Il presente elaborato ha l'obiettivo di offrire un'analisi dettaglia dei profili giuslavoristici del whistleblowing. Per whistleblowing s'intende la denuncia o segnalazione di reati o irregolarità  effettuata da parte di un lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni, venga a conoscenza di condotte illecite o immorali, frodi, rischi o situazioni di pericolo che possano arrecare danno all'azienda/ente, a clienti, colleghi, cittadini o qualunque altra categoria di soggetti. Inizialmente si porrà  l'attenzione su quella che ਠl'incidenza dello status di lavoratore sulla disciplina della segnalazione degli illeciti in ambito lavorativo. Partendo da un riferimento necessario al diritto di libertà  di opinione riconosciuto al lavoratore dall'art. 1 Statuto dei Lavoratori, ci si soffermerà  sul rapporto tra dovere di fedeltà  nei confronti del datore di lavoro e esercizio del diritto di critica del lavoratore. Successivamente si analizzerà  il complesso delle tutele previste in materia di whistleblowing prima dell'entrata in vigore della legge n. 179 del 2017, quando ancora nell'ordinamento nazionale non esisteva una disciplina sistematica sul tema delle segnalazioni interne. L'importanza della tematica in commento era comunque percepita e, per quanto deboli ed embrionali, diversi furono gli interventi legislativi che si proposero di determinare le modalità  di gestione delle segnalazioni e di prevedere una tutela per il soggetto segnalante. Si partirà  da un primo riferimento al D. Lgs. 231/2001 in relazione al settore privato, per poi passare alla legge anti corruzione che introduce per la prima volta una norma specificatamente diretta a tutelare la figura del whistleblower nell'ambito del pubblico impiego, fino ad arrivare alle proposte di legge che precedono la legge n. 179/2017. Fondamentale risulta anche un breve riferimento alla realtà  internazionale, in particolar modo agli Stati Uniti e Gran Bretagna, oltre che alla giurisprudenza della Corte Edu, al fine di evidenziare la rilevanza che da tempo ha assunto la tutela del whistleblower come tematica comune che ormai trascende dai singoli ordinamenti nazionali. Infine ci si soffermerà  sulla legge 30 novembre 2017, n. 179 recante <<Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità  di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato>>, la quale costituisce la prima disciplina organica in materia di whistleblowing, che si appresta a regolare forme di tutela per tutti quei lavoratori che segnalano reati o irregolarità  di cui siano venuti a conoscenza in forza di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Essa si compone di tre articoli: l'art.1 va a rivoluzionare la precedente disciplina prevista per i lavoratori pubblici, l'art. 2 introduce per la prima volta una normativa completa per i dipendenti o collaboratori che segnalano illeciti nel settore privato, mentre l'art.3 dispone una disciplina integrativa dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico, industriale. Per concludere si delineeranno i primi risultati riscontrati ad un anno dalla riforma e si metteranno in risalto le critiche che sono state sollevate alla disciplina.

Profili giuslavoristici del whistleblowing

2019

Abstract

Il presente elaborato ha l'obiettivo di offrire un'analisi dettaglia dei profili giuslavoristici del whistleblowing. Per whistleblowing s'intende la denuncia o segnalazione di reati o irregolarità  effettuata da parte di un lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni, venga a conoscenza di condotte illecite o immorali, frodi, rischi o situazioni di pericolo che possano arrecare danno all'azienda/ente, a clienti, colleghi, cittadini o qualunque altra categoria di soggetti. Inizialmente si porrà  l'attenzione su quella che ਠl'incidenza dello status di lavoratore sulla disciplina della segnalazione degli illeciti in ambito lavorativo. Partendo da un riferimento necessario al diritto di libertà  di opinione riconosciuto al lavoratore dall'art. 1 Statuto dei Lavoratori, ci si soffermerà  sul rapporto tra dovere di fedeltà  nei confronti del datore di lavoro e esercizio del diritto di critica del lavoratore. Successivamente si analizzerà  il complesso delle tutele previste in materia di whistleblowing prima dell'entrata in vigore della legge n. 179 del 2017, quando ancora nell'ordinamento nazionale non esisteva una disciplina sistematica sul tema delle segnalazioni interne. L'importanza della tematica in commento era comunque percepita e, per quanto deboli ed embrionali, diversi furono gli interventi legislativi che si proposero di determinare le modalità  di gestione delle segnalazioni e di prevedere una tutela per il soggetto segnalante. Si partirà  da un primo riferimento al D. Lgs. 231/2001 in relazione al settore privato, per poi passare alla legge anti corruzione che introduce per la prima volta una norma specificatamente diretta a tutelare la figura del whistleblower nell'ambito del pubblico impiego, fino ad arrivare alle proposte di legge che precedono la legge n. 179/2017. Fondamentale risulta anche un breve riferimento alla realtà  internazionale, in particolar modo agli Stati Uniti e Gran Bretagna, oltre che alla giurisprudenza della Corte Edu, al fine di evidenziare la rilevanza che da tempo ha assunto la tutela del whistleblower come tematica comune che ormai trascende dai singoli ordinamenti nazionali. Infine ci si soffermerà  sulla legge 30 novembre 2017, n. 179 recante <>, la quale costituisce la prima disciplina organica in materia di whistleblowing, che si appresta a regolare forme di tutela per tutti quei lavoratori che segnalano reati o irregolarità  di cui siano venuti a conoscenza in forza di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Essa si compone di tre articoli: l'art.1 va a rivoluzionare la precedente disciplina prevista per i lavoratori pubblici, l'art. 2 introduce per la prima volta una normativa completa per i dipendenti o collaboratori che segnalano illeciti nel settore privato, mentre l'art.3 dispone una disciplina integrativa dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico, industriale. Per concludere si delineeranno i primi risultati riscontrati ad un anno dalla riforma e si metteranno in risalto le critiche che sono state sollevate alla disciplina.
2019
it
Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/303934
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIMORE-303934