Negli anni della globalizzazione, intesa come mescolanza e arricchimento di culture, tanto il rischio alimentare quanto le tendenze e le sensibilitàƒÂ  diffuse verso tematiche strettamente connesse al cibo e alla sua preparazione hanno modificato il rapporto che le persone hanno con lࢠalimentazione e, conseguentemente, le dinamiche di consumo, espressione di nicchie altamente motivate dove la sicurezza e la genuinitàƒÂ  diventano obiettivi essenziali. Ne àƒ¨ la conferma la forte crescita della conduzione aziendale in regime biologico e lࢠinteresse mostrato da produttori e consumatori negli ultimi anni, nonostante la recessione, verso questo tipo di alimenti; un interesse che trova motivazioni di carattere salutistico, economico, ambientale ed etico. Questo vuol dire che nella comunicazione commerciale i segni distintivi dei prodotti agro-alimentari biologici sono in grado di comunicare un significato, di trasmettere un contenuto, ovvero di raccogliere e trasferire informazioni legate alle regole che ne disciplinano lࢠuso, a fronte della distorsione percettiva che spesso si verifica tra ciàƒ² che il segno esprime e ciàƒ² che esso trasferisce ai consumatori. Tra lࢠaltro, per questi prodotti àƒ¨ il genus merceologico piuttosto che la marca commerciale ad assumere rilevanza agli occhi dei consumatori, i quali ritengono che tali prodotti offrano maggiori garanzie di sicurezza e qualitàƒÂ  e per questo sono disposti a pagare di piàƒ¹. Da queste osservazioni àƒ¨ nato lo spunto per approfondire lࢠeffettivo ruolo dei segni distintivi dei prodotti agro-alimentari biologici dellࢠUnione Europea - termini, etichetta, logo UE - nel garantire la sicurezza e la qualitàƒÂ  di tali prodotti nel mercato; tenuto conto che ad una chiara definizione dei pre-requisiti di qualitàƒÂ  dei prodotti alimentari - ovvero requisiti di natura igienico-sanitaria definiti e disciplinati dal reg. (CE) n. 178/02 sulla General Food Law e dalle norme successive, e requisiti identitari del prodotto disciplinati da norme merceologiche e mercantili (caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche) - non corrisponde una definizione giuridica della qualitàƒÂ . Il concetto di qualitàƒÂ  in campo alimentare, infatti, sposa criteri strettamente soggettivi che non consentono di trovare una definizione univoca e universalmente accettabile; questo perchàƒ© la qualitàƒÂ  tende a soddisfare bisogni edonistici, plurali, negoziabili, distinti e aggiuntivi rispetto alla sicurezza igienica che per sua natura àƒ¨, invece, uniforme e non negoziabile. Il mercato dei prodotti agroalimentari biologici àƒ¨ uno spazio economico e giuridico di regole - come trattato nel primo capitolo - in cui la domanda dei consumatori, in termini di sicurezza e qualitàƒÂ  degli alimenti derivanti da processi produttivi a limitato o nullo utilizzo di input chimici, incontra lࢠofferta dei produttori interessati a conciliare il rispetto dellࢠambiente con lࢠaumento del proprio reddito per effetto di un prezzo tale da compensare i maggiori costi di produzione e le riduzioni delle rese produttive. La rilevanza di queste opportunitàƒÂ  àƒ¨ testimoniata dalla politica comunitaria che ha inserito lࢠagricoltura biologica tra gli interventi per lo sviluppo rurale e tra le misure per il sostegno alla diversificazione economica delle aziende agricole, dopo averne riconosciuto il metodo di produzione con il reg. (CEE) n. 2092/91. Il regolamento si riallaccia ai principi etico-ideologici dellࢠIFOAM e ha fornito una definizione univoca e regole chiare per regolamentare il settore dopo una lunga gestazione, dovuta alle difficoltàƒÂ  di dettare regole comuni in diversi contesti nazionali, spesso governati sulla base di regole a carattere sostanzialmente privato elaborate da associazioni di produttori. La crescita delle dimensioni e della specializzazione delle aziende in Europa ha portato a realtàƒÂ  diversificate e allࢠingresso nel comparto dei grandi attori dellࢠagro-alimentare: da queste rapide trasformazioni àƒ¨ maturato il nuovo reg. (CE) n. 834/2007 che si inserisce nel quadro piàƒ¹ ampio ed evoluto del diritto alimentare ed estende la disciplina a produzioni non considerate dalla precedente normativa (acquacoltura, vitivinicoltura, lieviti, alghe marine). La nuova legislazione - che assicura il non uso di sostanze chimiche di sintesi nàƒ© di organismi geneticamente modificati (OGM), nàƒ© di radiazioni ionizzanti nella concimazione della terra, coltivazione dei vegetali, pratiche zootecniche e di acquacoltura ed elaborazione e trasformazione dei prodotti agricoli - àƒ¨ diretta a garantire la qualitàƒÂ  del prodotto biologico, in quanto, oltre agli obblighi di comportamento, impone determinati contenuti contrattuali al produttore agricolo (obbligo positivo di informazione e accertamento delle caratteristiche del prodotto oggetto del contratto di fornitura). Ne consegue, come analizzato nel secondo capitolo, che le informazioni che obbligatoriamente devono comparire in etichetta nel rispetto della legislazione alimentare si configurano quali indici di sicurezza e salubritàƒÂ  dellࢠalimento mentre i segni distintivi della ࢠbiologicitàƒÂ à¢ rimandano alle caratteristiche qualitative intrinseche al metodo biologico determinate dal reg. (CE) n. 834/07. Lࢠetichettatura soddisfa le esigenze implicite del consumatore in ordine alla sicurezza e qualitàƒÂ  dellࢠalimento, non potendosi trascurare, al pari di tutti i prodotti destinati al consumo umano, i possibili effetti derivanti da contaminazioni ambientali, mentre altri segni e menzioni indicate facoltativamente dallࢠoperatore - marchi, immagini, informazioni - hanno invece il compito di evidenziare le caratteristiche che soddisfano le esigenze esplicite del consumatore. In piàƒ¹ il legislatore comunitario, ai fini di unࢠadeguata e consapevole scelta da parte del consumatore ha realizzato uno strumento giuridico: il segno di produzione biologico, ovvero il termine à,«biologicoà,» e il logo di produzione (c.d. à,«Eurofogliaà,»). Tale segno, da apporre obbligatoriamente sulle confezioni degli alimenti preconfezionati contenenti almeno il 95% di ingredienti biologici, unitamente allࢠindicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole utilizzate, svolge la funzione di garanzia istituzionale tramite il funzionamento di un adeguato sistema di controllo e certificazione da parte di organismi terzi e indipendenti che coinvolge non solo il prodotto finito ma la stessa fabbricazione del prodotto. La possibilitàƒÂ  di apporre loghi nazionali e privati (segni distintivi di marchi collettivi pubblici e privati) accanto al logo UE obbligatorio, ha offerto spunti di riflessione, nel terzo capitolo, sulla natura giuridica dei loghi nazionali pubblici e sulla loro coerenza alle disposizioni comunitarie in materia di marchi collettivi geografici; tali marchi, a differenza dei loghi DOP/IGP, non devono legare le caratteristiche qualitative del prodotto alla provenienza geografica nazionale/regionale dei prodotti che se fregiano e non devono in alcun modo favorire le rispettive produzioni degli Stati membri nel rispetto del principio comunitario della tutela della concorrenza e della libera circolazione di beni e servizi. Al riguardo, àƒ¨ stata svolta unࢠanalisi comparata dei marchi collettivi geografici pubblici per i prodotti biologici realizzati in Francia, Danimarca, Austria, Finlandia, Repubblica Ceca, Germania e Spagna ante reg. (CE) n. 834/07, mentre nel caso italiano, dove lࢠintroduzione di un logo nazionale per i prodotti biologici àƒ¨ stata oggetto di uno studio di fattibilitàƒÂ , sono stati messi in luce i vantaggi e gli svantaggi legati alla veste giuridica che questo puàƒ² assumere. Ulteriori considerazioni sulla garanzia di sicurezza e qualitàƒÂ  dei segni distintivi dellࢠUE e sulle implicazioni di carattere operativo dei loghi nazionali emergono nelle conclusioni del lavoro.

La garanzia di sicurezza e qualità  dei prodotti agro-alimentari biologici: i segni distintivi dell'Unione europea e i loghi nazionali.

2012

Abstract

Negli anni della globalizzazione, intesa come mescolanza e arricchimento di culture, tanto il rischio alimentare quanto le tendenze e le sensibilitàƒÂ  diffuse verso tematiche strettamente connesse al cibo e alla sua preparazione hanno modificato il rapporto che le persone hanno con lࢠalimentazione e, conseguentemente, le dinamiche di consumo, espressione di nicchie altamente motivate dove la sicurezza e la genuinitàƒÂ  diventano obiettivi essenziali. Ne àƒ¨ la conferma la forte crescita della conduzione aziendale in regime biologico e lࢠinteresse mostrato da produttori e consumatori negli ultimi anni, nonostante la recessione, verso questo tipo di alimenti; un interesse che trova motivazioni di carattere salutistico, economico, ambientale ed etico. Questo vuol dire che nella comunicazione commerciale i segni distintivi dei prodotti agro-alimentari biologici sono in grado di comunicare un significato, di trasmettere un contenuto, ovvero di raccogliere e trasferire informazioni legate alle regole che ne disciplinano lࢠuso, a fronte della distorsione percettiva che spesso si verifica tra ciàƒ² che il segno esprime e ciàƒ² che esso trasferisce ai consumatori. Tra lࢠaltro, per questi prodotti àƒ¨ il genus merceologico piuttosto che la marca commerciale ad assumere rilevanza agli occhi dei consumatori, i quali ritengono che tali prodotti offrano maggiori garanzie di sicurezza e qualitàƒÂ  e per questo sono disposti a pagare di piàƒ¹. Da queste osservazioni àƒ¨ nato lo spunto per approfondire lࢠeffettivo ruolo dei segni distintivi dei prodotti agro-alimentari biologici dellࢠUnione Europea - termini, etichetta, logo UE - nel garantire la sicurezza e la qualitàƒÂ  di tali prodotti nel mercato; tenuto conto che ad una chiara definizione dei pre-requisiti di qualitàƒÂ  dei prodotti alimentari - ovvero requisiti di natura igienico-sanitaria definiti e disciplinati dal reg. (CE) n. 178/02 sulla General Food Law e dalle norme successive, e requisiti identitari del prodotto disciplinati da norme merceologiche e mercantili (caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche) - non corrisponde una definizione giuridica della qualitàƒÂ . Il concetto di qualitàƒÂ  in campo alimentare, infatti, sposa criteri strettamente soggettivi che non consentono di trovare una definizione univoca e universalmente accettabile; questo perchàƒ© la qualitàƒÂ  tende a soddisfare bisogni edonistici, plurali, negoziabili, distinti e aggiuntivi rispetto alla sicurezza igienica che per sua natura àƒ¨, invece, uniforme e non negoziabile. Il mercato dei prodotti agroalimentari biologici àƒ¨ uno spazio economico e giuridico di regole - come trattato nel primo capitolo - in cui la domanda dei consumatori, in termini di sicurezza e qualitàƒÂ  degli alimenti derivanti da processi produttivi a limitato o nullo utilizzo di input chimici, incontra lࢠofferta dei produttori interessati a conciliare il rispetto dellࢠambiente con lࢠaumento del proprio reddito per effetto di un prezzo tale da compensare i maggiori costi di produzione e le riduzioni delle rese produttive. La rilevanza di queste opportunitàƒÂ  àƒ¨ testimoniata dalla politica comunitaria che ha inserito lࢠagricoltura biologica tra gli interventi per lo sviluppo rurale e tra le misure per il sostegno alla diversificazione economica delle aziende agricole, dopo averne riconosciuto il metodo di produzione con il reg. (CEE) n. 2092/91. Il regolamento si riallaccia ai principi etico-ideologici dellࢠIFOAM e ha fornito una definizione univoca e regole chiare per regolamentare il settore dopo una lunga gestazione, dovuta alle difficoltàƒÂ  di dettare regole comuni in diversi contesti nazionali, spesso governati sulla base di regole a carattere sostanzialmente privato elaborate da associazioni di produttori. La crescita delle dimensioni e della specializzazione delle aziende in Europa ha portato a realtàƒÂ  diversificate e allࢠingresso nel comparto dei grandi attori dellࢠagro-alimentare: da queste rapide trasformazioni àƒ¨ maturato il nuovo reg. (CE) n. 834/2007 che si inserisce nel quadro piàƒ¹ ampio ed evoluto del diritto alimentare ed estende la disciplina a produzioni non considerate dalla precedente normativa (acquacoltura, vitivinicoltura, lieviti, alghe marine). La nuova legislazione - che assicura il non uso di sostanze chimiche di sintesi nàƒ© di organismi geneticamente modificati (OGM), nàƒ© di radiazioni ionizzanti nella concimazione della terra, coltivazione dei vegetali, pratiche zootecniche e di acquacoltura ed elaborazione e trasformazione dei prodotti agricoli - àƒ¨ diretta a garantire la qualitàƒÂ  del prodotto biologico, in quanto, oltre agli obblighi di comportamento, impone determinati contenuti contrattuali al produttore agricolo (obbligo positivo di informazione e accertamento delle caratteristiche del prodotto oggetto del contratto di fornitura). Ne consegue, come analizzato nel secondo capitolo, che le informazioni che obbligatoriamente devono comparire in etichetta nel rispetto della legislazione alimentare si configurano quali indici di sicurezza e salubritàƒÂ  dellࢠalimento mentre i segni distintivi della ࢠbiologicitàƒÂ à¢ rimandano alle caratteristiche qualitative intrinseche al metodo biologico determinate dal reg. (CE) n. 834/07. Lࢠetichettatura soddisfa le esigenze implicite del consumatore in ordine alla sicurezza e qualitàƒÂ  dellࢠalimento, non potendosi trascurare, al pari di tutti i prodotti destinati al consumo umano, i possibili effetti derivanti da contaminazioni ambientali, mentre altri segni e menzioni indicate facoltativamente dallࢠoperatore - marchi, immagini, informazioni - hanno invece il compito di evidenziare le caratteristiche che soddisfano le esigenze esplicite del consumatore. In piàƒ¹ il legislatore comunitario, ai fini di unࢠadeguata e consapevole scelta da parte del consumatore ha realizzato uno strumento giuridico: il segno di produzione biologico, ovvero il termine à,«biologicoà,» e il logo di produzione (c.d. à,«Eurofogliaà,»). Tale segno, da apporre obbligatoriamente sulle confezioni degli alimenti preconfezionati contenenti almeno il 95% di ingredienti biologici, unitamente allࢠindicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole utilizzate, svolge la funzione di garanzia istituzionale tramite il funzionamento di un adeguato sistema di controllo e certificazione da parte di organismi terzi e indipendenti che coinvolge non solo il prodotto finito ma la stessa fabbricazione del prodotto. La possibilitàƒÂ  di apporre loghi nazionali e privati (segni distintivi di marchi collettivi pubblici e privati) accanto al logo UE obbligatorio, ha offerto spunti di riflessione, nel terzo capitolo, sulla natura giuridica dei loghi nazionali pubblici e sulla loro coerenza alle disposizioni comunitarie in materia di marchi collettivi geografici; tali marchi, a differenza dei loghi DOP/IGP, non devono legare le caratteristiche qualitative del prodotto alla provenienza geografica nazionale/regionale dei prodotti che se fregiano e non devono in alcun modo favorire le rispettive produzioni degli Stati membri nel rispetto del principio comunitario della tutela della concorrenza e della libera circolazione di beni e servizi. Al riguardo, àƒ¨ stata svolta unࢠanalisi comparata dei marchi collettivi geografici pubblici per i prodotti biologici realizzati in Francia, Danimarca, Austria, Finlandia, Repubblica Ceca, Germania e Spagna ante reg. (CE) n. 834/07, mentre nel caso italiano, dove lࢠintroduzione di un logo nazionale per i prodotti biologici àƒ¨ stata oggetto di uno studio di fattibilitàƒÂ , sono stati messi in luce i vantaggi e gli svantaggi legati alla veste giuridica che questo puàƒ² assumere. Ulteriori considerazioni sulla garanzia di sicurezza e qualitàƒÂ  dei segni distintivi dellࢠUE e sulle implicazioni di carattere operativo dei loghi nazionali emergono nelle conclusioni del lavoro.
2012
it
Tesi di Dottorato
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