Le democrazie europee del nostro tempo si trovano ad affrontare il non facile compito di adeguare i tradizionali assetti istituzionali ai mutamenti socio-culturali indotti principalmente dai massicci flussi migratori che, con risvolti spesso anche drammatici, si proiettano verso i territori dell'Europa occidentale. Protezione dei diritti umani, sicurezza, libertà , giustizia, integrazione, riconoscimento delle istanze identitarie di gruppi portatori di tradizioni culturali molto diverse da quelle dei Paesi “ospitanti”, sono solo alcuni dei problemi su cui oggi i governi nazionali sono chiamati a riflettere e ad intervenire con urgenza, onde evitare che, in questa fase storica di assestamento e di ricerca di nuovi equilibri, siano messe a rischio le condizioni basilari per una pacifica convivenza sociale. Il fenomeno dei c.d. reati culturalmente orientati si inserisce in questo scenario di grande cambiamento dei contesti tradizionali e testimonia, forse pi๠di ogni altro, come la diversità culturale e religiosa sia suscettibile di mettere in crisi non soltanto gli assetti socio-economici degli Stati recettori di flussi migratori, ma pi๠in generale il sistema di valori e le stesse funzioni del diritto penale. Ci si chiede, in particolare, se sia lecito che gli immigrati, temporanei o permanenti, siano soggetti ai vincoli giuridici propri del Paese ospitante o se essi conservino un diritto alla specificità , che vada oltre i consueti diritti di libertà dell'ordinamento giuridico moderno e dunque, sul piano strettamente penalistico, se sia equo prevedere un trattamento sanzionatorio pi๠mite di fronte alla commissione di un reato culturalmente orientato, in considerazione del rilevante conflitto normativo-culturale ad esso sotteso. La tematica dei reati culturali solleva, dunque, numerosi interrogativi, che attengono, pi๠in generale, al problema dei rapporti tra neutralità dello Stato e tutela delle differenze, all'incidenza del contesto culturale di riferimento sull'autonomia individuale, nonchà© alla salvaguardia dell'unità e dell'identità dell'ordinamento giuridico degli Stati fortemente esposti ai flussi migratori. La questione, peraltro, appare ancora pi๠delicata allorchà© i fatti integranti reato nel nostro ordinamento siano scaturiti da motivazioni eminentemente religiose, atteso che in questi casi occorre operare un bilanciamento tra valori di pari rango costituzionale, coniugando, appunto, il diritto di libertà religiosa con la salvaguardia di valori (libertà , salute, dignità dei singoli individui) presidiati anche e soprattutto dal sistema penale. Sul tema dei culturalmente orientati, il dibattito dottrinario e giurisprudenziale ਠtuttora aperto: a fronte di orientamenti inclini ad assegnare rilievo al fattore culturale-religioso (ricostruito in termini di causa di giustificazione, di esimente, di errore inevitabile, di causa di non punibilità ovvero ancora in sede di commisurazione della pena) onde escludere o mitigare l'applicazione della sanzione penale, vi ਠchi, ancora pi๠a monte, sottolinea l'opportunità di introdurre un'apposita normativa speciale che regoli, in maniera certa, il fenomeno in questione. Altri ancora evidenziano, tuttavia, l'inadeguatezza della legge, che si connota per generalità ed astrattezza, a regolare un fenomeno particolarmente evanescente e che appare pi๠opportuno lasciare all'apprezzamento delle singole circostanze concrete ed in chiave non necessariamente attenuatrice del trattamento sanzionatorio penale. In ogni caso, gli orientamenti inclini ad escludere o attenuare la risposta sanzionatoria penale per i reati culturalmente orientati convergono nell'individuare un limite invalicabile nella protezione dei diritti fondamentali della persona, il cui rilievo ਠtale da non poter soccombere neppure di fronte al diritto di libertà religiosa. In questo contesto, peraltro, riacquista centralità il dibattito sul principio di laicità dello Stato, che, pur sostanziandosi in prima approssimazione nel principio di neutralità -separazione dello Stato rispetto al fenomeno religioso, ਠsuscettibile di assumere caratterizzazioni differenti nei vari ordinamenti giuridici. L'attributo della laicità , infatti, si declina peculiarmente in relazione alla struttura costituzionale e alle tradizioni storico-culturali dello Stato a cui si riferisce e, tra le varie opzioni possibili, appare oggi auspicabile una riconsiderazione della laicità , quale capacità di dialogo e tolleranza attiva per una civile e costruttiva accoglienza della diversità . La laicità , cosଠintesa, puಠdivenire in positivo la strategia del confronto pubblico tra le differenze e assumere la forma del pluralismo attivo, basato sullo scambio interculturale e interreligioso. Occorre, in definitiva, avviare un processo finalizzato ad includere le differenti componenti della società in un “progetto” che sia al contempo rispettoso delle differenze e unificante. In tale prospettiva, imperniata sulla valorizzazione dell'essenza stessa della persona, nella sua dimensione particolare e universale, non saranno certamente ammissibili condotte che, pur essendo conformi ad una particolare cultura o religione, si traducano nella violazione dei diritti di libertà e della dignità della persona o, pi๠in generale, di quei diritti che non sono frutto di attribuzione da parte degli ordinamenti giuridici, ma che gli Stati si limitano a riconoscere in quanto connaturati alla stessa essenza della persona. Tali condotte, infatti, si risolverebbero nell'annullamento della persona e della sua essenza, che si pone a fondamento di tutte le culture e/o religioni, al di là della loro diversità . Spetta, quindi, alle istituzioni pubbliche il compito di creare e definire le condizioni e gli spazi per il confronto multiculturale, affinchà© lo “scontro” per il riconoscimento delle differenze, funzionale all'emersione di valori universali comuni, avvenga senza forme di prevaricazione a danno di singoli individui e gruppi. La costruzione di un ordine giuridico globale implica, infatti, la considerazione delle religioni e delle culture non come punti di vista meramente privati, ma come fatti pubblici e richiede un sistema di azione da parte dei singoli Stati, che ne favorisca l'interazione rendendoli compatibili. In un contesto caratterizzato da un intenso pluralismo culturale, appare, pertanto, opportuno valorizzare e contemperare sia la politica dell'universalismo (fondata sul riconoscimento della piena uguaglianza dei diritti) sia la politica della differenza (che, coerentemente con una pi๠matura concezione del principio di non discriminazione, puಠgiustificare o addirittura rendere necessari anche trattamenti diversificati proprio valorizzando differenze). L'adozione nei sistemi politico - amministrativi degli Stati di un principio di azione di tal genere puಠrappresentare lo strumento in grado di favorire la prevenzione dei reati culturalmente orientati e la pacifica convivenza delle nuove realtà multietniche.
I reati culturalmente orientati.
2014
Abstract
Le democrazie europee del nostro tempo si trovano ad affrontare il non facile compito di adeguare i tradizionali assetti istituzionali ai mutamenti socio-culturali indotti principalmente dai massicci flussi migratori che, con risvolti spesso anche drammatici, si proiettano verso i territori dell'Europa occidentale. Protezione dei diritti umani, sicurezza, libertà , giustizia, integrazione, riconoscimento delle istanze identitarie di gruppi portatori di tradizioni culturali molto diverse da quelle dei Paesi “ospitanti”, sono solo alcuni dei problemi su cui oggi i governi nazionali sono chiamati a riflettere e ad intervenire con urgenza, onde evitare che, in questa fase storica di assestamento e di ricerca di nuovi equilibri, siano messe a rischio le condizioni basilari per una pacifica convivenza sociale. Il fenomeno dei c.d. reati culturalmente orientati si inserisce in questo scenario di grande cambiamento dei contesti tradizionali e testimonia, forse pi๠di ogni altro, come la diversità culturale e religiosa sia suscettibile di mettere in crisi non soltanto gli assetti socio-economici degli Stati recettori di flussi migratori, ma pi๠in generale il sistema di valori e le stesse funzioni del diritto penale. Ci si chiede, in particolare, se sia lecito che gli immigrati, temporanei o permanenti, siano soggetti ai vincoli giuridici propri del Paese ospitante o se essi conservino un diritto alla specificità , che vada oltre i consueti diritti di libertà dell'ordinamento giuridico moderno e dunque, sul piano strettamente penalistico, se sia equo prevedere un trattamento sanzionatorio pi๠mite di fronte alla commissione di un reato culturalmente orientato, in considerazione del rilevante conflitto normativo-culturale ad esso sotteso. La tematica dei reati culturali solleva, dunque, numerosi interrogativi, che attengono, pi๠in generale, al problema dei rapporti tra neutralità dello Stato e tutela delle differenze, all'incidenza del contesto culturale di riferimento sull'autonomia individuale, nonchà© alla salvaguardia dell'unità e dell'identità dell'ordinamento giuridico degli Stati fortemente esposti ai flussi migratori. La questione, peraltro, appare ancora pi๠delicata allorchà© i fatti integranti reato nel nostro ordinamento siano scaturiti da motivazioni eminentemente religiose, atteso che in questi casi occorre operare un bilanciamento tra valori di pari rango costituzionale, coniugando, appunto, il diritto di libertà religiosa con la salvaguardia di valori (libertà , salute, dignità dei singoli individui) presidiati anche e soprattutto dal sistema penale. Sul tema dei culturalmente orientati, il dibattito dottrinario e giurisprudenziale ਠtuttora aperto: a fronte di orientamenti inclini ad assegnare rilievo al fattore culturale-religioso (ricostruito in termini di causa di giustificazione, di esimente, di errore inevitabile, di causa di non punibilità ovvero ancora in sede di commisurazione della pena) onde escludere o mitigare l'applicazione della sanzione penale, vi ਠchi, ancora pi๠a monte, sottolinea l'opportunità di introdurre un'apposita normativa speciale che regoli, in maniera certa, il fenomeno in questione. Altri ancora evidenziano, tuttavia, l'inadeguatezza della legge, che si connota per generalità ed astrattezza, a regolare un fenomeno particolarmente evanescente e che appare pi๠opportuno lasciare all'apprezzamento delle singole circostanze concrete ed in chiave non necessariamente attenuatrice del trattamento sanzionatorio penale. In ogni caso, gli orientamenti inclini ad escludere o attenuare la risposta sanzionatoria penale per i reati culturalmente orientati convergono nell'individuare un limite invalicabile nella protezione dei diritti fondamentali della persona, il cui rilievo ਠtale da non poter soccombere neppure di fronte al diritto di libertà religiosa. In questo contesto, peraltro, riacquista centralità il dibattito sul principio di laicità dello Stato, che, pur sostanziandosi in prima approssimazione nel principio di neutralità -separazione dello Stato rispetto al fenomeno religioso, ਠsuscettibile di assumere caratterizzazioni differenti nei vari ordinamenti giuridici. L'attributo della laicità , infatti, si declina peculiarmente in relazione alla struttura costituzionale e alle tradizioni storico-culturali dello Stato a cui si riferisce e, tra le varie opzioni possibili, appare oggi auspicabile una riconsiderazione della laicità , quale capacità di dialogo e tolleranza attiva per una civile e costruttiva accoglienza della diversità . La laicità , cosଠintesa, puಠdivenire in positivo la strategia del confronto pubblico tra le differenze e assumere la forma del pluralismo attivo, basato sullo scambio interculturale e interreligioso. Occorre, in definitiva, avviare un processo finalizzato ad includere le differenti componenti della società in un “progetto” che sia al contempo rispettoso delle differenze e unificante. In tale prospettiva, imperniata sulla valorizzazione dell'essenza stessa della persona, nella sua dimensione particolare e universale, non saranno certamente ammissibili condotte che, pur essendo conformi ad una particolare cultura o religione, si traducano nella violazione dei diritti di libertà e della dignità della persona o, pi๠in generale, di quei diritti che non sono frutto di attribuzione da parte degli ordinamenti giuridici, ma che gli Stati si limitano a riconoscere in quanto connaturati alla stessa essenza della persona. Tali condotte, infatti, si risolverebbero nell'annullamento della persona e della sua essenza, che si pone a fondamento di tutte le culture e/o religioni, al di là della loro diversità . Spetta, quindi, alle istituzioni pubbliche il compito di creare e definire le condizioni e gli spazi per il confronto multiculturale, affinchà© lo “scontro” per il riconoscimento delle differenze, funzionale all'emersione di valori universali comuni, avvenga senza forme di prevaricazione a danno di singoli individui e gruppi. La costruzione di un ordine giuridico globale implica, infatti, la considerazione delle religioni e delle culture non come punti di vista meramente privati, ma come fatti pubblici e richiede un sistema di azione da parte dei singoli Stati, che ne favorisca l'interazione rendendoli compatibili. In un contesto caratterizzato da un intenso pluralismo culturale, appare, pertanto, opportuno valorizzare e contemperare sia la politica dell'universalismo (fondata sul riconoscimento della piena uguaglianza dei diritti) sia la politica della differenza (che, coerentemente con una pi๠matura concezione del principio di non discriminazione, puಠgiustificare o addirittura rendere necessari anche trattamenti diversificati proprio valorizzando differenze). L'adozione nei sistemi politico - amministrativi degli Stati di un principio di azione di tal genere puಠrappresentare lo strumento in grado di favorire la prevenzione dei reati culturalmente orientati e la pacifica convivenza delle nuove realtà multietniche.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/313608
URN:NBN:IT:BNCF-313608