrezionalità del giudice nella determinazione del risarcimento in caso di licenziamento illegittimo, per consentire alle imprese di predeterminare il “firing cost” ossia il costo del licenziamento. Ciಠin vista di una maggiore flessibilità in uscita dal mercato e di conseguenza, maggiore propensione da parte delle imprese ad assumere con contratto a tempo indeterminato. L'intervento della Corte Costituzionale perಠcambia le carte in tavola, e lo fa dichiarando illegittimo il meccanismo di calcolo stabilito dal legislatore e sollevando una serie di problemi di notevole complessità . La decisione della Corte si basa sul contrasto della nuova disciplina con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, in quanto l'indennità prevista finisce per omologare tutti i lavoratori con la stessa anzianità di servizio e non consente di ottenere un adeguato ristoro nà© un'adeguata dissuasione del datore dal licenziare illegittimamente. Il cuore della questione ਠquindi la modalità di determinazione dell'indennità da riconoscere al lavoratore, e non la tipologia di tutela prevista. Infatti, la Corte conferma nuovamente in questa occasione, la legittimità di un rimedio economico per i licenziamenti illegittimi e la marginalizzazione della tutela ripristinatoria a casi eccezionali previsti dalla legge. La dichiarazione di illegittimità dell'art. 3 del decreto n. 23/2015 si espande anche al cosiddetto Decreto Dignità , il quale pur intervenendo sull'articolo non ne modifica la struttura ma si preoccupa soltanto di innalzare le soglie minime e massime all'interno delle quali quantificare l'indennità risarcitoria. Dall'analisi condotta sono emerse le problematiche della rivoluzionaria disciplina del Jobs act, dalla eliminazione della tutela reintegratoria alla marginalizzazione della discrezionalità del giudice, ma anche le questioni ancora aperte che hanno seguito l'intervento della Consulta. Indagare e illustrare tali perplessità ਠlo scopo del presente scritto, con il quale si cercherà di entrare nel dettaglio delle particolari questioni dottrinali e applicative che restano in vita dopo pronuncia della Corte Costituzionale, oltrepassando infine i confini nazionali con l'obiettivo di confrontare la nostra disciplina con quella di altri paesi.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/301701
URN:NBN:IT:UNIMORE-301701