Nel corso di questo lavoro proveremo a decostruire il lessico del diritto allo scopo di metterlo alla prova rispetto alle sfide che si affacciano nello scenario globale. L’analisi che cercheremo di sviluppare muove dalla necessità di ripensare alcune delle categorie elaborate dalla rappresentazione moderna, dal momento che nuove forme di potere si delineano sulla scena, frammentando quell’immagine nitida e lineare generata dal modello di Westfalia. Da un lato, infatti, il processo di costituzionalizzazione dei diritti ha reso problematico il rapporto fra diritto e morale, facendo vacillare la distinzione kelseniana fra Sein e Sollen, dall’altro, l’implosione degli spazi, l’enuclearsi dei rapporti economici dai contesti giuridici statali e territoriali, i processi di disseminazione e disarticolazione dei luoghi di produzione del diritto, che rappresentano gli aspetti fenomenici della globalizzazione, incrinando la sintesi politica offerta dallo Stato moderno, hanno contribuito a sottoporre a trazione profonda i costrutti formali della scienza giuridica. Lo spazio globale, infatti, è animato da soggetti che manifestano una tendenza all’attivismo e allo strumentalismo verso il diritto: law firms, transnational corporations, non governamental organizations, affidandosi all’autogovernamentalità e all’autoimprenditorialità, producono regole o pseudo-regole affini alle loro esigenze e capaci di diffondersi oltre ogni confine territoriale. La governance emergente elabora incessantemente nuove figure giuridiche, cornici normative aperte e flessibile, pronte a tradurre sempre nuovi contenuti. È questo un diritto che predispone dispositivi giuridici duttili, mutevoli, elastici che si prestano ad essere riempiti di volta in volta di contenuti specifici. Il significato tradizionale dei costrutti giuridici esce svilito dal confronto con una realtà di diritti e poteri molto più complessa, più frammentata, più disarticolata di quella espressa dal modello ordinamentale di Westafalia. Certamente, come è stato osservato, nessuna delle categorie giuridiche con cui si esprime il diritto può essere ritenuta superata, né la norma, né la decisione, né la sovranità, ma nessuna di esse oggi riveste più il significato che la scienza giuridica, consolidandosi nel tempo, le aveva conferito. Sempre più spesso, infatti, si sente parlare di decodificazione, degiuridificazione, deregulation, per descrivere l’incapacità dello strumento giuridico di tradurre il nuovo assetto dei poteri sociali.[a cura dell'autore]

Il lessico dei diritti nello scenario globale

SICA, DIANA
2014

Abstract

Nel corso di questo lavoro proveremo a decostruire il lessico del diritto allo scopo di metterlo alla prova rispetto alle sfide che si affacciano nello scenario globale. L’analisi che cercheremo di sviluppare muove dalla necessità di ripensare alcune delle categorie elaborate dalla rappresentazione moderna, dal momento che nuove forme di potere si delineano sulla scena, frammentando quell’immagine nitida e lineare generata dal modello di Westfalia. Da un lato, infatti, il processo di costituzionalizzazione dei diritti ha reso problematico il rapporto fra diritto e morale, facendo vacillare la distinzione kelseniana fra Sein e Sollen, dall’altro, l’implosione degli spazi, l’enuclearsi dei rapporti economici dai contesti giuridici statali e territoriali, i processi di disseminazione e disarticolazione dei luoghi di produzione del diritto, che rappresentano gli aspetti fenomenici della globalizzazione, incrinando la sintesi politica offerta dallo Stato moderno, hanno contribuito a sottoporre a trazione profonda i costrutti formali della scienza giuridica. Lo spazio globale, infatti, è animato da soggetti che manifestano una tendenza all’attivismo e allo strumentalismo verso il diritto: law firms, transnational corporations, non governamental organizations, affidandosi all’autogovernamentalità e all’autoimprenditorialità, producono regole o pseudo-regole affini alle loro esigenze e capaci di diffondersi oltre ogni confine territoriale. La governance emergente elabora incessantemente nuove figure giuridiche, cornici normative aperte e flessibile, pronte a tradurre sempre nuovi contenuti. È questo un diritto che predispone dispositivi giuridici duttili, mutevoli, elastici che si prestano ad essere riempiti di volta in volta di contenuti specifici. Il significato tradizionale dei costrutti giuridici esce svilito dal confronto con una realtà di diritti e poteri molto più complessa, più frammentata, più disarticolata di quella espressa dal modello ordinamentale di Westafalia. Certamente, come è stato osservato, nessuna delle categorie giuridiche con cui si esprime il diritto può essere ritenuta superata, né la norma, né la decisione, né la sovranità, ma nessuna di esse oggi riveste più il significato che la scienza giuridica, consolidandosi nel tempo, le aveva conferito. Sempre più spesso, infatti, si sente parlare di decodificazione, degiuridificazione, deregulation, per descrivere l’incapacità dello strumento giuridico di tradurre il nuovo assetto dei poteri sociali.[a cura dell'autore]
24-lug-2014
Italiano
Lessico
Diritti
Giordano, Valeria
MARENGHI, Enzo Maria
Università degli Studi di Salerno
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/311222
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNISA-311222