Il contratto di donazione, disciplinato all' art 769 del codice civile, ਠun contratto a titolo gratuito, consensuale, ad effetti reali e a forma vincolata. àˆ ad effetti reali in quanto comporta il trasferimento della proprietà  a favore del donatario che riceve, in tal modo, un arricchimento del proprio patrimonio e, allo stesso tempo, a titolo gratuito, in quanto il donante subisce un depauperamento del proprio. L'oggetto della donazione, ex art 771 del codice civile, puಠcomprendere solo beni presenti nel patrimonio del donante, venendo contestualmente, in tale articolo, sancito il divieto di donare beni futuri, ossia beni che non sono nella disponibilità  del donante al momento dell'atto. Proprio con riferimento a tale divieto, si inserisce il tema della donazione di beni altrui. Ci si domanda, infatti, se il divieto sancito all'art 771 del codice debba essere esteso anche ai beni altrui, ossia tutti quei beni che, seppur già  esistenti in natura, non sono di proprietà  del donante. Riconducibile al pi๠generale istituto della donazione à¨, poi, la donazione indiretta, che si realizza ogni volta in cui si utilizza un negozio giuridico dotato di una causa propria, diversa da quella liberale, per raggiungere il medesimo scopo. L'arricchimento del patrimonio altrui da parte del donante avviene, in tal caso, in maniera velata e non diretta.

La donazione di cosa altrui e la donazione indiretta

2019

Abstract

Il contratto di donazione, disciplinato all' art 769 del codice civile, ਠun contratto a titolo gratuito, consensuale, ad effetti reali e a forma vincolata. àˆ ad effetti reali in quanto comporta il trasferimento della proprietà  a favore del donatario che riceve, in tal modo, un arricchimento del proprio patrimonio e, allo stesso tempo, a titolo gratuito, in quanto il donante subisce un depauperamento del proprio. L'oggetto della donazione, ex art 771 del codice civile, puಠcomprendere solo beni presenti nel patrimonio del donante, venendo contestualmente, in tale articolo, sancito il divieto di donare beni futuri, ossia beni che non sono nella disponibilità  del donante al momento dell'atto. Proprio con riferimento a tale divieto, si inserisce il tema della donazione di beni altrui. Ci si domanda, infatti, se il divieto sancito all'art 771 del codice debba essere esteso anche ai beni altrui, ossia tutti quei beni che, seppur già  esistenti in natura, non sono di proprietà  del donante. Riconducibile al pi๠generale istituto della donazione à¨, poi, la donazione indiretta, che si realizza ogni volta in cui si utilizza un negozio giuridico dotato di una causa propria, diversa da quella liberale, per raggiungere il medesimo scopo. L'arricchimento del patrimonio altrui da parte del donante avviene, in tal caso, in maniera velata e non diretta.
2019
it
Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/305990
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIMORE-305990